e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)
con il Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)
con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (LANZETTA)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)
(V. Stampato Camera n. 2629)
approvato dalla Camera dei deputati il 30 ottobre 2014
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
alla Presidenza il 30 ottobre 2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
All’articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «e senza compensi aggiuntivi per l’attività di Commissario» sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.»;
al comma 2:
al secondo periodo, dopo le parole: «tratta appenninica Apice-Orsara,» sono inserite le seguenti: «fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie,»;
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell’esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso.»;
al quarto periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato» sono sostituite dalle seguenti:«Il mancato inserimento delle suddette previsioni»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
al comma 4:
al primo periodo, la parola: «definitivi» è soppressa;
il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla metà.»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire l’informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell’opera»;
al comma 8:
dopo le parole: «Il Commissario» sono inserite le seguenti: « , entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento,»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell’opera»;
al comma 10:
il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 — parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI Spa per l’esecuzione di opere volte all’eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per l’anno 2014 a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, e per l’anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l’impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «dall’entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall’apertura della procedura di consultazione e trasmessi all’Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell’Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall’apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.
11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.
11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l’anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l’anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell’aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1º gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».
All’articolo 2:
al comma 1:
all’alinea, le parole da: «Al decreto legislativo» fino a: «all’articolo 174» sono sostituite dalle seguenti:«All’articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
al capoverso 4-ter, le parole: «Il bando di gara, può» sono sostituite dalle seguenti: «Il bando di gara può» e le parole: «o, nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «o nei casi»;
al comma 3, dopo le parole: «comma 5-bis» sono inserite le seguenti: «, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano»;
al comma 4, le parole: «l’ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «le parole» e le parole: «è soppresso»sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».
All’articolo 3:
al comma 1, le parole: «è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l’anno 2013,»sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
al comma 2:
all’alinea, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
alla lettera b), le parole: «Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero;» sono soppresse;
alla lettera c), le parole: «Lauretana Borrello» sono sostituite dalle seguenti: «Laureana di Borrello» e dopo le parole: «Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina;» sono inserite le seguenti: «Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero;»;
al comma 3:
al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall’attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti»;
al secondo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
al comma 4:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), dopo le parole: «11 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
alla lettera c), dopo le parole: «15 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
alla lettera d), dopo le parole: «94,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
alla lettera e), dopo le parole: «79,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
alla lettera f), le parole: «51,200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «51,2 milioni di euro»;
al comma 5, la parola: «determinano» è sostituita dalla seguente: «determina»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis) all’elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all’ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano»;
al comma 8:
le parole: «delibera CIPE 60 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014» e le parole: «e di 42,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 42,5 milioni»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell’asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al secondo periodo, le parole: «capoverso precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Le opere elencate nell’XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1º agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell’articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell’effettiva sussistenza delle risorse stesse»;
al comma 10, le parole: «delibera CIPE n. 158 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008,»;
al comma 12, capoverso 2-bis, dopo le parole: «sono versate» sono inserite le seguenti: «nell’anno 2014», le parole: «con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze» e le parole: «dello Stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di previsione»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l’anno 2014.
12-ter. All’onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194».
All’articolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «dal 2 al 15 giugno 2014» sono inserite le seguenti: «e di quelle inserite nell’elenco-anagrafe di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
al secondo periodo, le parole: «Ove l’Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri» sono sostituite dalle seguenti: «Ove l’Ente proceda ad una riconvocazione»;
al comma 3:
alla lettera a), la parola: «Piano» è sostituita dalla seguente: «Programma»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l’esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al comma 88 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “26 febbraio 1992, n. 211,” sono inserite le seguenti: “e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,”»;
al comma 5:
all’alinea, le parole: «all’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore»;
all’ultimo capoverso, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «5-bis.Rilevano ai fini dell’esclusione prevista dal comma 5»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al secondo periodo» sono inserite le seguenti: «dell’alinea» e dopo le parole: «dei debiti delle regioni» sono inserite le seguenti: «sostenuti successivamente alla data del 1º luglio 2014»;
al comma 8, lettera b), la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196″.
8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell’assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all’articolo 27 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all’anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l’anno 2015 e di 300.000 euro per l’anno 2016, ferma restando l’erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.
