2. Nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l’anno 2015 ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli
importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro».
2. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo caso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario. Con riferimento
alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all’applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater».
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
3. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.
4. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «4-bis.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».
a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All’atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della
quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all’opzione di cui al comma 756-bis».
2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della presente legge non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo.
3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
4. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti,
i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
5. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
6. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all’articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
7. È istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l’importo pagato nel privilegio di cui all’articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.
8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l’INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
«Art. 3. – (Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo). – 1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione
di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.
8. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
9. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell’International Federation of Accountants(IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d’imposta previsto dal presente decreto.
14. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l’allegato 1 di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge.
3. I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
4. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l’opzione
di cui al comma 3 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, l’agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 5.
7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 5.
8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
9. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 3 a 9, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall’ambito di applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, alinea, le parole da: «La detrazione è pari a» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
applicano il regime forfetario di cui al presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa,
dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
2. Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1, lettera a), per l’accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
3. Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno
degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 1: a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni ed alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 1 non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto disposto dal comma 7, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.
7. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
8. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica da operarsi nella dichiarazione
dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
9. Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto è computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità, di cui all’articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
10. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
12. Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi,
realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.
13. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.
14. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
15. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 11 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
16. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 1 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive
modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
17. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
18. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.
19. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
20. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.
21. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, nonché le condizioni di cui al comma 12, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.
22. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 11 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
23. I soggetti di cui al comma 1 esercenti attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 24 a 31.
24. Per i soggetti di cui al comma 23 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
25. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 23 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.
26. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 23 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
27. Ai soggetti di cui al comma 23 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
28. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
29. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 4. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 1. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nell’anno della richiesta stessa.
30. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 1 che intraprendono l’esercizio di un’attività d’impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall’INPS; i soggetti già esercenti attività d’impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l’accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 1.
31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Agenzia delle entrate e l’INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.
32. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 35:
a) l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l’articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
33. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.
34. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 12 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
35. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
36. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.
un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
2. I benefìci contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1o gennaio 2015.
3. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1o agosto 2012 provvede all’individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 3.
5. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’Erario.
per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell’anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L’assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l’attuazione del comma 1.
3. L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno di cui al comma 1, primo periodo, e il limite di reddito di cui al comma 1, secondo periodo.
4. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l’anno 2015, di 607 milioni di euro per l’anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, di 607 milioni di euro per l’anno 2019 e di 202 milioni di euro per l’anno 2020.
5. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 298 milioni per l’anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l’individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.
comma 2, a decorrere dall’anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
a) all’articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»;
b) all’articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
2. I proventi derivanti dall’attuazione del comma 1, fino all’importo massimo di 700 milioni di euro, sono destinati per le finalità di cui all’articolo 36, comma 6, numero 4). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo, eccedenti l’importo di cui al primo periodo, ivi compresa l’eventuale riassegnazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
2. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell’autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.
3. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) previa verifica dell’attuazione dell’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa
di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo.
5. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, da assegnare all’Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.
6. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Nell’ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al comma 9, è individuata in sede di riparto tra le regioni, mediante intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.
8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
9. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
10. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l’anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
11. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
12. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
13. Al fine di assicurare l’ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
14. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all’articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
15. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
16. Per favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d’imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, è conseguentemente riconosciuto per l’anno 2015, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
17. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l’attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di 200 milioni di euro per l’anno 2016, di 289 milioni di euro per l’anno 2017 e di 146 milioni di euro per l’anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
18. Per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
19. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è incrementato di 3.300 milioni di euro per l’anno 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, anche parzialmente, a condizione che sia verificato il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non prima del mese di ottobre.
20. Per le esigenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Continuano ad applicarsi anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del citato articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013.
21. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
22. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
23. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;
b) le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
c) le parole: «3.000 milioni di euro per l’anno 2015,» sono soppresse;
d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 milioni»;
e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7.000 milioni».
periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
2. Il comma 10 dell’articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall’ENAV SpA per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997».
3. All’articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2014»;
b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2014».
4. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sono destinate all’acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 4 a 7 e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente
alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare, secondo i seguenti criteri:
a) maggiore carico medio per servizio effettuato;
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
c) graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell’erogazione del contributo.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 4.
7. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.
8. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:
a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.
9. All’interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 8 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione
con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.
