Appalti e Collegato ambiente. Il testo e le novità

La Camera ha approvato ieri il ddl sull’ambiente, cd. “Collegato ambiente” alla legge di stabilità 2015. Si tratta del disegno di legge n. 2093-A AC, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“. Il provvedimento passa ora al Senato. (CLICCA QUI PER IL TESTO)

Novità in materia di appalti verdi (green public procurement“) e modifiche al codice dei contratti pubblici. 

In particolare (si veda più sotto il commento ai singoli articoli):
a) novità sulle garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici (art. 9),
b) modifiche ai criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 10),
c) criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi (art. 10-bis).

Novità anche nella formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale (art. 9-bis).

Modifiche rilevanti al codice dell’ambiente, in materia di rifiuti, di raccolta differenziata, di “ecotassa” per i Comuni.

Edilizia: modificata la disciplina relativa agli interventi di nuova costruzione assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Per la prima volta – ha osservato il relatore Alessandro Bratti – in una legge dello Stato il titolo riporta le due parole green economy”, aggiungendo che “il provvedimento insieme alla riforma delle Agenzie ambientali e all’introduzione dei reati ambientali nel Codice penale rappresenta un pacchetto di riforme necessarie e indispensabili… per costruire il quadro all’interno del quale possano svilupparsi e proliferare le imprese di qualità che fanno del rispetto dell’ambiente e dell’innovazione i loro punti di forza”.

Di seguito, il testo integrale della relazione di maggioranza in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento.

“(…) Si può dividere il provvedimento in quattro grandi capitoli:

1) politiche di prevenzione ambientali a supporto alla green economy quali quelle sugli appalti «verdi», all’introduzione negli appalti pubblici di criteri che privilegiano le certificazioni ambientali di stampo europeo come Emas ed Ecolabel e di mobilità sostenibile;
2) valorizzazione delle risorse naturali e recupero della materia quali gli accordi per l’utilizzo di materiale post consumo e incentivi per incrementare la raccolta differenziata oltre ad un riordino delle competenze dei Consorzi obbligatori per la raccolta degli imballaggi;
3) un riordino dei sistemi di governance dei Distretti idrografici recependo la Direttiva 2000/60 e l’introduzione fra gli strumenti di Pianificazione dei Contratti di fiume;
4) varie disposizioni in materia di capitale naturale e contabilità ambientale introducendo un principio fondamentale che riguarda un sistema di remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, la possibilità di istituire delle aree territoriali cosiddette oil free zone oltre che di definire una Strategia nazionale delle Green community (…).

L’articolo 2-bis, 35 milioni di euro, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. In particolare, le predette risorse sono destinate al finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti volti a incentivare la mobilità sostenibile (ad es. iniziative di car-pooling e bike sharing).

Per quanto riguarda le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, è stato introdotto un articolo, che prevede la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall’Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

Vi sono diverse disposizioni relative al green public procurement.

In particolare l’articolo 9 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento dell’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS o una riduzione del 20 per cento per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.

Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il possesso di un marchio Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto stesso; la considerazione dell’intero ciclo di vita dell’opera, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione; la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.

L’articolo 9-bis prevede che, nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l’ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L’articolo 10, attraverso l’introduzione dell’articolo 68-bis nel codice dei contratti, disciplina l’applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP).

In particolare, la norma prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP e relativi all’acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio.

Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) anche alle categorie di forniture e di affidamenti e per carta per copia e carta grafica, ristorazione collettiva e derrate alimentari, affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio. Rispetto al testo originario sono state aggiunte ulteriori categorie di servizi e di prodotti per i quali nel frattempo sono stati pubblicati i relativi decreti di attuazione recanti i CAM: affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di gestione del verde pubblico; forniture di cartucce per stampanti e affidamento dei relativi servizi integrati di ritiro e forniture. Infine è prevista l’applicazione dei predetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.

L’articolo 10-bis reca ulteriori disposizioni volte all’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici.

L’articolo 10-ter, disciplina la procedura per l’adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

Vi sono poi numerosi articoli che riguardano i prodotti derivati da materiali post consumo.

In particolare vi sono una serie di disposizioni volte a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali «post consumo», introdotte attraverso l’inserimento nel codice ambientale di 4 nuovi articoli.

