AGGIORNAMENTO 12 Novembre 2014: E’ entrata in vigore giorno 11 novembre 2014 (qui il testo vigente) la legge di riforma della giustizia e del processo civile. È stata infatti pubblicata in Gazzetta la legge 10 novembre 2014 n. 162 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile).
TRANSLATIO JUDICII. Il trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti a istanza congiunta dalle parti è già in vigore.
Le cause interessate, in primo e secondo grado, devono riguardare diritti disponibili o diritti che trovino nei contratti collettivi di lavoro la loro fonte. Se il giudizio riguarda la PA e la controversia non ha valore superiore a 50mila euro, vi è una sorta di trasferimento automatico: sarà eventualmente onere delle PPAA esprimere dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta dell’altra parte.
Il giudice richiesto del trasferimento, e rilevate le condizioni, dispone la trasmissione del fascicolo al Consiglio dell’Ordine del circondario sede di tribunale e corte di appello per la nomina dell’arbitro ( controversie di valore inferiore a 100mila euro ) o del collegio arbitrale, scelto dalle parti o dal presidente del Coa.
Un decreto del ministero della giustizia deve fissare i criteri di designazione (automatica) e di rotazione degli arbitri e eventuali riduzione dei compensi. Gli avvocati/arbitri devono essere iscritti da almeno cinque anni all’albo, dichiarare la loro disponibilità, non rivestire o aver rivestito negli ultimi anni cariche consiliari.
Se la causa trasferita in arbitrato era in secondo grado, il lodo deve arrivare entro 120 giorni. Altrimenti il processo deve essere riassunto.
A seguire i relativi articoli del decreto di riforma della giustizia e del processo civile:
Art. 1
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorita’ giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e’ stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Tale facolta’ e’ consentita altresi’ nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilita’ extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita’ al Consiglio stesso.
2-bis. La funzione di consigliere dell’ordine e l’incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilita’ si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e’ disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. E’ in facolta’ degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni. Quando il processo e’ riassunto il lodo non puo’ essere piu’ pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, e’ stata dichiarata la nullita’ del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita’.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi’ stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonche’ il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresi’ sistemi di designazione automatica.
L’art. 1, comma 1, del D.L. 132/14 così recita: “nelle cause civili dinanzi al Tribunale o in grado di appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [13 settembre 2014, n.d.r.], che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile”.
Al comma 2, è poi previsto che gli arbitri siano individuati concordemente dalle parti o dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, tra gli Avvocati iscritti da almeno tre anni all’Albo, che non hanno riportato condanne disciplinari definitive e che abbiano reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
I tribunali italiani hanno un carico di lavoro davvero notevole. Saranno sufficienti queste misure ad arginare il problema?
Per ulteriori approfondimenti consulta la scheda del CNF dedicata alla RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE