Novità sul fronte del diritto camerale per le imprese. Il decreto legge 90 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) ha previsto, all’art. 28 (nel testo introdotto in sede di conversione dalla legge 114 del 2014) che l’importo del diritto camerale dovuto dalle imprese venga ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento (a seguire, per l’anno 2016, del 40 per cento e, dall’anno 2017, del 50 per cento).
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Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)
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Art. 28
1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, e’ ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento.
2. Le tariffe e i diritti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa’ per gli studi di settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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