Inps: chiarimenti su DURC e verifica autodichiarazione

L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 6756 dello scorso due settembre, in cui ha precisato che i Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa.

Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione. 

L’Inps specifica quindi che ai fini dell’attestazione della regolarità nel caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data in cui l’interessato renderà la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

La precisione è conseguenza di una recente sentenza del Tar Veneto n. 486/2014 che si è espresso in ordine al momento in cui può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui al citato art. 38 senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva. In questi casi, ad avviso del Tar Veneto la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.

L’Inps segnala che al riguardo si è pronunciato anche il Ministero del Lavoro che con nota del 19/08/2014 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha tuttavia chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione.

Per ulteriori approfondimenti si allega:

Il messaggio Inps n. 6756

La sentenza del Tar Veneto n. 48/2014

 

Redazione

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