Diritto camerale 2015 per le imprese: le novità

Novità sul fronte del diritto camerale per le imprese. Il decreto legge 90 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) ha previsto, all’art. 28 (nel testo introdotto in sede di conversione dalla legge 114 del 2014) che l’importo del diritto camerale dovuto dalle imprese venga ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento (a seguire, per l’anno 2016, del 40 per cento e, dall’anno 2017, del 50 per cento).

Il diritto camerale annuale è il tributo dovuto ad ogni Camera di commercio dall’impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), a norma dell’articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, per le finalità previste dall’articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.
Qui di seguito, il testo dell’art. 28 del decreto 90/2014

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Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari 

(…)

Art. 28 

Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria

1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, e’ ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa’ per gli studi di settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Redazione

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