La progressione di carriera è di competenza del Giudice Amministrativo

La progressione verticale da una categoria inferiore a una superiore, anche se nell’ambito della stessa area professionale, è materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Così il giudice del Lavoro di Catania, Dott. Cupri, ha statuito in merito ad una controversia, seguita dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Lucia Polizzi, riguardante la valutazione dei titoli all’interno una procedura selettiva interna bandita dall’Università di Catania per il passaggio alla categoria professionale cd. EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali) riservata al personale di ruolo in servizio presso l’Università di studi di Catania in possesso di determinati requisiti.

Orbene, nonostante le difese del ricorrente volte a sostenere la cognizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro in materia di avanzamento interno nella stessa area professionale, il Decidente ha dichiarato il difetto di giurisdizione. La statuizione è in linea con quanto ritenuto da recentissime sentente del Giudice di Legittimità: “In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che le procedure concorsuali ai fini dell’attribuzione alla giurisdizione amministrativa “ex” art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 comprendono anche quelle dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e che, rispetto a tale passaggio, rilevano le previsioni della contrattazione collettiva, spetta al giudice amministrativo la controversia relativa al concorso per l’accesso a categoria superiore nell’ambito della stessa area relativamente al personale non docente del comparto Università, poiché il sistema di classificazione del relativo c.c.n.l. 9 agosto 2000 è articolato in categorie che si caratterizzano per il diverso grado di autonomia e responsabilità, mentre le aree contrassegnano i diversi campi di specializzazione trasversalmente alle categorie (Cass. S.U. 31/01/2008 n. 2288, richiamata in motivazione da Cass. S.U. 06/05/2013 N. 10409).”

Redazione Catania