Il Ministero della Giustizia ha pubblicato ieri tre circolari di chiarimento e istruzioni sul mantenimento degli uffici del Giudice di pace, in applicazione del decreto legislativo 156/2012 (sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e degli uffici dei giudici di pace).
In particolare, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 156/2012, sono state adottate le seguenti circolari:
1) la circolare del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria che chiarisce l’interpretazione e l’attuazione del d.m. 10 novembre 2014
Qui il testo:
Circolare 17 novembre 2014 – Istruzioni e chiarimenti sull’interpretazione e sull’attuazione del d.m. 10 novembre 2014
2) la circolare della Direzione risorse materiali beni e servizi relativa ai criteri da applicare per l’utilizzo dei beni mobili che si trovano presso gli uffici del Giudice di pace mantenuti dai comuni ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 156/2012 e che si trovano presso quelli soppressi di cui non è stato previsto il mantenimento, ai sensi del d.m. 7 marzo 2014, indicati nell’allegato 2 dello stesso decreto
Di seguito, il testo:
Circolare 17 novembre 2014 – Istruzioni relative alla destinazione dei beni mobili degli uffici del giudice di pace mantenuti
3) La nota di istruzioni predisposta dalla Direzione del personale e della formazione che, quanto al personale comunale addetto agli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 156\2012, fornisce dati in merito:
– all’inquadramento professionale che deve avere per svolgere l’attività presso gli uffici del giudice di pace, parametrato anche sulla base di una tabella di equiparazione, già diffusa con precedente nota
– alla consistenza organica degli uffici del giudice di pace
– alla vigilanza demandata sugli uffici del giudice di pace al presidente del tribunale tenuto, insieme al giudice coordinatore, ad una attenta valutazione sulla sussistenza di tutti i profili dell’ufficio idonei ad incidere sulla funzionalità dello stesso
Ecco il link al testo:
Circolare 17 novembre 2014 – Indicazioni operative per la fase di avvio delle attività degli uffici del giudice di pace mantenuti dagli enti locali