Il Tar Lombardia, con sentenza n. 2345 dell’ 11 settembre scorso, ha ritenuto che la giurisdizione in tema di controversie riguardanti i pareri di congruità delle parcelle degli avvocati spetta al giudice amministrativo.
I giudici milanesi hanno evidenziato come in relazione alle controversie aventi ad oggetto i pareri di congruità sulle parcelle professionali si siano registrati orientamenti contrastanti. Una parte della giurisprudenza infatti è incline a ritenere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Altra parte della giurisprudenza, che appare maggioritaria e a cui il Tar Milano ha ritenuto di aderire, sostiene invece “la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere, da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum (Cass. SS.UU. n. 6534/2008; n. 1874/2009; 14812/2009).”
Il TAR, ritenendosi dunque competente, ha poi in concreto ritenuto improcedibile il ricorso presentato da un’impresa contro la parcella del proprio legale ed il relativo parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine di Milano.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della sentenza Tar Milano