La Corte dei Conti della Lombardia, con parere n. 237 del 29 settembre 2014, si espressa riguardo al costo del personale delle società partecipate, in particolare ha risposto al quesito avanzato da un ente locale “se la spesa di personale delle società partecipate (locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara) dei consorzi, delle aziende speciali, delle istituzioni o di altri organismi strumentali debba essere consolidata con quella del Comune ai fini del rispetto, da parte di quest’ultimo, sia dell’obiettivo di contenimento della spesa storica, posto dall’art. art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2007, che dell’equilibrato rapporto con la spesa corrente, posto dall’art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008, ancorché non vi sia personale delle predette società che vanti titolarità di rapporto di pubblico impiego“.
Al riguardo, la Corte ha ricordato che il principio del consolidamento è stato specificamente declinato, per quanto riguarda le società in house, nella deliberazione n. 447/2013/PAR. In tale deliberazione si è pervenuti all’impossibilità di ricondurre nel concetto di spesa di personale rilevante ai fini della verifica richiesta dall’art. 1, comma 557, L. nr. 296/2006, la spesa di personale della società in house diversa da quella, espressamente disciplinata, di cui al comma 557 bis (“soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”).
La Corte inoltre ha osservato che anche le Sezioni Riunite (Corte conti, SSRR in sede di controllo, del. n. 3 del
25 gennaio 2011 e n. 27 del 12 maggio 2011) hanno escluso la possibilità di includere nella spesa da prendere come base di calcolo per accertarne la riduzione anche le spese per il personale sostenute dalla società in house in relazione alla gestione del servizio da reinternalizzare.
Ad avviso della Corte alla società in house, in difetto di una previsione espressa del legislatore, non possono essere estese regole pensate per il soggetto pubblico, regole la cui rigidità minerebbe la stessa capacità gestionale del soggetto.
Dunque, dai vari precedenti della Corte, ne deriva l’esclusione del rilievo della spesa di personale di una società in house, tenuto conto, in particolare, delle controproducenti rigidità gestionale, che potrebbero derivare dall’applicazione del principio del consolidamento a società partecipate che, di norma, gestiscono servizi caratterizzati da picchi di attività ultra-annuali: in tale ipotesi, una società potrebbe avere necessità di personale da assumere in forme flessibili solo per un periodo circoscritto, così però falsando la serie storica della spesa per il personale.