10. In ottemperanza all’articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 8 entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell’anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all’avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d’imposta di cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l’anno 2015 e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
2. Nell’ambito del piano di razionalizzazione e di riassetto industriale del gruppo RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per le medesime finalità previste dal comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché allo scopo di ampliare e rendere maggiormente efficaci i processi interni al gruppo RAI orientati a un miglioramento della gestione, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni in società ritenute strategiche per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, anche qualora la stessa non sia tale da determinare la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Alla cessione di attività immobiliari la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa può provvedere anche mediante cessione a fondi comuni di investimento immobiliare.
2. All’articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».
3. Le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.
4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l’articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. All’articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2015.
6. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), e successive modificazioni, nonché quelli previsti dall’articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà.
7. L’articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell’articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
8. L’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, si interpreta nel senso che i trattamenti economici accessori derivanti dall’applicazione delle disposizioni ivi contenute non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, fermi restando gli effetti delle sentenze passate in giudicato e delle transazioni definite alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i trattamenti accessori da corrispondere ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 362 del 1999, ferma restando l’incumulabilità di cui al presente articolo, possono essere attribuiti esclusivamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza.
9. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l’anno 2015.
10. Le somme disponibili in conto residui dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nel 2015.
11. Le assunzioni di personale di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l’anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1o dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.
12. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all’espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all’articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell’accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell’articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.
13. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al comma 12, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall’anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell’età media del personale in servizio.
14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.
15. L’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.
16. L’articolo 872 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è abrogato.
17. L’articolo 873, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il numero complessivo massimo di trentadue rappresentanti, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
18. L’articolo 874, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando il numero complessivo massimo di centoventi rappresentanti, la composizione del COIR deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
19. All’articolo 935, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: «un rappresentante ogni 250 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante ogni 500 elettori».
20. A decorrere dall’anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio, non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell’anno 2013.
singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito,».
2. Al medesimo fine di cui al comma 1, mediante l’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222-quater:
1) al terzo periodo, dopo le parole: «I piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa dell’Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della verifica» sono inserite le seguenti: «, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l’attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse»;
3) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo»;
b) dopo il comma 222-quater è inserito il seguente:
«222-quater.1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, è istituito
presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo denominato “Fondo per la razionalizzazione degli spazi”, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da:
a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all’entrata per essere riassegnati al Fondo;
b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze».
a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall’articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;
b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L’importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell’importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, cui si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.
2. Il contratto di programma di cui al comma 1, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’acquisizione, entro quindici giorni dall’avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo ed, entro cinque giorni dall’acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall’avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il
fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all’articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantancinque giorni dalla presentazione della richiesta.
3. All’articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto».
2. L’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), nonché qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.
3. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l’abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:
a) l’articolo 9 è abrogato;
b) all’articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse;
c) all’articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse;
d) all’articolo 19:
1) al comma 3, le parole: «e con privati»;
2) il comma 4 è abrogato.
4. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall’anno 2015, un’ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato.
5. All’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, dopo le parole: «per l’anno 2014, di euro 150 milioni.» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dall’anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato dell’anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento».
6. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e di quelli che derivano dall’applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall’annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.
7. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le attività di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad ANAS SpA una quota fino al 10 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto».
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli interventi di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.
2. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
4. All’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall’evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell’obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
5. Le prestazioni in denaro versate dall’INPS per il periodo successivo alla morte dell’avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L’istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L’obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L’istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l’estinzione dei propri crediti. Nel caso di cui al periodo precedente i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un’operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. L’istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all’INPS le generalità del destinatario o del disponente
e l’eventuale nuovo titolare del conto corrente.
6. L’INPS procede al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l’attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5.
7. L’INPS rende indisponibile l’importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell’imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato.
8. L’INPS procede al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:
a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell’ambito del servizio CUN – Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;
b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l’accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;
c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. L’INAIL procede al riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell’Istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2, con esclusione di quelle predeterminate per legge.
10. Con riferimento all’esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 150 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall’esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell’articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 45 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall’anno 2014, l’aliquota di prelevamento di cui al comma 1 del citato articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,148 per cento.
