Il decreto legge n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014 che ha riformulato il processo civile telematico, ha introdotto alcune importanti novità per il processo amministrativo telematico.
La legge di conversione ha, in particolare, aggiunto i commi 1-bis e 2-bis all’art. 38 del cosiddetto dl “semplificazioni” prevedendo che a partire dal 1 gennaio 2015 “tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.”
Art. 38 – (Processo amministrativo digitale)
((1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma 2-bis dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e’ sostituito dal seguente:
“2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”)).
E’ stato inoltre sostituito il comma 1 dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, prevedendo l’obbligo per i difensori di inserire nel ricorso o primo atto difensivo il proprio numero fax, che verrà utilizzato dalla segreteria in caso di impossibilità di comunicare con la pec per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa:
Art. 45-bis – (( (Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalita’ telematiche). ))
3. All’articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo’ essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e’ eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E’ onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax”. Tale disposizione è in vigore dal 19/08/2014
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del dl. 90/2014