8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l’edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell’ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º giugno 2014.
8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all’articolo 67-terdel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall’autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l’ordine di priorità nell’erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.
8-septies. Il termine di conclusione dell’istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l’ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all’istante l’avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni.
8-octies. Al comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611″»;
al comma 9:
all’alinea, dopo le parole: «a complessivi 450 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
alla lettera d), dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-bis. Dopo il comma 9 dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:
“9-bis. Al fine di consentire l’integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica”.
9-ter. All’articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: “in data successiva” sono inserite le seguenti: “, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati”.
9-quater. Per l’anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
Al capo I, dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. — (Pubblicazione dei dati in formato aperto). — 1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. — (Norme in materia di concessioni autostradali). — 1. Nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell’Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l’Autorità di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.
2. Il piano deve assicurare l’equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l’utenza.
3. L’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l’articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.
4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 “Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC)” e A3 “Napoli-Pompei-Salerno” sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari già trasmessi al CIPE.
4-bis. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell’Unione europea.
4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall’applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale affidata in gestione alla società ANAS Spa, nonché ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni».
Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. — (Disposizioni in materia di autostrade). — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell’asse autostradale che connette l’autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l’autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato “Autostrada Cispadana”, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna alla costruzione dell’opera, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. — (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche). — 1. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:
“7–ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-sexiesinterventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all’utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell’area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall’Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all’estensione della rete a banda ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell’area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefìci di cui al comma 7-sexies sono estesi all’imposta sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relative all’anno 2016;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l’investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.
7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l’insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l’insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l’obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell’area interessata.
7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell’intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefìci di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.
7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d’imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP complessivamente dovute dall’impresa che realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell’investimento. Il credito d’imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefìci di cui al comma 7-sexies, l’operatore interessato alla realizzazione dell’investimento deve dare evidenza pubblica all’impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web è inserita un’apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all’operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l’operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell’intervento l’operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell’intervento, affinché l’amministrazione possa verificare la conformità dell’intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l’accesso all’infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell’intervento rispetto agli impegni assunti.
7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l’individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d’imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell’area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012″.
2. All’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “ripristino del manto stradale” sono inserite le seguenti: “nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti”;
b) dopo le parole: “banda larga e ultralarga nel territorio nazionale” è soppressa la parola: “anche”.
3. Dopo l’articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
“Art. 87-ter. — (Variazioni non sostanziali degli impianti). — 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli”.
3-bis. All’articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
“g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici”.
4. In deroga all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l’applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.
5. All’articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “degli edifici come ambienti abitativi” sono soppresse e dopo le parole: “pertinenze esterne” sono inserite le seguenti: “con dimensioni abitabili”.
5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell’autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l’operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
5-quinquies. All’articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,” sono inserite le seguenti: “e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno degli edifici”.
5-sexies. All’articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “[aiuto di Stato n. SA 33807 (2011/N) — Italia],” sono inserite le seguenti: “nonché per l’avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea”».
Al capo II, dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis. — (Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture). — 1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi del comma 3 dell’articolo 68 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.
Art. 6-ter. — (Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica). — 1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
“4-ter. L’operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l’ultimo periodo del comma 4-bis“.
2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 135 è aggiunto il seguente:
“Art. 135-bis. — (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici). — 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda larga’. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3″».
All’articolo 7:
al comma 1:
alla lettera b):
i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4″»;
al numero 4), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148.»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.”»;
alla lettera d):
al capoverso Articolo 149-bis:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale.»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso»;
alla lettera e):
al numero 1), capoverso 1, le parole: «come convertito» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni»;
al numero 2), le parole: «l’alinea è sostituita dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «l’alinea è sostituito dal seguente»;
il numero 3) è soppresso;
dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara”»;
al numero 5), dopo le parole: «le seguenti» è inserita la seguente: «parole»;
al numero 7), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
alla lettera h):
al capoverso Articolo 158-bis:
al comma 1, primo periodo, le parole: «compresi dei» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nei»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l’approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.»;
alla lettera i):
al capoverso 1, le parole: «entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 30 settembre 2015»;
al capoverso 3, primo periodo, le parole: «dell’articolo 150-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 149-bis»;
dopo il capoverso 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;
b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio»;
al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «avvalendosi di Istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell’Istituto superiore» e le parole: «con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell’articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 32»;
al terzo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «di cui al comma 11, dell’articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91»;
al comma 4, le parole: «n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «24 giugno 2014, n. 91» e dopo le parole: «per la disciplina dei relativi rapporti, di» sono inserite le seguenti: «tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese»;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole: «Delibera CIPE 60/2012» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 160 dell’11 luglio 2012,», le parole: «della depurazione delle acque» sono sostituite dalla seguente: «idrico» e dopo le parole: «o urbanistico» sono aggiunte le seguenti: «ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE del 30 giugno 2014, n. 21/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all’assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative.»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014» e le parole: «è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Al comma 3 dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: “i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali” sono inserite le seguenti: “o nell’ambito delle pertinenze idrauliche”»;
al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»sono inserite le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.
