Ddl riorganizzazione amministrazioni pubbliche. Il Testo

E’ in corso di esame in Commissione al Senato il disegno di legge Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Qui la relazione illustrativa.

Di seguito il testo del disegno di legge

—-

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

(Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese)

1. Al fine di ridurre la necessità dell’accesso fisico dei cittadini alle sedi degli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi a oggetto le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità on line alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all’erogazione dei servizi, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l’invio in modalità telematiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 12 e 41 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dei seguenti:

a) superamento dell’uso della carta nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando la trasmissione dei dati e, ove necessario trasmettere documenti, assicurandone la trasmissione in forma telematica;

b) ridefinizione del processo decisionale, anche con riferimento alle forme di partecipazione degli interessati, in relazione all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e all’applicazione del sistema pubblico dell’identità digitale di cui all’articolo 64 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

c) previsione dell’aggiornamento continuo, anche previa delegificazione o deregolamentazione, delle modalità di erogazione dei servizi e di svolgimento dei processi decisionali, sulla base delle tecnologie disponibili e del grado di diffusione delle stesse presso gli utenti e di soddisfazione degli stessi;

d) uso di software con standard aperti e non dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie;

e) ricorso alla cooperazione applicativa e all’interoperabilità dei sistemi informativi, individuando, per ogni procedimento amministrativo, le forme di interazione dei soggetti interessati con il sistema informativo (Application Programming Interface — API);

f) attribuzione al dirigente di cui all’articolo 17, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 della responsabilità dell’identificazione degli insiemi omogenei di dati prodotti dall’amministrazione di appartenenza, nonché della pubblicazione in formato aperto e della qualità dei dati; uso gratuito dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni e divieto di porre limiti o richiedere pagamenti alle stesse, salvi i casi di segreto d’ufficio;

g) eliminazione delle sovrapposizioni di competenze, riduzione dei tempi e delle fasi procedurali, anche sulla base della ricognizione di cui al comma 3;

h) obbligo di adeguamento dell’organizzazione di ciascuna amministrazione ai princìpi di unicità dei punti di contatto con i cittadini e le imprese, con particolare riferimento agli sportelli unici delle attività produttive e agli sportelli unici dell’edilizia, nonché alle previsioni dell’articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

i) anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione dei dati inerenti alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli, e quindi di realizzare significativi risparmi di spesa per l’utenza, introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire attraverso il collegamento e l’interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture, riorganizzando, anche mediante eventuale accorpamento, le funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Ai fini dell’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, anche sulla base di modelli di rilevazione definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che includono tra l’altro la descrizione delle fasi procedurali, l’individuazione degli uffici responsabili e dei soggetti intervenienti, i termini e la durata media, il livello di digitalizzazione, nonché le sovrapposizioni di competenze e le ipotesi di semplificazione.

4. Conseguentemente il Governo adegua la disciplina regolamentare, con particolare riferimento alla definizione e ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono all’elaborazione, all’aggiornamento e alla pubblicazione nei siti istituzionali di manuali delle procedure, che descrivono sinteticamente le modalità di svolgimento di ciascun procedimento e le prassi applicative, anche con riferimento agli accessi ispettivi, e individuano gli oneri a carico dei privati.

6. Le amministrazioni che non provvedono ai sensi dei commi 3 e 5 non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(Conferenza di servizi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l’acquisizione degli atti di assenso previsti, per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

d) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell’obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l’amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;

e) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;

f) ridefinizione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio di maggioranza per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie e precisazione dei poteri dell’amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

g) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi per la composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità;

h) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

i) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 3 della presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 3.

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – (Silenzio assenso tra amministrazioni statali). — 1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni statali, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni statali, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta sono resi nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o del provvedimento; non sono ammessi ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri decide sulle modifiche da apportare.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni statali o di altre amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi».

Art. 4.

(Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;

b) all’articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario»;

c) all’articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,»;

2) dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a due anni dal momento di produzione degli effetti per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».

Art. 6.

(Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia
di anticorruzione, pubblicità e trasparenza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) precisazione dell’ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 7.