11. La dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.
12. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «Le medesime informazioni sono altresì utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate».
i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l’anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall’anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell’allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall’anno 2015, non è ammesso il ricorso all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Con effetto dal 1o luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all’articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base», all’articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «è aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell’interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;
b) all’articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell’indennità di servizio all’estero o» sono soppresse e il quinto comma è abrogato;
c) all’articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «è computato» sono inserite le seguenti: «, a
domanda dell’interessato o dei superstiti aventi causa,»;
d) all’articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;
e) all’articolo 173, al comma 1, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo» e al comma 3, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;
f) all’articolo 175, comma 2, al primo periodo, la parola: «un settimo» è sostituita dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;
g) all’articolo 175, il comma 3 è abrogato;
h) all’articolo 176, comma 2, le parole: «una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un’indennità di servizio mensile»;
i) all’articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;
l) l’articolo 178 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. – (Spese per abitazione). – 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all’estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un’abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.
2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell’indennità di cui all’articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:
a) l’importo è parametrato all’indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all’80 per cento,
stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all’articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
c) la maggiorazione è corrisposta dall’assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l’indennità personale;
d) nel caso di dipendenti che condividano l’abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;
e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nella sede di servizio di un’abitazione idonea alle funzioni svolte.
3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L’amministrazione può versare le prime due rate al momento dell’assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;
m) all’articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;
n) all’articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all’indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».
3. L’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l’anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni di euro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’esercizio 2015.
3. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l’anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all’entrata dello Stato rimane acquisita all’erario. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l’anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».
4. A decorrere dal 1o settembre 2015, l’articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 307. – (Organizzazione e coordinamento periferico). – 1. L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento».
5. A decorrere dal 1o settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
6. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell’offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015 il comma 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:
«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».
8. A decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.
9. Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
10. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione
dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;
b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all’anno scolastico 2015/2016.
11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l’anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.
12. Dall’attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 10 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
13. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell’alta formazione, artistica, musicale e coreutica, è ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015.
14. Il comma 278 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.
15. Il secondo periodo del comma 1333 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le risorse finanziarie già destinate all’intervento di cui al citato articolo 1, comma 1333, della legge n. 296 del 2006, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, confluiscono nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e possono essere destinate alle medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 1333. Le somme da impegnare per la medesima finalità sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al citato Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.
16. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l’anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.
17. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all’esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
18. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di un milione di euro per l’anno 2015. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.
19. A decorrere dal 1o gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l’incarico di presidente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è onorifico. Allo stesso non è dovuto alcun compenso, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015.
20. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell’anno 2015 e a un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo è ridotto in pari misura.
21. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l’attuazione della razionalizzazione di spesa.
22. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all’organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.
23. Dopo il comma 616-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
«616-ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del periodo di programmazione 2014/2020, conduce i controlli di cui all’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei propri rappresentanti in qualità di revisori dei conti di cui al comma 616-bis del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa europea che disciplina l’intervento dei Fondi strutturali».
24. All’ultimo periodo del comma 39 dell’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ferma restando la destinazione per l’anno 2014 al Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca per le esigenze dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel limite di 10 milioni di euro, alle finalità di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite di 5 milioni di euro nonché alle finalità di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge nel limite di 1 milione di euro».
25. Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche a interventi di natura premiale, con una dotazione di euro 10 milioni per l’anno 2015. Il riparto del Fondo è disposto con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con il medesimo decreto sono individuati i beneficiari e i criteri e parametri per il riparto della somma disponibile tra gli stessi. All’onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
26. Al fine di una piena attuazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, l’INVALSI è autorizzato a integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell’articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.
27. All’onere conseguente all’attuazione del comma 26, pari ad euro 593.000 per l’anno 2015 e ad euro 692.000 a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
28. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall’anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell’anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma».
29. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le parole: «reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3,».
30. Si applicano alle università le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
31. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015»;
b) dopo le parole: «debitamente certificati» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, solo per gli interventi per i quali non
sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015».
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta per l’anno 2015 di 8,9 milioni di euro e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
3. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
4. L’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui all’articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
5. All’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituite dalle seguenti «Il 21 per cento». La società ANAS Spa effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.
2. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all’estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l’organismo o ente internazionale di destinazione, l’impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.
3. L’articolo 565-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.
4. All’articolo 1461, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «della medaglia» sono aggiunte le seguenti: «, che comunque non è coniata in oro».
5. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l’affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
6. Gli alloggi militari di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all’articolo 279, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all’articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza
armata, incluso il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa»;
b) le lettere b) e c) sono abrogate.
7. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 6, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.
8. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare, a decorrere dal 1o luglio 2015, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, comma 2, lettera a), le parole: «e presso l’Ufficio militare di sorveglianza» sono soppresse e la lettera f) è abrogata;
b) all’articolo 53, comma 4, le parole: «lettere d) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;
c) l’articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – (Circoscrizioni territoriali). – 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono due e hanno sede in Roma.
2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio nazionale.
3. Il Tribunale militare e la Procura militare per l’estero hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all’estero oppure su navi o aeromobili in navigazione o in volo su acque internazionali o altri spazi internazionali»;
d) l’articolo 56 è abrogato;
e) all’articolo 57:
1) al comma 1, dopo le parole: «dai Tribunali militari» sono aggiunte le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il presidente della Corte militare d’appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono le funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale»;
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma 1-bis e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare d’appello»;
f) all’articolo 59, comma 1, la parola: «cinquantotto» è sostituita dalla seguente: «quarantasette»;
g) dopo l’articolo 2191 è inserito il seguente:
«Art. 2191-bis. – (Disposizioni per l’attuazione della revisione degli organi giurisdizionali militari e la conseguente riduzione degli uffici giudiziari militari). – 1. A decorrere dal 1o luglio 2015:
a) sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari di Verona e di Napoli, il Tribunale militare di sorveglianza e l’Ufficio militare di sorveglianza e sono istituiti il Tribunale militare per l’estero e la Procura militare per l’estero, con sede in Roma, di cui all’articolo 55, comma 3;
b) i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi o davanti al Tribunale militare di Roma, per i reati militari commessi all’estero, sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza ai sensi degli articoli 55, commi 2 e 3, e 57, comma 1,
senza avviso alle parti. L’udienza già fissata in data successiva al 30 giugno 2015 si intende fissata davanti al Tribunale militare rispettivamente competente o alla Corte militare d’appello, senza nuovo avviso alle parti. I procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguono, ove possibile, dinanzi ai medesimi magistrati. In caso diverso si applica l’articolo 525 del codice di procedura penale. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d’appello in diversa composizione;
c) le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate ai sensi dell’articolo 59, comma 2. In sede di prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia di cui alla lettera d), comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti di cui alla presente lettera non si applica l’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
d) i magistrati militari eccedenti il ruolo organico di cui all’articolo 59, comma 1, transitano nella magistratura ordinaria secondo i seguenti criteri e modalità: a domanda, in esito alla procedura di interpello di tutti i magistrati militari in ruolo alla data del 15 ottobre 2015, seguendo l’ordine del ruolo organico e dando la precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; se permangono eccedenze, d’ufficio, partendo dall’ultima posizione del ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. I magistrati militari che transitano nella magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario ubicato
nella stessa sede di servizio ovvero in una delle città sede di corte d’appello con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte. I trasferimenti di cui alla presente lettera sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura, e ad essi non si applica l’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 15 ottobre 2015 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo e hanno facoltà di esercitare l’interpello per il transito nella magistratura ordinaria all’atto del rientro in ruolo;
e) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, è individuato il contingente di personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa, in misura non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi, da trasferire nei ruoli del Ministero della giustizia, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione dell’organico del Ministero della difesa. I trasferimenti sono disposti a domanda, in esito all’esperimento di procedure di mobilità volontaria, e, per l’eventuale restante parte, d’ufficio».
9. A decorrere dal 1o luglio 2015, all’articolo 273 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Tribunale militare di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Tribunale militare per l’estero»;
b) al secondo comma, le parole: «del luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene l’imputato» sono sostituite dalle seguenti: «di Roma».
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie, in diminuzione, sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all’incremento degli organici.
11. All’articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e» sono soppresse.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all’estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all’estero, nell’ambito delle sedi riorganizzate. L’impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l’avvicendamento entro l’anno 2015.
13. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
14. All’articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l’anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall’anno 2016». Gli oneri previsti dall’articolo 585 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni sono ridotti di euro 3.985.000 per l’anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2016.
15. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l’anno 2015 e di 100 milioni di euro
annui per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo.
16. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all’articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d’asta pari al 20 per cento.
17. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 15, può provvedere al versamento all’entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-quater dell’articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.
18. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l’Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all’entrata del bilancio dello Stato.
