Il testo della traccia dell’atto di civile assegnato all’esame di abilitazione forense in corso di svolgimento:
Nella notte del 12/5/2012 caio decideva di partecipare ad 1 gara automobilistica clandestina e prima della partenza di caio chiedeva a sempronio di accompagnarlo nella gara. Semprono accettava l’invito e saliva sull’autovettura condotta da caio e di proprietà del medesimo. Nel corso della competizione caio perdeva il controllo della sua vettura che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell’incidente sempronio decedeva. Dal verbale della polizia risultava ke sempronio aveva allacciato la cintura di sicurezza. Mevia e tizio, rispettivamente madre e fratello d sempronio formulavano rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell art 145 cod delle ass private (dlgs 209/05) ricevuta dalla societa alfa, compagnia assicuratrice dell auto di caio il 30/9/2012. Nn essedo intervenuto alcun risarcimento, con atto d citazione notificato il 13/6/2013 mevia e tizio convenivano in giudizio caio e la società alfa x sentirli condannare in solido tra d loro al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte d sempronio. A sostegno della propria domanda tozio e mevia esponevano ke sempronio nn aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche sl ad agevolare il sinistro poiche si era limitato a salire a bordo dell’autovettura d caiox accompagnarlo.senza ingerirsi in alcun modo nella conduzione dell’auto. Evidenziavano inoltre ke sempronio aveva adottato tt le cautele necessarie allacciandosi la cintura d sicurezza. Gli attori chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati in solidi tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, da attribuirsi alla esclusiva resp di caio. Assunte le vesti del legale del convenuto rediga il candidato l atto giudiziario ritenuto più idoneo alla titela dei propri assistiti illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 145 Cod. ass. private (Proponibilità dell’azione di risarcimento)
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore):
1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Riferimenti giurisprudenziali:
Sentenza Cass. Civile, Sez. III, 13 maggio 2011, n. 10526: Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art. 170 c. strad.) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Sentenza Cass. Civile, Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698: Il concorso colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiarne, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca come antecedente causale necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito (confermata la decisone del giudice di merito che aveva accertato la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che volontariamente si era esposto al rischio violando il precetto comportamentale di non partecipare, neppure come passeggero, a gare automobilistiche clandestine ed aveva di conseguenza ritenuto di superare la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall’art. 2054 primo comma c.c. nei limiti percentuali di ripartizione delle responsabilità accertati in concreto).