Il decreto legge n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014 ha introdotto delle novità riguardanti il processo civile telematico.
Riguardo l’obbligo del deposito telematico previsto a decorrere dal 30 giugno 2014, si osserva che interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l’obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014. Il decreto-legge fissa al 30 giugno 2015 la data alla quale scatterà l’obbligo del deposito telematico degli atti processuali per i procedimenti civili davanti alla corte d’appello:
art. 44 – (Obbligatorieta’ del deposito telematico degli atti processuali)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale
ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita’ telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita’.
– Inoltre segnaliamo la novità riguardante l’esecuzione mobiliare, viene previsto infatti lo svolgimento integrale con modalità telematiche:
Art. 48 – (Vendita delle cose mobili pignorate con modalita’ telematiche)
1. All’articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma e’ sostituito dal seguente:
«Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara
tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del dl 90/2014 aggiornato con L. 114/2014