(Riorganizzazione
dell’amministrazione dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all’amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; possibilità di gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l’eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; razionalizzazione delle funzioni di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;

b) con riferimento alla sola amministrazione centrale: anche mediante modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definizione degli strumenti normativi e amministrativi per la direzione della politica generale del Governo e il mantenimento dell’unità dell’indirizzo politico; rafforzamento del ruolo di coordinamento e promozione dell’attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’analisi e nella definizione delle politiche pubbliche; definizione delle procedure di nomina da parte del Governo, tale da assicurare la collegialità del Consiglio dei ministri; riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei sottosegretari, con definizione di criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti; revisione delle funzioni di vigilanza sulle agenzie governative nazionali e delle relative competenze, in funzione del rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, in base a criteri inerenti all’estensione territoriale, alla popolazione residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al Prefetto della responsabilità dell’erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello Stato; confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l’individuazione e l’organizzazione della sede unica dell’Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dell’Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 8.

(Definizioni di pubblica amministrazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell’individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni normative che vi facciano espresso riferimento, si intende per:

a) «amministrazioni statali»: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché l’amministrazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

c) «amministrazioni territoriali»: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane o isolane, le agenzie regionali o locali, le amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

d) «amministrazioni di istruzione e cultura»: le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni educative pubbliche, gli enti pubblici nazionali di ricerca, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

e) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni nazionali, quelle territoriali, quelle di istruzione e cultura, nonché gli ordini professionali;

f) «soggetti di rilievo pubblico»: le amministrazioni pubbliche nonché le aziende e gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica che svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni amministrative esternalizzate, gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, le fondazioni e gli altri soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche;

g) «organismi privati di interesse pubblico»: i gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, le scuole paritarie, le università non statali, le istituzioni non statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le federazioni sportive, i consorzi a cui aderiscono amministrazioni pubbliche e soggetti privati, i soggetti comunque tenuti al rispetto dei princìpi del procedimento amministrativo.

2. Le unioni, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è redatto un elenco per ciascuna delle definizioni di cui al comma 1. Gli elenchi sono aggiornati annualmente.

4. Ai fini statistici rimangono fermi i riferimenti all’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, rimangono fermi i riferimenti all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Rimane altresì ferma, ai fini della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della medesima legge.

Art. 9.

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell’organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione del diritto annuale a carico delle imprese;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento sulla base di parametri basati sul territorio e sul numero delle imprese;

c) riduzione dei compiti e delle funzioni, limitando e individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell’economia locale ed eliminando duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie alle sole funzioni istituzionali e circoscrivendo nel tempo quelle non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, con individuazione delle relative modalità di gestione, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale vigente, e avvalimento delle amministrazioni competenti a livello territoriale con adeguate soluzioni di sostenibilità finanziaria del sistema complessivo;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Capo III

PERSONALE

Art. 10.

(Dirigenza pubblica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a n);

b) con riferimento all’inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell’ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unificati anche per la dirigenza delle autorità indipendenti; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l’indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché dell’effettiva adozione e dell’effettivo utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della mancata conferma degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 98 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un’apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli enti locali privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, facoltà di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, in luogo del segretario comunale, eventualmente attingendo nella sezione speciale; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell’obbligo di gestire l’eventuale funzione di direzione apicale in via associata;

c) con riferimento all’accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all’esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all’estero; successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; possibilità degli organi costituzionali di reclutare il proprio personale con il suddetto concorso; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all’esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all’estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell’esame di conferma;

3) affidamento alla Scuola nazionale dell’amministrazione dei bandi di concorso e della gestione dei corsi-concorsi e dei concorsi di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera; riforma della suddetta Scuola, in modo da assicurare adeguata rappresentanza alle regioni e agli enti locali e da adeguarne l’ordinamento alle nuove funzioni; possibilità che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi alla dirigenza regionale e a quella locale; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi della collaborazione di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie, selezionate con procedure trasparenti;

d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, presso scuole di formazione regionali e locali o presso istituzioni universitarie; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette scuole o per l’ente interessato per almeno due giornate all’anno, ove richiesto; adeguamento dell’ordinamento della Scuola nazionale dell’amministrazione alle funzioni attribuite, al carico di lavoro assegnato e alla metodologia didattica necessaria;

e) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); istituzione di una banca dati nella quale inserire ilcurriculum vitae e un profilo professionale per ciascun dirigente dei tre ruoli di cui alla lettera b), comprensivo delle valutazioni ottenute nei diversi incarichi ricoperti; definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall’amministrazione e approvati dalle Commissioni di cui alla lettera b), anche sulla base dei criteri generali definiti dalle medesime Commissioni; rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all’incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell’amministrazione;

f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico;

g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all’aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell’interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;

