Il 25 novembre entrerà in vigore la Legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.
Come abbiamo visto la Legge modifica il Codice dei Contratti Pubblici intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione (articolo 90 del codice) e dell’avvalimento (modificato l’articolo 49 del codice, ammettendo l’avvalimento di più imprese ausiliarie). (QUI IL TESTO DEGLI ARTICOLI IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE)
Riportiamo di seguito gli stralci dei dossier della Camera e del Senato durante l’iter di approvazione delle Legge Europea 2013 bis
Dossier n° 99/1 – Elementi per l’esame in Assemblea (prima lettura Camera – aprile 2014)
Articolo 20
L’articolo 20, non modificato in Commissione (articolo 18 nel testo iniziale), è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.
Articolo 21
L’articolo 21, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).
L’articolo in esame appare volto alla tutela del principio della concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese negli appalti; in base a questi principi, esso sostituisce ed adegua la normativa nazionale, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), che ha dichiarato incompatibile con gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/UE, la disposizione nazionale stabilita dall’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei Contratti), che vieta, in via generale, alle imprese che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese.
In effetti, l’articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 163/2006, che disciplina la procedura del cosiddetto avvalimento nelle gare per gli appalti pubblici, dispone, in via generale, che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e, in via eccezionale, che il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.
La disposizione in commento, oltre a consentire l’avvalimento di più imprese ausiliarie e a sopprimere pertanto il ricorso eccezionalmente ammesso all’avvalimento plurimo in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, mantiene fermo per i lavori il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti nella
singola categoria di qualificazione, ossia il divieto di cumulare i requisiti tra concorrente ed impresa ausiliaria per i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (cd. avvalimento frazionato).
L’avvalimento nelle gare per appalti pubblici è stato oggetto di un comunicato dell’Autorità sui contratti pubblici (AVCP) che ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti, in seguito alla citata sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013.
L’Autorità, tra l’altro, ha ribadito un principio contenuto nella sentenza della Corte secondo cui, nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori,
l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici; tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara
Dossier Servizio Studi Senato n. 151 (giugno 2014)
Articolo 20
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT)
L’articolo 20, non modificato dalla Camera dei deputati (articolo 18 nel testo iniziale) è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall’articolo 18, che novellano l’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.
Articolo 21
(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento – Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12)
L’articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati, consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (avvalimento cosiddetto multiplo o plurimo).