Avvocati. Come cambia la difesa d’ufficio

Arriva dal Governo la riforma della difesa d’ufficio per i meno abbienti

Il Consiglio dei Ministri odierno ha approvato, giovedì scorso (30 ottobre), uno schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina della difesa d’ufficio.

Il provvedimento, che attua la delega al Governo prevista dalla legge 247/2012, prevede che l’elenco dei difensori d’ufficio, attualmente tenuto presso ciascun Consiglio dell’ordine, venga unificato su base nazionale e che sia affidata al Consiglio Nazionale Forense la competenza sulle modalità di iscrizione e sul suo periodico aggiornamento.

La finalità dell’intervento normativo è quella di assicurare la difesa anche a quegli imputati meno abbienti che non hanno un difensore di fiducia, si tratta di un importante passo avanti per l’attuazione dell’Ordinamento forense e di un significativo elemento di qualificazione del diritto alla difesa” ha tenuto a precisare il ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Al fine di assicurare la qualificazione professionale del difensore d’ufficio sono stati previsti criteri più stringenti per l’iscrizione:

– 5 anni di esperienza in materia penale

– in alternativa, il titolo di specialista in diritto penale.

I professionisti attualmente iscritti negli elenchi dei Consigli dell’ordine, saranno in via transitoria iscritti automaticamente all’elenco nazionale con onere di dimostrare, ad un anno dall’entrata in vigore del decreto, la presenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il relativo mantenimento dell’iscrizione.

Gli avvocati inseriti nell’albo nazionale non potranno rifiutarsi di prestare l’attività loro richiesta.

E’ inoltre previsto che il nominativo del difensore d’ufficio venga fornito all’autorità procedente dai locali Consigli dell’ordine, che devono provvedere a predisporre un elenco dei professionisti iscritti all’albo che facciano parte dell’elenco nazionale.

I criteri per la designazione del difensore non saranno più dettati dagli stessi Consigli dell’ordine, ma dal Consiglio Nazionale Forense sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

Redazione

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