Nuove direttive appalti. Documento di gara unico europeo

Sono in corso di recepimento in Italia le tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni (pubblicate il 28 marzo 2014 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 94/65). Si tratta della direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali” (acqua, energia, trasporti e servizi postali), della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

Tra le novità del nuovo pacchetto di norme, è utile segnalare le misure introdotte in tema di semplificazionemaggiore flessibilità delle procedure di appalto.

Molti operatori economici, non da ultimo le Piccole e Medie Imprese (PMI), ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

Limitare tali requisiti, è adesso possibile mediante l’uso di un documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione aggiornata, che comporta una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici.

L’articolo 59 della direttiva “settori ordinari” prevede infatti che “Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi,

b) soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58;

c) se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65 “.

Solo il vincitore dovrà fornire la documentazione originale. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, infatti, “l‘amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 3 o 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 60 e, se del caso, all’articolo 62. L’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62”.

La Commissione stima che l’onere amministrativo per le imprese sarà ridotto oltre l’80%.

 

Estratto dell’ebook Direttive Appalti 2014. Guida alle novità. Seconda Edizionedi Cristina Iemulo, luglio 2014, edizione Cesda

Redazione

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