9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.
9-quater. Il comma 9 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
“9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l’anno 2012, euro 20 milioni per l’anno 2013, euro 20 milioni per l’anno 2014, euro 25 milioni per l’anno 2015 ed euro 25 milioni per l’anno 2016″.
9-quinquies. Il comma 367 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
“367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis“.
9-sexies. Le disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 2013. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.
9-septies. All’articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “della programmazione 2007-2013” sono sostituite dalle seguenti: “delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020”.
9-octies. Al comma 256 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all’individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nellaGazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l’autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell’ordinanza di sgombero di cui al comma 351″».
All’articolo 8:
al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) integrazione dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo»;
alla lettera d), la parola: «minimi» è soppressa e le parole: «direttiva 2008/98/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute»;
alla rubrica, le parole: «preliminare alla raccolta» sono sostituite dalla seguente: «temporaneo».
All’articolo 9:
al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria,»;
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: «inferiore alla soglia comunitaria,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,» e le parole: «e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell’offerta di cui all’articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono soppresse;
alla lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo n. 163 del 2006,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b)e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. All’articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: “investimenti” sono inserite le seguenti: “, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,”.
2-quater. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: “all’istruzione scolastica e” sono inserite le seguenti: “all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e”.
2-quinquies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell’incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall’articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».
All’articolo 10, comma 1:
alla lettera b), dopo le parole: «efficientamento energetico,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy,»;
alla lettera d), le parole: «del capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), le parole: “Tali operazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Le operazioni adottate nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all’articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,”;
b) al comma 11-bis, dopo le parole: “per l’effettuazione delle operazioni” sono inserite le seguenti: “adottate nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo”».
All’articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «la riprogrammazione delle risorse non impegnate» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il principio di territorialità»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All’articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi primo e secondo».
All’articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «Non possono essere richieste» sono inserite le seguenti: «da parte degli organi competenti», le parole: «standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti» sono sostituite dalle seguenti: «standard tecnici più stringenti rispetto a quelli definiti» e dopo le parole: «il gestore dell’infrastruttura» sono inserite le seguenti: «o dell’opera»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di standard tecnici».
All’articolo 15:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. — (Misure per favorire l’accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate). — 1. All’articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: “funzionamento ed esercizio” sono aggiunte le seguenti: “, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.
Art. 15-ter. — (Disposizione concernente la cessione dei crediti d’impresa). — 1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari”».
All’articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l’effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni».
Al capo IV, dopo l’articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-bis. — (Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa). — 1. Dopo il comma 23 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono inseriti i seguenti:
“23–bis. Per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dalla medesima società, a decorrere dal 1º gennaio 2015 non è dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell’autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
23–ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 e privi di autorizzazione, la società ANAS Spa, a seguito di istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell’accesso, provvede alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
23–quater. Le somme dovute e non corrisposte alla data del 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data sono ridotte nella misura del 70 per cento, a condizione che il versamento avvenga in un’unica soluzione, ovvero nella misura del 40 per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015, la società ANAS Spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell’intero importo ovvero della prima rata.
23–quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, esclusivamente una somma, da corrispondere alla società ANAS Spa in un’unica soluzione, determinata in base alle modalità e ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non può superare l’importo del canone esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, aggiornato in base agli indici dei prezzi al consumo rilevati dall’Istituto nazionale di statistica.
