Il Consiglio di Stato, III Sezione, con sentenza n. 1486/2014, ha affermato che il rinnovo operato ex lege delle convenzioni della Consip si pone in violazione del diritto comunitario, che preclude la possibilità di affidare contratti pubblici di servizi e forniture senza procedure di gara ad evidenza pubblica, consentendo di rinnovare l’affidamento di appalti pubblici ricorrendo alla procedura negoziata solo nelle ipotesi previste dall’art. 31, comma 1, n. 4, lett. b) della Direttiva 2004/18/CE, tra le quali rileva il fatto che la possibilità del rinnovo sia indicato “sin dall’avvio del confronto competitivo” e l’importo totale previsto per la prosecuzione sia individuato nel bando.
“Mutatis mutandis, – recita la sentenza –si sta ripetendo la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario determinato dall’art. 6 , comma 2, ultimo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che, ammettendo il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi della pubblica amministrazione delle pubbliche amministrazioni, determinò l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, recata dal parere motivato della Commissione europea n.2003/2110 del 16 dicembre 2003, chiusasi a seguito dell’abrogazione della norma in parola ad opera dell’art. 23 della legge 18 aprile 2005”.
Va dunque affermato, ad avviso del Consiglio di Stato, che l’art. 1 del d.l. 95/2012, nella parte in cui dispone “le quantità ovvero gli importi massimi complessivi” delle Convenzioni CONSIP “sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all’importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012” e che “la durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria” contrasta con il diritto comunitario e va, pertanto, disapplicato.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza