Legge anticorruzione per ordini e collegi professionali. Lo ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), precisando che ciò comporterà i seguenti adempimenti:
a) Piano triennale di prevenzione della corruzione
b) piano triennale della trasparenza
c) codice di comportamento del dipendente pubblico
d) nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione
e) adempimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013
f) rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.
L’ANAC ha di recente adottato un apposito atto deliberativo (n. 145 del 21 ottobre 2014) sull’applicazione della legge n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.
A sua volta, l’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, chiarisce che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale…”
L’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 68/1986 comprende infine, all’interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, con ciò confermando quindi “l’appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001”.
Sul punto, la Cassazione, con sentenza n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, “pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, ha stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione”. La sentenza, così recita: “la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell’ente”.
In definitiva, conclude l’ANAC, sono applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali, con la conseguenza che tali enti “dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013″.
Di seguito, il testo integrale della delibera dell’ANAC
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Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera numero 145 del 21 ottobre 2014
Oggetto: Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali
(…)
RICHIAMATE
la nota del Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP) del 13 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2645/2014), con la quale è stato sottoposto all’attenzione dell’Autorità il parere pro veritate del prof. avv. Piero Alberto Capotosti in ordine all’applicabilità della l. n.190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 agli ordini e ai collegi professionali;
la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara del 17 aprile 2014 (ns. prot. n. 8139/2014) in ordine all’applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati ai suddetti enti;
la nota del Direttore generale delle professioni sanitarie delle risorse umane del SSN del Ministero della Salute del 15 ottobre 2014 (ns. prot. n. 17776/2014), con la quale si chiede all’Autorità di esprimere un parere sulla problematica prospettata;
VISTI
l’articolo 1, comma 59 della l. n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
l’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”;
l’articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che, all’interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l’appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
VISTA
la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti pronunce, così recita: “la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell’ente”;
ESAMINATO
il parere del prof. avv. Piero Alberto Capotosti allegato alle richieste di parere di cui sopra;
RITENUTO CHE
pur essendo stata riconosciuta, nel citato parere, la qualificazione di enti pubblici non economici degli ordini e dei collegi professionali, si sono qualificati gli stessi come enti associativi e, per tali ragioni, li si è ritenuti esclusi dall’ambito di applicazione delle norme di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012, soluzione quest’ultima che non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell’ordinamento, non vi sono norme che escludono l’applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta qualificazione;
CONSIDERATO CHE
i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego e tenuto conto, altresì, che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell’ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale;
DELIBERA
di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.
I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013.
La presente delibera diventa efficace alla data della sua pubblicazione nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione.
L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente.
Si segnala che l’articolo 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014, prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo 1 euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento.
DISPONE
di comunicare la presente delibera al Ministro della Salute e al Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP).
Roma, 21 ottobre 2014
Raffaele Cantone