L’Assemblea della Camera con 316 voti favorevoli e 6 contrari, ha approvato, con modifiche, il disegno di legge S. 1428, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (cd. Jobs Act).
Il provvedimento torna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Il testo licenziato della Camera è quello modificato dalla XI Commissione (Lavoro) che ha apportato numerose modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Le modifiche più significative hanno riguardato i criteri di delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche attive, di forme contrattuali flessibili, di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e di pari opportunità.
Per quanto concerne la delega in materia di ammortizzatori sociali è stato previsto, in primo luogo, che le integrazioni salariali siano precluse solo nel caso in cui la cessazione dell’attività aziendale (o di un ramo di essa) sia definitiva; inoltre è stato specificato che i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori sociali debbano essere definiti a livello nazionale.
Per quanto concerne la delega per la razionalizzazione degli incentivi per l’autoimprenditorialità, è stato introdotta la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti.
Con riferimento alle politiche attive, sono state in primo luogo modificate le procedure per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, stabilendo che essa non debba avvenire, necessariamente, ai sensi della normativa vigente in materia di agenzie governative (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.300/1999); inoltre, sono stati puntualizzati alcuni criteri di delega al fine di valorizzare l’integrazione tra politiche attive e passive, nonché le sinergie tra operatori pubblici e privati.
Per quanto concerne il riordino delle procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili, è stata più puntualmente specificata l’esigenza di promuoverne l’inserimento sociale e di valorizzarne le competenze professionali.
Con riferimento al riordino delle forme contrattuali, la modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell’ambito del nuovocontratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. A tal fine, in particolare, la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (ferma restando la disciplina vigente per i licenziamenti nulli e discriminatori, a fronte dei quali la reintegra è sempre ammessa) è stata esclusa per i licenziamenti economici, mentre per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati è stata limitata a “specifiche fattispecie”.
Per quanto concerne le forme contrattuali flessibili è stato di fatto previsto, nell’ambito dell’attività di riordino, il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative.
Con riferimento ai controlli a distanza sui lavoratori, è stato specificato che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.
E’ stato introdotto un nuovo criterio di delega per il rafforzamento degli strumenti volti a favorire l’alternanza tra scuola e lavoro.
Per quanto riguarda la delega in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è stata prevista l’introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; inoltre, è stata prevista la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, con il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Infine, è stato previsto che la legge e i decreti delegati entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che gli effetti degli interventi normativi adottati in attuazione della delega siano oggetto di unmonitoraggio permanente, da realizzare, senza nuovi o maggiori oneri, nell’ambito del sistema di monitoraggio previsto (e già attivato) dalla legge n.92/2012 (c.d. legge Fornero, di riforma del mercato del lavoro).