23–sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi né agli accessi a impianti di carburanti.
23–septies. Alle eventuali minori entrate della società ANAS Spa conseguenti all’attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies si provvede nell’ambito delle risorse previste dal contratto di programma — parte servizi.
23–octies. La società ANAS Spa provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi, autorizzati e no, esistenti sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l’eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Art. 16-ter. — (Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio). — 1. Gli adempimenti previsti dall’articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, da adottare, secondo le procedure previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’interno di cui al primo periodo non può essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo».
All’articolo 17:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso Art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «compensazione» sono inserite le seguenti: «incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta,»;
alla lettera c):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “manutenzione ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”»;
al numero 2), capoverso 4, dopo le parole: «all’amministrazione comunale» sono inserite le seguenti:«l’elaborato progettuale e» e dopo le parole: «nonché che» sono inserite le seguenti: «sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che»;
al numero 3), capoverso 5, dopo le parole: «la comunicazione di inizio dei lavori» sono inserite le seguenti: «, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori,»;
al numero 5) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “258 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 euro”»;
alla lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, le parole: «e di ristrutturazione urbanistica» sono soppresse e dopo le parole: «l’interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;
alla lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”»;
alla lettera g):
i numeri 1) e 2) sono soppressi;
il numero 3) è sostituito dai seguenti:
«3) al comma 4, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
“d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”;
3-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4–bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”»;
il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis“»;
alla lettera h):
al numero 1), le parole: «di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a),”» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico,” e dopo le parole: “delle sole opere di urbanizzazione” sono aggiunte le seguenti: “, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile”»;
al numero 2), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «nuove costruzioni» sono aggiunte le seguenti:«nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria»;
alla lettera n):
all’alinea sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II della parte I,» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
capoverso Art. 23-ter:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva»;
al comma 3 sono premessi i seguenti periodi: «Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.»;
alla lettera q), capoverso Art. 28-bis:
al comma 1, le parole: «, sotto il controllo del Comune,» sono soppresse;
al comma 2, dopo le parole: «La convenzione» sono inserite le seguenti: «, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale,»;
al comma 6, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente parte»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«q-bis) all’articolo 31, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione”»;
al comma 2, le parole: «Le espressioni» sono sostituite dalle seguenti: «L’espressione»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le regioni a statuto ordinario assicurano l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. La disposizione di cui al comma 1, lettera i), non si applica ai comuni obbligati all’esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. — (Regolamento unico edilizio). — 1. Dopo il comma 1-quinquies dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:
“1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m),della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”».
L’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. — (Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo). — 1. All’articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
“In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».
All’articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell’ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia in relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi 3 e 5, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni. Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere un’aliquota ridotta dell’imposta municipale propria».
All’articolo 20:
al comma 1:
alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «“del 51 per cento”» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
alla lettera b), capoverso 119-bis, ultimo periodo, le parole: «da scomputare» sono sostituite dalla seguente:«utilizzabile»;
alla lettera f), capoverso 123-bis, le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti»;
alla lettera h), le parole: «relative a quote» sono sostituite dalle seguenti: «relativi a quote»;
alla lettera i), numero 1), le parole: «tale disposizione fa eccezione» sono sostituite dalle seguenti: «la presente disposizione costituisce deroga»;
alla lettera l), le parole: «optato per l’opzione» sono sostituite dalle seguenti: «espresso l’opzione» e le parole:«, legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;
al comma 3, dopo le parole: «1,06 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «4,90 milioni»sono inserite le seguenti: «di euro annui»;
al comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
“20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a 20 del presente articolo. Al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013″»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è inserito il seguente:
“Art. 13-bis. — (Disposizione interpretativa dell’articolo 13, comma 2). — 1. Il comma 2 dell’articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista nel citato comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell’assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva”.
4-ter. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601″.
4-quater. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: “degli enti territoriali” sono inserite le seguenti: “e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,” e dopo le parole: “che intendono dismettere” sono aggiunte le seguenti: “e le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
4-quinquies. All’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-quater è abrogato;
b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In assenza della predetta individuazione, all’Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta”;
c) al comma 2-sexies, al primo periodo, le parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il” sono soppresse, la parola: “comunicano” è sostituita dalla seguente: “comunica” e le parole: “ai commi 2-quater e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In assenza della predetta comunicazione, all’Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta”».
