Lotta alla ludopatia e competenze dei Comuni

La lotta alla ludopatia è una battaglia molto sentita, coinvolge spesso le associazioni di consumatori e di recente ha visto in prima linea anche le amministrazioni dei comuni interessati.

L’Amministrazione comunale di Comacchio aveva approvato, con apposita delibera di consiglio comunale, una variante al proprio PRG, vietando l’apertura di sale da gioco entro un raggio di 500 metri da una serie di siti “sensibili” (quali scuole, asili, ospedali, case di cura e di riposo, parchi e aree per il gioco).

Il TAR Bologna ha però ritenuto che “la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012″.

E dunque, “in assenza della suddetta programmazione, l’adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia è priva del necessario presupposto”.

Di seguito, la sentenza citata.

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Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

Sentenza numero 976 del 20 ottobre 2014

(presidente Mozzarelli, estensore Lelli)

(…)

E’ impugnata la variante alle NTA del PRG approvata con delibera del Consiglio Comunale di Comacchio n. 105/2013 nella parte in cui vieta l’apertura di sale da gioco entro un raggio di 500 metri da siti sensibili.

Il ricorso è fondato in quanto la pianificazione delle sale da gioco e la riallocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli, come chiaramente indicato nel comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012.

Tale attribuzione esclusiva trova conferma anche nella legge regionale n. 5/2013, art. 6, che al comma II prevede che i comuni possono dettare previsioni urbanistiche sulle sale da gioco solo nel rispetto delle pianificazioni di cui al suddetto comma n. 10 dell’art. 7 del D.L. n. 158/2012.

Pertanto, in assenza della suddetta programmazione, l’adozione da parte dei singoli comuni di norme in materia è priva del necessario presupposto.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il comune do Comacchio al pagamento a favore della ricorrente a titolo di spese di giudizio della somma di €.4.000,00 (quattromila/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

 

 

Redazione

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