Entra in vigore il 13 dicembre il DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175 recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”
Come anticipato in un precedente articolo, il comma 1 della disposizione abroga l’articolo 35, commi 28, 28~bis e 28-ter del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 che ha introdotto, per gli appalti di opere o di servizi, la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Rimane tuttavia intatta la disciplina della solidarietà in materia di trattamenti retributivi.: ai sensi dell’art. 29 dello stesso decreto 223, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”
Il decreto semplificazione è intervenuto su quest’ultima norma, prevedendo che in caso di pagamento delle retribuzioni da parte del committente, e solo in quello, il committente (che ha pagato le retribuzioni) è tenuto anche ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta, compreso il versamento delle ritenute.