All’articolo 21:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l’acquisto, effettuato dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime»;
al comma 4:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto»;
alla lettera c), le parole: «Decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dei lavori pubblici»;
alla lettera d), le parole: «Decreto Ministeriale 26 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale, come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all’importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, letterae)»;
al comma 7, lettera b), le parole: «per l’anno anni» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno».
L’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. — (Conto termico). — 1. Al fine di agevolare l’accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l’aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l’accesso anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell’applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, riferendone alle competenti Commissioni parlamentari.
2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-ter. All’articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”».
Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. — (Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici). — 1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, enti locali o scuole».
All’articolo 23:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito»;
al comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al comma 8, le parole: «della procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento».
L’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. — (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio). — 1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».
All’articolo 25:
al comma 1:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all’articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: “rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso”»;
dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) all’articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “degli articoli 21-quinquies e 21-nonies” sono aggiunte le seguenti: “, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo”;
b-ter) all’articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: “Per sopravvenuti” fino a: “pubblico originario” sono sostituite dalle seguenti: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”;
b-quater) all’articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: “dell’articolo 21-octies” sono inserite le seguenti: “, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”»;
al comma 4, le parole: «decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
All’articolo 26:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «L’accordo» sono sostituite dalle seguenti: «In considerazione dell’eccezionalità della situazione economico-finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l’accordo»;
al secondo periodo, dopo le parole: «il Comune» sono inserite le seguenti: «, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,», le parole: «un proprio progetto» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta», le parole: «al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo» sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia del demanio, che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa,» e dopo la parola: «finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, di valorizzazione o di alienazione»;
il terzo periodo è soppresso;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti»;
al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio, nonché il Ministero della difesa, quando le operazioni di cui al presente articolo comprendono immobili in uso a quest’ultimo Dicastero e non più utili alle sue finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento di individuazione degli immobili dell’Amministrazione della difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari»;
al comma 3, le parole: «e il Ministero della difesa possono proporre» sono sostituite dalle seguenti: «, d’intesa con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, può formulare»; le parole: «, un progetto» sono sostituite dalle seguenti: «una proposta», dopo le parole:«diversa destinazione urbanistica» sono inserite le seguenti: «, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni» e le parole: «del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «della proposta»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «la proposta» e le parole:«ovvero con il Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2»;
al comma 6, le parole: «, ovvero il Ministero della difesa procedono» sono sostituite dalle seguenti: «e il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedono»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: «variante urbanistica» sono aggiunte le seguenti: «, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al commissario di cui al periodo precedente non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati»;
al comma 8, le parole: «del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell’Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il comma 12 dell’articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato»;
alla rubrica, la parola: «demaniali» è sostituita dalla seguente: «pubblici».
All’articolo 27:
al comma 1, dopo le parole: «in avanzato stato di realizzazione» sono inserite le seguenti: «e in particolare per la bonifica dell’amianto, la messa in sicurezza e l’incremento dell’efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica».
All’articolo 28:
al comma 3, le parole: «Al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Al quarto comma» e le parole: «di base»sono sostituite dalle seguenti: «avendo base operativa»;
al comma 7, dopo le parole: «31 ottobre 2014,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Ministero della salute,»;
al comma 8, lettera a), le parole: «“se del caso”» sono sostituite dalle seguenti: «“, se del caso,”»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali».
All’articolo 29:
al comma 1, dopo le parole: «la crescita dei traffici» sono inserite le seguenti: «delle merci e delle persone» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All’articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile” sono sostituite dalle seguenti: “è valutata con priorità la”».
Al capo VI, dopo l’articolo 29 è aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis. — (Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto). — 1. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“h-bis) sia stata oggetto di un’informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”».
