Decreto Riforma Pa: le novità in materia di appalti

Lo scorso 13 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante “Misure urgenti per l’efficientamento della PA e per il sostegno dell’occupazione”, in corso di pubblicazione in Gazzetta (qui il TESTO discusso in Consiglio dei Ministri)

Il testo (in bozza) consta di ben 123 articoli, quindici dei quali dedicati al settore dei lavori pubblici. All’interno del Capo II del Titolo III del decreto, infatti, sono previste le principali novità in materia di appalti.

Esse, per quanto risulta dalla bozza in nostro possesso, riguarderebbero in particolare:

– la soppressione dell’incentivo del 2 % agli uffici tecnici,

– la riduzione dei requisiti per le gare di progettazione,

– le varianti in corso d’opera,

– il controllo dei requisiti solamente in capo al vincitore,

– la cancellazione della norma relativa al criterio di aggiudicazione al netto del costo del personale

– l’abrogazione della norma sulla responsabilità solidale.

L’articolo 56, comma 1, prevede la trasmissione all’ANAC (Associazione Nazionale Anticorruzione) delle varianti in corso d’opera, di cui al comma 1 lett. b), c) e d) dell’art. 132 del Codice Appalti, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il secondo comma dell’articolo 59 sancisce che l’accertamento sul possesso dei requisiti delle offerte “è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all’esito dell’esame dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori”.

L’articolo 60 dispone invece l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 92 del Codice e dunque la soppressione degli incentivi per la progettazione.

In altri termini la progettazione interna alle amministrazioni potrà essere sempre affidata ma senza alcun incentivo.

Con l’articolo 63 verrebbe finalmente soppressa la responsabilità solidale dell’appaltatore (accolta la proposta avanzata, in sede di consultazione davanti all’AVCP, dalla nostra direzione scientifica, qui il testo e le motivazioni).

Si tratta di quella disposizione secondo la quale l’appaltatore si trova a rispondere in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del rapporto di subappalto. 

E’ prevista ancora, con l’articolo 64 comma 3, l’abrogazione del comma 3-bis dell’articolo 82 del Codice dei contratti.

Con questa disposizione viene rimossa la norma che esclude le spese relative al costo del personale dal calcolo del prezzo più basso (massimo ribasso).

Infine tra le principali novità, si richiama la previsione dell’articolo 65 che prevede al primo comma il soccorso istruttorio in materia di appalti e al secondo comma, con la modifica delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 263, una sensibile riduzione dei requisiti relativi alle gare di progettazione.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it