19. L’articolo 1095 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato.
20. All’articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con il bilancio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con il bilancio 2016»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare solo 11 dei 34 contratti stipulati ai sensi dell’articolo 143, comma 3, del regolamento, non oltre il 31 dicembre 2015, con una corrispondente riduzione degli oneri di spesa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12 unità, di cui 4 dirigenti di II fascia amministrativo e 8 dirigenti di II fascia tecnico».
spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell’articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l’analisi dell’economia agraria. L’Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell’INEA trasferite all’Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell’INEA è deliberato dall’organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l’approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell’INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 2. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell’Agenzia e gli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l’attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all’adozione del bilancio di chiusura dell’INEA in caso di inottemperanza dell’organo in carica alla data dell’incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto dell’Agenzia e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l’equilibrio finanziario dell’Agenzia.
2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è stabilito il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l’ammontare del suo compenso nei limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell’esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l’80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell’Agenzia.
3. Nelle more dell’attuazione del riordino dell’Agenzia, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
4. Al numero 5 della tabella A annessa al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «22 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «26,5 per cento».
5. A decorrere dall’anno 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 6.400.000 euro annui.
6. All’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sequestro e confisca»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. I prodotti energetici, idonei all’impiego, destinati alla carburazione o alla lubrificazione, comunque utilizzati per commettere gli illeciti penalmente sanzionati di cui all’articolo 40 e sottoposti a sequestro, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli
organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’utilizzo negli usi consentiti.
1-ter. Nel caso di dissequestro dei prodotti di cui al comma 1-bis, che siano stati impiegati ai sensi del medesimo comma, è corrisposta un’indennità sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore».
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, lettera i), le parole: «conto detenuto presso la Banca d’Italia e denominato» sono sostituite dalla seguente: «il»;
2) al comma 1, lettera l), le parole: «Conto “disponibilità» sono sostituite dalle seguenti: «conto disponibilità: il conto “disponibilità»;
b) all’articolo 3:
1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestione»;
2) al comma 1, lettera b-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5»;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di
Stato di Paesi dell’area dell’euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell’articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative del presente comma. (L)»;
c) all’articolo 5:
1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Sul predetto conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero e la Banca d’Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d’Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d’Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro, è stabilito l’eventuale importo differenziale a carico della Banca d’Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell’onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d’Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell’ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L)»;
3) al comma 6, al primo periodo, le parole: «Sul predetto conto» sono sostituite dalle seguenti: «Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato “Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari” e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.»;
4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «Il conto» è inserita la seguente: «disponibilità»;
d) all’articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato “Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”, istituito presso la Banca d’Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)»;
e) all’articolo 46:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Criteri e modalità per l’utilizzo del Fondo»;
2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L)»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6. (L)»;
5) il comma 4 è abrogato.
f) all’articolo 48:
1) al comma 5, le parole: «e autorizza la Banca d’Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all’ammontare dei costi delle relative operazioni» sono soppresse;
2) il comma 6 è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 1, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.
2. Alla data del 1o gennaio 2015 i cassieri delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio» provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall’applicazione del presente comma le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
3. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l’operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione.
4. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.
5. All’articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
a) al primo periodo:
1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»
sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»;
2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
3) le parole: «e province autonome» sono soppresse;
4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell’incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.».
2. Il comma 7 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell’adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e
in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:
Valle d’Aosta | 10.000 |
Provincia autonoma di Bolzano | 44.000 |
Provincia autonoma di Trento | 37.000 |
Friuli Venezia Giulia | 87.000 |
Regione siciliana | 273.000 |
Sardegna | 97.000 |
Totale autonomie speciali | 548.000 |
4. La regione Valle d’Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.
5. La provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.
6. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall’articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.
7. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l’importo
del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
8. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all’erario l’importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell’Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo.
10. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018»;
c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».
11. Al comma 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella, le parole: «anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «2015-2018».
12. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 3 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
13. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l’ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.
14. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 13, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell’imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno.
15. A decorrere dal 1o gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:
a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell’edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità;
d) di acquisire personale attraverso l’istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e successive modificazioni;
g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.
16. A decorrere dall’anno 2015, i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro annui. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
17. All’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: «al 2017» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «al 2018».
18. All’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».
successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l’applicazione, nell’esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.
2. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall’anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l’utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l’equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l’esclusione dei rimborsi anticipati.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell’applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 3 del presente articolo, rilevano:
a) in termini di cassa, l’anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell’esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell’apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;
c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l’esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 5;
d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1o gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.
5. Per l’anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 3 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:
1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1o gennaio 2015;
2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1o gennaio 2015;
3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;
4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;
5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.
L’importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 3 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1o gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:
a) del fondo di cassa al 1o gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;
c) dell’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all’esercizio 2015 di ciascuna regione.
I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all’allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero.
6. Per l’anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 3, non rilevano:
1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 3, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 3, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.
Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell’esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 3;
2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;
3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;
4) nei saldi di competenza e di cassa, le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni, ripartiti tra le singole regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, degli esiti del monitoraggio sull’utilizzo da parte delle regioni, negli anni precedenti, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.
7. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 3 non previste dal presente articolo.
8. A decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui al presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 3.
9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.
10. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 13, lettera d), del presente articolo.
11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 3.
12. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 9 o dall’analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.
13. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 3, la regione inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell’importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 3 rispetto all’obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere
sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell’esercizio 2015 dall’obiettivo di cassa di cui al comma 3, lettera b), rispetto all’obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell’ultimo consuntivo disponibile;
b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
c) non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;
e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui al presente articolo.
14. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui al presente articolo sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell’obiettivo del pareggio.
15. Le regioni di cui al comma 14 sono tenute a comunicare l’inadempienza al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell’accertamento della violazione.
16. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni del presente articolo sono nulli.
17. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.
18. A decorrere dall’anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.
19. Le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l’obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.
20. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 19, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all’Unione delle province d’Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
21. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l’obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
22. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
a) le parole: «e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «registrata negli anni 2009-2011 per l’anno 2014 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018»;
b) alla lettera a), le parole: «, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,25 per cento per l’anno 2014, a 17,00 per cento per l’anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
c) alla lettera b), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l’anno 2014, a 7,71 per cento per l’anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018»;
d) alla lettera c), le parole: «a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per l’anno 2014, a 7,71 per cento per l’anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018».
2. Al comma 3 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel
saldo di cui al periodo precedente rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità».
3. Al comma 6-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo fra gli stessi»;
b) al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma sulla base delle istanze» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze».
4. A decorrere dal 2015 non si applicano:
a) l’articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) il comma 6 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;
c) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
5. Il comma 17 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Al comma 19 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento.».
7. Al comma 32 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze».
8. Al comma 27 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «del Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze».
9. All’articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, all’alinea, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni», le parole: «e per 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni» e, al secondo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell’esclusione di cui alla lettera a), del primo capoverso rilevano»;
b) al secondo periodo del comma 6, le parole «precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «precedente e i comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015».
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell’anno 2014, nell’ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica
regionale unitaria – cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011».
3. All’articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle parole: «La copertura» sono premesse le seguenti: «Nelle more del decreto di cui al comma 15,»;
b) la parola: «2017» è sostituita dalle seguenti: «2022 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2023 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014».
4. All’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni anno» è inserita la seguente: «deliberano»;
b) al comma 8, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
5. A decorrere dall’anno 2015, le riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.
6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1o settembre 2015.
7. Per l’anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dall’anno 2016 la dotazione di bilancio del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni di euro annui.
8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l’importo complessivo delle spese di cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.
9. L’importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all’indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
10. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle
province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l’attuazione dei commi da 6 a 10.
11. A decorrere dall’anno 2015, in attuazione del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.
12. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell’Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l’anno 2015, nell’ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell’Esposizione universale, i limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1o aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell’ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
13. Al comma 2 dell’articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.» sono inserite le seguenti: «e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell’Esposizione universale»;
b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
14. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l’anno 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.
2. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l’anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l’anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall’articolo 35, comma 1, della presente legge in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.
3. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.».
4. All’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie» sono inserite le seguenti: «, nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell’erogazione dei LEA»
5. All’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
a) nel primo periodo, le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 34»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi.»;
c) al terzo periodo, le parole: «medesime quote vincolate» sono sostituite dalle seguenti: «quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34».
6. A decorrere dall’anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti:
a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS»; d) dall’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; e) dall’articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. Conseguentemente, l’articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all’articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
7. A decorrere dall’anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: a) importo destinato all’assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; b) importo destinato all’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; c) importo destinato alla riqualificazione dell’assistenza sanitaria e dell’attività libero-professionale, di cui all’articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti annualmente all’atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standardregionale, secondo i criteri definiti nell’ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.
