Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia che estende fino al 31 marzo 2014 il periodo delle somme iscritte al ruolo che possono formare oggetto di compensazione per i crediti PA. Il Decreto infatti stabilisce che la compensazione può essere richiesta per le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.
E’ stato esteso dunque di 15 mesi il termine attualmente in vigore che prevedeva che la compensazione poteva essere chiesta per le cartelle notificate fino al 31 dicembre 2012.
Le modalita’ per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012.
Riportiamo di seguito lo stralcio del decreto
Decreta: Art. 1 Compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali 1. La compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, puo' essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 28-quater del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. 2. Le modalita' per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012. 3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, restano ferme le modalita' previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo 9, comma 02, del decreto legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 e successive modificazioni.