Appalti: come comunicare le varianti all’ANAC

Il Presidente dell’Anac (l’Autorità Anticorruzione che è subentrata nelle competenze dell’AVCP), a seguito delle modifiche introdotte all’art. 37 del D.L. n. 90/2014 in sede di conversione in legge n. 114/2014, con un comunicato della scorsa settimana, ha formulato delle indicazioni al fine di standardizzare gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e di consentire un avanzamento spedito dell’attività istruttoria da parte dell’Autorità.

In particolare ha specificato che le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e degli altri atti richiesti dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e  relazione del Responsabile del procedimento).

La perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:

  • quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
  • atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
  • verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
  • relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010;

L’organo competente per la trasmissione delle varianti all’ANAC  è il Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell’art. 6 comma 11 del Codice

Previste anche delle sanzioni. Infatti, in caso di mancato o parziale adempimento dell’obbligo di invio della documentazione richiesta può essere addebitata una sanzione di importo sino ad Euro 25.822. La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile invece di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 Euro.

Per ulteriori approfondimenti si riporta il testo integrale del comunicato, pubblicato sul sito dell’Autorità

 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

Applicazione dell’art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla Legge n. 114/2014  – Modalità di trasmissione e comunicazione all’ANAC delle varianti in corso d’opera .

Alla luce delle modifiche introdotte all’art. 37 del D.L. n. 90/2014 in sede di conversione in legge n. 114/2014, si formulano le seguenti indicazioni al fine di standardizzare gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e di consentire un avanzamento spedito dell’attività istruttoria da parte dell’ANAC.

  1. Documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell’art. 37 Legge n. 114/2014.

Le Stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e degli altri atti richiesti dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e  relazione del Responsabile del procedimento).
In particolare,  la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:

  • quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
  • atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
  • verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
  • relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010;

nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto.
La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione della variante.
L’intera documentazione deve  essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).

  1. Coordinamento con previgenti obblighi di Comuncazione all’Osservatorio.

In considerazione del rinvio operato in premessa dall’art. 37 legge n. 114/2014 all’art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)  e del disposto del secondo comma dell’art. 37, si precisa che:

  • Per le varianti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell’art. 37 legge n. 114/2014 (di importo superiore al 10% del valore del contratto, relative ad appalti di importo superiore alla soglia comunitaria) i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto è avvenuto sino ad oggi in osservanza ai Comunicati del Presidente della soppressa AVCP del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010, del 22 ottobre 2013;
  • In relazione agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, per le varianti non soggette all’applicazione dell’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014, in quanto di importo inferiore al 10% dell’importo contrattuale, valgono gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;
  • Per le tipologie di varianti non contemplate dall’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 (varianti ex art. 132, comma 1, lett. a] ed e] e comma 3, secondo periodo, nonché ex art. 205 del Codice dei contratti pubblici) i dati sintetici devono continuare ad essere comunicati all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla stregua di quanto è avvenuto sino ad oggi in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;
  • Con riguardo agli adempimenti prescritti dal comma 2 dell’art. 37 legge n. 114/2014, al fine di risolvere gli attuali disallineamenti rispetto ai Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e seguenti, si specifica quanto segue:
    • L’obbligo di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati sulle varianti si intende assolto mediante la compilazione delle scheda variante del sistema informativo, nei limiti e con le modalità indicate all’art. 7 co. 8 del Codice dei contratti pubblici e nei Comunicati della soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ssgg;
    • Resta immutata la soglia minima di importo stabilita nel Comunicato della soppressa AVCP del 22 ottobre 2013, per cui le varianti da comunicare sono quelle relative ad appalti di importo superiore a Euro 40.000; perdura, altresì, la ripartizione di competenze stabilita dai precedenti comunicati in materia di raccolta dei dati tra Osservatorio centrale e sezioni regionali;
    • Il termine temporale per la comunicazione dei dati della variante, indicato in 60 giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, è ora ridotto a 30 giorni in conformità al disposto dell’art. 37 legge n. 114/201
  1. Ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione ai sensi dell’art. 37, comma 1 legge n. 114/2014.

 

Al fine di una maggiore completezza ed efficacia dell’attività di vigilanza, in applicazione dell’art. 6 comma 9 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono comunque  tenute a trasmettere all’ANAC- Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all’art. 37 comma 1 legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale)  nei seguenti casi:

  1. nel caso in cui il superamento del 10% è determinato dalla concorrenza di più tipologie di variante, purchè almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1 lett. c e 205 del Codice dei contratti pubblici);
  2. nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l’effettuazione di lavori e l’importo di questi ultimi sia superiore alla soglia comunitaria;
  3. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
  4. per le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10%.
  1. Organo competente per la trasmissione della documentazione di variante all’ANAC.

L’organo competente per la trasmissione delle varianti all’ANAC nei casi previsti dalla norma e dal presente Comunicato  è il Responsabile del procedimento, che ne risponde ai sensi dell’art. 6 comma 11 del Codice. In particolare, il mancato o parziale adempimento dell’obbligo di invio della documentazione richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad Euro 25.822. La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 Euro.
Il presente atto modifica il Comunicato del Presidente della soppressa AVCP del 4  aprile 2008, con riferimento alla tempistica di invio delle schede di variante che deve intendersi adesso non più di sessanta ma di trenta giorni, ed  aggiorna e sostituisce il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 luglio 2014 che deve intendersi non più vigente.

Raffaele Cantone

 

Redazione

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