h) con riferimento alla valutazione dei risultati: semplificazione del processo di valutazione; rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; revisione delle fasce di merito; definizione dell’oggetto della valutazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla struttura della quale il dirigente è responsabile, coerenti con gli obiettivi dell’amministrazione, ai comportamenti organizzativi e all’impatto finale degli interventi attivati; mancata differenziazione delle valutazioni dei dirigenti e dei dipendenti quale criterio di valutazione; definizione, da parte delle amministrazioni regionali e locali e degli enti pubblici nazionali, del proprio sistema di valutazione sulla base dei princìpi di merito, differenziazione, semplificazione delle procedure, misurabilità e comparabilità degli indicatori di risultato; valutazione dei servizi e dei prodotti in base a standard di qualità oggettivi; autonomia dei valutatori; comparabilità tra amministrazioni omologhe;

i) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale o disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

l) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; definizione di limiti assoluti stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell’incarico; definizione della retribuzione di posizione, comunque non inferiore al 30 per cento del totale, in relazione a criteri oggettivi in riferimento all’incarico; definizione dell’incidenza della retribuzione di risultato, comunque non superiore al 15 per cento del totale, in relazione al tipo di incarico; suo collegamento sia a obiettivi fissati per l’intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell’identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

m) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l’esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

n) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l’inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell’ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall’incarico e possibilità di reinserimento soltanto all’esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l’inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall’incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 11.

(Promozione della conciliazione dei tempi
di vita e lavoro
nelle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell’orario di lavoro, per l’adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l’utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto, fissando obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l’attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 da parte delle amministrazioni pubbliche.

4. All’articolo 596 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall’anno 2017, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

Capo IV

DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Art. 12.

(Procedure e criteri comuni per l’esercizio
di deleghe legislative di semplificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall’articolo 13, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;

b) partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche;

c) servizi pubblici locali.

2. Nell’attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell’ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 13 a 15.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Viene conseguentemente adeguata anche la disciplina statale di fonte regolamentare.

Art. 13.

(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza della delega di cui all’articolo 10, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 12:

a) riconoscimento nei concorsi pubblici della professionalità acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con amministrazioni pubbliche;

b) accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie;

c) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;

d) attribuzione all’Agenzia di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema di controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

e) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

f) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

g) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità.

Art. 14.

(Riordino della disciplina
delle partecipazioni azionarie
delle amministrazioni pubbliche)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche è adottato, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina e la semplificazione normativa, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 12:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica;

b) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri di scelta tra modello societario e modello dell’amministrazione autonoma o criteri per l’internalizzazione;

c) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell’Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico ed evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;

d) introduzione di ulteriori misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e organismi da esso partecipati al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di una maggior trasparenza e della precisa definizione delle responsabilità delle amministrazioni locali partecipanti e degli amministratori degli organismi partecipati;

e) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi;

f) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo.

Art. 15.

(Riordino della disciplina
dei servizi pubblici locali)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 12:

a) definizione dei poteri di regolazione e controllo delle autorità indipendenti;

b) definizione dei criteri per l’individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

c) individuazione delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in coerenza con la disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza;

d) definizione dei criteri per la definizione degli ambiti territoriali ottimali e per l’individuazione degli enti di governo responsabili dell’organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) definizione dei criteri per l’esercizio delle funzioni dei comuni in forma associata;

f) individuazione delle modalità di gestione del servizio pubblico e tipologie di affidamenti;

g) individuazione delle modalità e degli strumenti per assicurare la trasparenza delle procedure di affidamento;

h) individuazione dei termini e delle modalità adeguati ad assicurare la corretta e tempestiva attuazione delle norme in coerenza con la disciplina dell’unione europea anche con riferimento alla scadenza degli affidamenti;

i) coordinamento con la normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di appalti e concessioni e di regolazione dei servizi pubblici;

l) individuazione dei meccanismi di premialità per gli enti locali che ricorrono alle procedure ad evidenza pubblica e favoriscono l’aggregazione degli ambiti gestionali secondo criteri di economicità ed efficienza;

m) disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

n) individuazione degli indirizzi per la definizione dei regimi tariffari;

o) individuazione delle funzioni di governo, organizzazione, regolazione e controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, delle amministrazioni pubbliche e delle autorità di regolazione che ai diversi livelli di governo presiedono alle diverse funzioni e delle regole della loro interazione.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, lettera a), dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it