All’articolo 30:
al comma 2:
alla lettera e), le parole: «per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all’estero e durante l’Esposizione Universale 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, per le iniziative di promozione all’estero e durante l’Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano»;
alla lettera i), dopo le parole: «rafforzamento organizzativo» sono inserite le seguenti: «delle start up nonché»;
al comma 3, le parole: «ICE-Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L’ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy e dell’attrazione degli investimenti all’estero»;
al comma 4, le parole: «n. 1407» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1407/2013 della Commissione,»;
al comma 5:
all’alinea, le parole: «ICE Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane»;
alla lettera a), le parole: «ICE-Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane»;
al comma 6, le parole: «L’Agenzia ICE,» sono sostituite dalle seguenti: «L’ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane»;
al comma 9, le parole: «all’Agenzia ICE» sono sostituite dalle seguenti: «all’ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane» e le parole: «all’attrazione degli investimenti esteri» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi di cui al presente articolo».
All’articolo 31:
al comma 1, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e delle attività culturali»;
al comma 3, le parole: «pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 277, del 26 novembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002».
Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. — (Operatività degli impianti a fune). — 1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
3. Possono godere dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».
All’articolo 32, comma 3, lettera a), le parole: «delle unità da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità da diporto,».
Al capo VII, dopo l’articolo 32 è aggiunto il seguente:
«Art. 32-bis. — (Disposizioni in materia di autotrasporto). — 1. All’articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1–bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo”.
2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali, relativi all’articolo 2, comma 2, letterec) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell’autotrasporto dall’articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d’Italia e intestata all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità telematiche definite d’intesa tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l’Agenzia delle entrate verifica che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d’imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all’articolo 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito d’imposta, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.
3. Al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
“l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all’ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall’albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori”.
4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».
All’articolo 33:
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l’esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
al comma 10, dopo le parole: «con le risorse» sono inserite le seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
al comma 11, le parole: «con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all’esito della procedura di mobilità di cui all’articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di personale necessari per le attività di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della società da quest’ultimo costituita e assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla società Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento».
Dopo l’articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. — (Interventi di bonifica dall’amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato). — 1. Nell’anno 2015 le spese per interventi di bonifica dall’amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di “Casale Monferrato”, a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune».
All’articolo 34:
al comma 5, lettera b), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nei siti inquinati di proprietà di enti territoriali, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati, con esclusione dal patto di stabilità interno, interventi e opere di bonifica, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari a condizione che detti interventi realizzino opere di pubblico interesse e non pregiudichino il completamento e l’esecuzione della bonifica, né interferiscano con esso, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. All’articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l’applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all’individuazione dei parametri di progetto necessari per l’applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali”; al secondo periodo, le parole: “di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al primo periodo”»;
al comma 8, alinea, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 7»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«10-bis. All’articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d’uso”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifica di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l’autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all’intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda”.
10-ter. Per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all’ente o all’autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affidatario e l’ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso».
L’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. — (Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell’offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l’integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.
3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell’aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell’aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.
4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4 del punto R1 dell’allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
6. Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall’articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l’impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.
7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all’incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.
8. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.
9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
10. Al comma 9-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,”.
11. All’articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3–bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225″.
12. All’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico”;
c) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l’entità dei contributi di cui al comma 10, lettera b)“.
13. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 13 dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del 30 per cento dei relativi importi».
All’articolo 36:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:
“n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell’ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse regioni dall’applicazione dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati rispetto all’anno 2013″»;
al comma 2, dopo le parole: «Con la legge di stabilità per il 2015» sono inserite le seguenti: «e con quelle successive»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi”;
b) al comma 2, le parole: “alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti” sono sostituite dalle seguenti: “alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card“;
c) al comma 4, dopo le parole: “Ministro dello sviluppo economico” sono inserite le seguenti: “, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate,”».
Dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. — (Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi). — 1. L’articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all’esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all’entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo».
All’articolo 37:
al comma 1, le parole: «alla redazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla redazione»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «e le opere accessorie,» sono sostituite dalle seguenti: «, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse,»;
alla lettera c) le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all’articolo 52-quinquies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito”»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas».
