Le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 40187, pubblicata il 29 settembre 2014, si sono espresse in materia di sciopero degli avvocati, in particolare sui poteri del Giudice nella valutazione della richiesta di rinvio dell’udienza presentata dall’avvocato per l’adesione allo sciopero.
Le Sezione Unite, nel caso sottoposto al loro esame, hanno risposto al quesito “se il giudice, nel valutare la richiesta di rinvio per adesione del difensore all’astensione, sia tenuto o meno all’osservanza del Codice di autoregolamentazione dell’Avvocatura circa la disciplina delle modalità di astensione collettiva“.
Al riguardo hanno osservato che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziale, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2008 (così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 23 luglio 2002), costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo comma, Cost.
Il giudice quindi non avrebbe un potere residuale per limitare il diritto costituzionale ad astenersi vantato dal difensore. Anzi al riguardo le S.U. rilevano che è il codice stesso lo strumento scelto dal legislatore per realizzare il bilanciamento necessario fra il diritto costituzionale a scioperare da riconoscersi al legale e i diritti dello Stato e degli utenti del servizio giustizia, che hanno interesse al proseguimento dei giudizi.
Pertanto il giudice deve concedere il rinvio dell’udienza richiesto dal difensore che aderisce allo sciopero se l’astensione dalle udienze rispetta le modalità indicate dal codice di autoregolamentazione: “al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l’adesione all’astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.”
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