8. A decorrere dall’anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell’ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall’articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;
b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all’articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai riparti per l’anno
2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un’adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2».
11. Per l’avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza primaria di cui all’articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.
12. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. Dopo il comma 7 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:
«7-bis. L’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce
per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.»
14. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all’articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n.83 alla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005.
15. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l’adozione o l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell’articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono soppresse;
b) al secondo periodo dell’alinea del comma 83, le parole: «il presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente:
«84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento».
16. Le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
17. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I subcommissari svolgono attività a supporto dell’azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale.»;
b) al quarto periodo, dopo la parola: «commissario» sono inserite le seguenti: «e dei subcommissari».
18. Dopo il comma 81 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:
«81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell’articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».
19. All’articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».
20. All’articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.».
21. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 20, che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, quanto previsto dall’articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all’adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 22, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale.
24. Il commissario, nominato ai sensi del comma 23 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 22 del presente articolo.
25. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
26. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 25, si applicano le disposizioni dei commi 23 e 24.
27. Al commissario, nominato ai sensi del comma 23 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
28. Dopo il comma 4 dell’articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L’articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l’esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l’osservanza degli obblighi comunitari.
4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse».
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri standard per la definizione delle strutture complesse e semplici.
29. Al quinto periodo del comma 174 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle seguenti: «dell’anno successivo a quello di verifica,».
30. All’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «degli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2020»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l’equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi previsti all’articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n.191 del 2009».
31. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: «Entro il 30 giugno 2013» fino a: «Prontuario farmaceutico nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015 l’AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee».
32. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l’attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio
dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.
33. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l’azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell’unitarietà del sistema, della sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:
a) definire, attraverso l’istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell’AGENAS e dell’AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell’industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;
b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l’acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per l’individuazione dei prezzi di riferimento;
c) istituire, una rete nazionale, coordinata dall’AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l’utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment (HTA), denominato «Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici».
34. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali,
con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l’AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l’impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell’ambito delle attività previste ai fini dell’attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l’Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull’efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell’immissione in commercio, durante la commercializzazione e l’intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l’AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l’accesso e l’uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell’AIFA, sono utilizzate nell’iter istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L’AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.
2. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è condizionata all’effettiva attuazione dell’Accordo di cui al citato comma 1, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
dal seguente:
«88. A decorrere dal 1o gennaio 2015, è eseguita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale sanitario dipendente degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dichiarato inidoneo alla mansione specifica, di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modicazioni, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell’articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 7 aprile 1999, di cui all’accordo 20 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata a cura delle unità operative medico-legali dell’INPS competenti per domicilio dell’azienda o dell’istituto con eventuale sussidiarietà in ambito regionale. Resta salva la facoltà del dipendente, previa richiesta, di essere sottoposto a verifica presso l’unità operativa medico-legale dell’INPS competente per la sua residenza. Le unità operative medico-legali dell’INPS per l’attività di verifica straordinaria di cui al presente comma possono avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni tra le regioni e l’INPS, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 118 del 2011. Entro il 31 gennaio 2015 ciascuno degli enti di cui al presente comma trasmette all’unità operativa medico-legale dell’INPS competente per domicilio dell’azienda o dell’istituto l’elenco dei dipendenti per i quali sono stati adottati i provvedimenti di inidoneità di cui al primo periodo, corredato della relativa documentazione sanitaria, riferita a ciascun lavoratore. Le modalità di comunicazione ai dipendenti delle date previste per gli accertamenti, nonché i criteri di programmazione delle relative attività, sono stabiliti dall’INPS. In caso di mancata presentazione del dipendente alla visita, senza che egli abbia giustificato la ragione dell’assenza, si procede ai sensi dei CCNL vigenti. L’INPS comunica al datore di lavoro gli esiti degli accertamenti svolti, trasmettendo, per ciascun dipendente interessato, una relazione medico-legale in busta chiusa al datore di lavoro, il quale procede alla notifica della relazione medico-legale al dipendente. Avverso il giudizio medico-legale è ammesso ricorso giudiziario nei termini previsti dall’articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il personale che dovesse risultare, sulla base della predetta relazione medico-legale, idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, è ricollocato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, allo svolgimento delle predette mansioni, nell’ambito della medesima ASL di appartenenza, dando priorità alla riassegnazione sul territorio. Qualora, per motivi organizzativi, non fosse possibile ricollocare il personale nelle mansioni del proprio profilo professionale nell’ambito della medesima ASL di appartenenza o del medesimo istituto di appartenenza, si procede ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di mobilità. La verifica straordinaria di cui al presente comma, da completare entro il 31 dicembre 2015, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo».
a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall’articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla
loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell’articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall’Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente, o l’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa o dall’ente di governo dell’ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno»;
e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’autorità indipendente».
