Appalti: novità sui concorsi di progettazione dal 25 novembre

La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014,  modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione.

 

TABELLA MODIFICHE

LA NOVITA’ NORMATIVA

Articolo 20

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK.

1. All’articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

COSA CAMBIA?

Viene specificato che il divieto di affidamento dei contratti pubblici  agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

LA NORMA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA  MODIFICA

Art. 90 D.LGS 163/2006

 8. Gli affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono partecipare agli appalti  o  alle  concessioni  di  lavori  pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o  cottimi,  per  i  quali  abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai  medesimi  appalti, concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo’ partecipare  un  soggetto  controllato,  controllante   o   collegato all’affidatario di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni  di controllo e di collegamento si determinano con riferimento  a  quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti  di  cui  al presente   comma   sono   estesi   ai   dipendenti   dell’affidatario dell’incarico  di  progettazione,   ai   suoi   collaboratori   nello svolgimento  dell’incarico  e  ai  loro  dipendenti,   nonche’   agli affidatari di attivita’ di supporto  alla  progettazione  e  ai  loro dipendenti.

 

LA NORMA MODIFICATA IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE

ART. 90 d.lgs. 163/2006

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono ((essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi)), per i quali
abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non
puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonche’ agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
((8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori)).

 

GLI EFFETTI

Dal 25 novembre i progettisti che dimostrano che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione

Redazione

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