All’articolo 38:
al comma 1, le parole: «decreti autorizzativi» sono sostituite dalle seguenti: «titoli abilitativi»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7) dell’allegato II alla parte seconda, dopo le parole: “coltivazione di idrocarburi” sono inserite le seguenti: “sulla terraferma e”;
b) alla lettera v) dell’allegato III alla parte seconda, le parole: “degli idrocarburi liquidi e gassosi e” sono soppresse;
c) al punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda:
1) la lettera g) è abrogata;
2) alla lettera l), le parole: “, di petrolio, di gas naturale” sono soppresse»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
al comma 5, le parole da: «a seguito della quale» fino a: «trenta anni, da prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile»;
al comma 6, le lettere a), b) e c), con il successivo capoverso, sono sostituite dalle seguenti:
«a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;
c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell’Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
6-ter. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e per la coltivazione di idrocarburi è vincolato a una verifica sull’esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi»;
al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del presente articolo»;
il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I commi 5, 6 e 6-bis si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l’opzione, da parte dell’istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la regione, da esercitare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 9 è soppresso;
al comma 10:
al capoverso 1-bis, dopo le parole: «in mare localizzate» sono inserite le seguenti: «nel mare continentale e» e dopo le parole: «sentite le Regioni interessate, può autorizzare» sono inserite le seguenti: «, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l’assenza di effetti di subsidenza dell’attività sulla costa, sull’equilibrio dell’ecosistema e sugli insediamenti antropici»;
dopo il capoverso 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. All’articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: “Le regioni” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici territoriali”»;
al comma 11, dopo le parole: «estratta in giacimento» sono inserite le seguenti:«. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5–bis. Ai fini di un’efficace applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4, l’operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi, pena la revoca dell’autorizzazione all’attività estrattiva”.
11-ter. Al comma 110 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: “0,5 per mille” sono sostituite dalle seguenti: “1 per mille”.
11-quater. All’articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l’estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all’utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso”.
11-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell’ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e in conformità alla disciplina dell’Unione europea in materia».
All’articolo 39:
al comma 1:
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «al comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e le parole: «“da almeno dodici mesi”» sono sostituite dalle seguenti: «“da almeno dodici mesi,”»;
alla lettera c), le parole: «in uso promiscuo ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell’attività lavorativa»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell’Unione europea, anche mediante l’impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell’inquinamento”».
Al capo IX, dopo l’articolo 39 è inserito il seguente:
«Art. 39-bis. — (Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti). — 1. La lettera tt) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente:
“tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti”».
All’articolo 40:
al comma 1, le parole: «Fondo sociale per l’occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione»;
al comma 2, lettera g), le parole: «che restano acquisite al bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti:«che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato»;
al comma 3, la parola: «ripartiti» è sostituita dalla seguente: «, ripartiti» e la parola: «abrogate» è sostituita dalla seguente: «soppresse»;
al comma 4, le parole: «Fondo per l’occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione».
All’articolo 41:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ad utilizzare» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,».
All’articolo 42:
al comma 1, capoverso 7-ter, le parole: «all’entrata di Bilancio statale la quota non effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «all’entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata»;
al comma 8, le parole: «400 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017»;
al comma 10, secondo periodo, la parola: «applica» è sostituita dalla seguente: «applicano»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«14-bis. Per l’anno 2014, al fine di consentire l’accelerazione delle procedure per l’intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le regioni di riferimento di cui al comma 5 dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
14-ter. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l’anno 2014, in via transitoria, nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all’anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari all’1,75 per cento”.
14-quater. Per l’anno 2014, le riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima regione.
14-quinquies. Alla copertura dell’onere di cui al comma 14-quater in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.760.000 euro per l’anno 2016, a 2.683.024 euro per l’anno 2017, a 2.605.123 euro per l’anno 2018 e a 2.526.288 euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l’anno 2016, a 2.299.024 euro per l’anno 2017, a 2.221.123 euro per l’anno 2018 e a 2.142.288 euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 384.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2016, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. — (Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento del programma di edilizia sanitaria). — 1. I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono fissati in trenta mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi di programma i termini relativi agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005».
All’articolo 43:
al comma 3, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno attivato nell’anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni»;
al comma 4, le parole: «alla disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni» e le parole:«dall’articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All’articolo 1, comma 729-quater, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell’Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell’interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell’interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017″.
5-ter. All’articolo 32, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “95 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “75 per cento”.
5-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, previa intesa in sede di Conferenza Stato — città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima, di cui al periodo precedente, è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell’intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di cui al secondo periodo, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri».
Dopo l’articolo 43 è inserito il seguente:
«Art. 43-bis. — (Regioni a statuto speciale e province autonome). — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».