2. I redditi cui si applica l’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l’aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l’aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, l’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l’aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1o gennaio 2015.
6. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a)»;
b) dopo l’articolo 17-bis è inserito il seguente:
«Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze»;
c) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell’articolo 17-ter».
8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.
9. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
10. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), che omettono o ritardano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l’atto di recupero di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo
delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
12. Per le medesime finalità di cui al comma 11 l’Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
13. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 11 e 12 sono messi a disposizione del contribuente. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.
14. Per realizzare le finalità di cui ai commi 11, 12 e 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l’applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;
b) all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore»;
1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al
comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 5:
1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;
2) l’articolo 5-bis è abrogato;
3) all’articolo 11:
3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
3.2) il comma 1-bis è abrogato;
4) all’articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.
15. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all’articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.
16. L’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 14, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili
notificati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o gennaio 2016.
17. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore:
a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all’attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
b) i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
c) i termini di cui all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l’imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le
imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
18. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all’imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare» fino a: «possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono soppresse;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall’articolo 3, comma 1, i» sono sostituite dalla seguente: «I»;
c) all’articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, tra il 1o febbraio e il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, nel mese di febbraio»;
d) l’articolo 8-bis, concernente l’obbligo di comunicazione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto riferita all’anno solare precedente, è abrogato.
19. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
20. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all’attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato
e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, nei riguardi del titolare dell’esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione di dati personali;
b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l’articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;
e) il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta di cui all’alinea, ovvero il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all’autorità di pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell’attività;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;
g) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l’aliquota massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1o gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:
1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui
all’articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell’esercizio ovvero del punto vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000;
6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.
21. A decorrere dal 1o aprile 2015, la percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:
a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento;
b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all’81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento.
22. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell’esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
23. Il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un’aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell’apparecchio.
24. In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell’apparecchio.
25. Per ciascun apparecchio di cui al comma 23, il titolare dell’esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell’imposta ai sensi dei commi 23 e 24, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L’apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l’asporto da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell’esercizio è custode dell’apparecchio confiscato, con obbligo di
procedere a sua cura e spese alla distruzione dell’apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all’Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell’apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell’esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell’apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
26. All’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «anche nell’esercizio di impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22,26 per cento». La disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1o gennaio 2014.
27. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento».
28. Il quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche».
29. Il comma 28 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1o gennaio 2015.
30. Al comma 373 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis)».
31. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
32. All’articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali» sono inserite le seguenti: «e di investimento (SIE)».
33. All’articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «il FEASR ed il FEAMP» sono inserite le seguenti: «ovvero con altre linee del bilancio dell’Unione europea».
34. All’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell’Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
35. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall’Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell’Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti
nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.
36. All’articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma».
37. In attuazione dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Unione europea, le funzioni di autorità di audit dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – UVER Unità di verifica o dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero da autorità di audit individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
38. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.
39. Per effetto di quanto disposto dal comma 38 del presente articolo, l’autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l’anno 2014, 23 milioni di euro per l’anno 2015, 60 milioni di euro per l’anno 2016 e 94 milioni di euro per l’anno 2017.
40. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 168-bis del medesimo testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l’anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall’anno 2016.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 e fatta salva l’adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 4 del presente articolo:
a) l’aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1o gennaio 2017;
b) l’aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1o gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1o gennaio 2018;
c) a decorrere dal 1o gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. Le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
5. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 35 milioni di euro per il 2015.
6. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: «e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015». Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
7. Con effetto dall’anno 2015 è disposto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’INPS, di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall’anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell’anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
6. Per l’esercizio finanziario 2015, in attuazione dell’autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell’approvazione, con risoluzione, dell’apposita Relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
7. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.