Quali sono gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche?

Il Dipartimento della Funzione Pubblica,  ha di recente reso disponibile un documento recante “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche”; per i dipendenti pubblici, tuttavia, non cambia praticamente nulla.

Si tratta, infatti, di un mero riordino della materia con l’esemplificazione di una serie di situazioni d’incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa.

La finalità del documento è di supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di svolgimento d’incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti d’indirizzo.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a tempo pieno e parziale con percentuale superiore al 50%, sono vietati gli incarichi abituali e professionali. A tutti sono preclusi gli incarichi che determinano conflitti d’interesse.

Il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro” (abitualità e professionalità ai sensi dell´art. 60 del d.P.R. n. 3/57).

L´incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri dell’abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto l’assunzione di cariche nelle cooperative (art. 61 del d.P.R. n. 3/1957), gli incarichi consentiti o previsti per i dipendenti pubblici in enti e società partecipate o controllate, l’assunzione di cariche nell’ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

La valutazione sulla sussistenza dell’incompatibilità va effettuato considerando complessivamente i rapporti con il committente, nell´ambito dell’anno solare, non limitandosi ad esaminare il singolo incarico.

Il conflitto d’interesse sussiste, ad esempio, per gli incarichi svolti a favore di aggiudicatari di concessioni pubbliche, o di soggetti fornitori di beni o servizi per l’Amministrazione.

Preclusa anche l’accettazione di proposte lavorative da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all´ufficio di appartenenza, o provenienti da soggetti sottoposti al controllo da parte di quel dipendente.

Proibito infine, in via generale, ricevere incarichi che possano comunque “nuocere all’immagine dell’Amministrazione“.

Lucio Catania

Segretario comunale, vicepresidente di sezione della Commissione Tributaria di Messina e giornalista pubblicista. E’ formatore ed autore di numerose pubblicazioni in materia di ordinamento degli enti locali e di fiscalità locale. Cura settimanalmente la rubrica “Speciale Sicilia” su “La Gazzetta degli Enti Locali” edita da Maggioli. Collaborato con molti quotidiani e periodici, anche on line, specializzati in ordinamento degli enti locali. E’ componente del gruppo di lavoro istituito presso la Prefettura di Messina, per assistere i comuni in materia di applicazione della normativa anticorruzione. E’ stato cultore della materia presso la facoltà di Economia dell’Università di Messina. Collabora frequentemente con Anci Sicilia. E’ iscritto all’albo dei collaboratori del Formez, per conto del quale ha tenuto diverse relazioni in incontri formativi e seminari.