In primo luogo, viene consentita la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati comprendendo anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l’erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali «post consumo» riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali «post consumo» per il loro riutilizzo. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali.

Si demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi sopra menzionati.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, le regioni utilizzano le risorse concernenti l’addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, inoltre, che i successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi di programma.

L’articolo 13 trasferisce le funzioni che erano dell’Osservatorio rifiuti direttamente al Ministero dell’Ambiente che si avvale dell’ISPRA. Si modifica inoltre la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di prevenzione dei rifiuti.Pag. 44

L’articolo 13-bis modifica diversi articoli del codice ambientale, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio.

L’articolo 14 interviene sull’articolo del Codice ambientale che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dall’articolo sono finalizzate a premiare i Comuni virtuosi che raggiungono e superano i livelli di RD previsti per legge.

Ulteriori disposizioni attengono all’addizionale all’«ecotassa», che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD. Si prevede, inoltre, che l’addizionale sia dovuta alle regioni e affluisca in un apposito fondo regionale destinato a finanziare, tra l’altro, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati. Infine viene stabilito che l’adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Vi sono una serie di articoli dalla sperimentazione per il vuoto a rendere al compostaggio di prossimità che mirano ad incrementare il recupero di materia.

L’articolo 14-septies reca disposizioni in materia di prodotti da fumo e gomme da masticare, prevedendo, tra l’altro, l’installazione da parte dei comuni, nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori, l’attuazione di campagne di informazione da parte dei produttori, il divieto, dal 1o luglio 2015, di abbandono, specificamente sanzionato sul piano amministrativo, di mozziconi di prodotti da fumo e di gomme da masticare. L’articolo 14-octies, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione, al fine di una corretta gestione del loro fine vita.

L’articolo 14-novies differisce al 1o gennaio 2015 (ulteriori sei mesi rispetto a quanto indicato) l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, al fine di permettere ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

L’articolo 19-bis inserisce misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, al fine di consentire alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.

L’articolo 22 detta un’articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo così come indicato dalla direttiva 2000/60.

In particolare, l’articolo fra le tante novità integra le definizioni presenti nel testo dell’articolo 54 del decreto legislativo 152/2006 e modifica la disciplina delle autorità di bacino distrettuale prevista all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali.

Sempre all’articolo 63 è stato aggiunto un comma, ai sensi del quale, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, a cui sono attribuite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del Codice dell’ambiente, e il Ministero dell’ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale.

Una ulteriore modifica introdotta ha riguardato la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l’utilizzo delle strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale. È stata inoltre modificata la partecipazione dei soggetti istituzionali alla Conferenza istituzionale permanente, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino; anche la composizione della Conferenza operativa è stata modificata, prevedendo la partecipazione di tutti i componenti della Conferenza Istituzionale Permanente.

Viene modificata la disciplina dei distretti idrografici attraverso una loro riduzione e riorganizzazione. Inoltre, fino all’emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, mediante la stipula di accordi di programma, il Ministero dell’ambiente e le regioni determinano la quota parte di diverse entrate tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall’applicazione del principio «chi inquina paga», per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino.

È differito infine al 31 dicembre 2016 il termine per l’approvazione regionale dei piani di tutela ed è prevista la predisposizione di un Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico da parte degli enti competenti, per coniugare la prevenzione del rischio idraulico e la tutela degli ecosistemi fluviali.

L’articolo 23 introduce l’articolo 72-bis del decreto legislativo 152/2006, che prevede un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l’anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Viene modificata la disciplina relativa agli interventi di «nuova costruzione» assoggettando al permesso di costruire gli interventi concernenti l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

L’articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche nazionali, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico. L’articolo 24-bis disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

L’articolo 25 prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

L’articolo 27 reca disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ed inserisce quattro commi al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti Pag. 46pubblici competenti per l’esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti.

L’articolo 29-bis consente ai comuni e ai loro enti strumentali, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.

L’articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.

L’articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente.

L’articolo 33 delega il Governo all’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali.

L’articolo 34 promuove l’istituzione delle «oil free zone», quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili.

L’articolo 35 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Community da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri destinata a prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall’energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane (…)”.

Per ulteriori informazioni sul collegato ambiente consulta l’apposita sezione cliccando qui

Per la descrizione dettagliata delle modifiche apportate dalla Commissione Parlamentare clicca qui

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it