Raccolta pareri esame avvocato anni precedenti

Ecco la raccolta delle tracce dei pareri di diritto civile e diritto penale, e degli atti giudiziari degli anni precedenti fino al 2001.

L’esame di abilitazione è ormai alle porte, mancano pochi giorni alle fatidiche prove previste nei giorni 16, 17 e 18 dicembre. Il Ministero ha inoltre reso nota la composizione ufficiale delle commissioni e delle sottocommissioni delle singole Corti d’appello. La fase di preparazione all’esame volge quindi al termine, ma gli ultimi giorni, come sempre sono i più importanti per gli aspiranti avvocati.

Dopo aver pubblicato la guida all’esame in versione digitale, lo speciale contenente le principali sentenze della Cassazione 2014 Civile e Penale, mettiamo a disposizione la raccolta dei pareri di diritto civile, di diritto penale e degli atti giudiziari assegnati negli esami degli anni precedenti:

Tracce pareri anno 2013

Tracce pareri diritto civile anno 2013

1) La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l’importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all’esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente.
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.

Ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, queli effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e queli azioni possono essere esercitate dalla creditrice

2) Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca alfa aveva erogato a tizio e caia l’importo di euro 250.000, per l’acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011.

A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.

Il candidato, assunte le vesti del legale dell’istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.

Tracce parere diritto penale anno 2013

1) Tizio, dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche, nonchè assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua autovettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un’edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcoltest dalla Polizia, Tizio risultava in stato di ebrezza (2,00 g/l alla prima prova, 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l’uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso di indagini, consentiva di accertare che l’autoveicolo, al momento dell’impatto, procedeva almeno alla velocità di 108 km/h, in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50 km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell’auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminari, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato.

2) Durante una spedizione postale, alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell’indicazione del beneficiario, vengono rubati.

Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di tre di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest’ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità del predetto Caio, versa in banca gli assegni senza alcuna loro manomissione e, nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.
A seguito della denuncia dell’istituto di credito emittente (a cui Caio ha reclamato il pagamento), si scopre che gli assegni sono stati negoziati e incassati e attraverso la fotografia sul documento e la registrazione del sistema di videosorveglianza della banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l’apertura del conto, Tizio (pregiudicato già fotosegnalato presso gli archivi della polizia) viene identificato e sottoposto a procedimento penale.
Tizio si reca da un legale per conoscere le conseguenze della propria condotta.

Il candidato, assunte le vesti di avvocato di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili nella fattispecie.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2013

Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo sarebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio.
Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell’appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene.
In esecuzione dell’accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolare di 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell’appartamento.
Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo.
Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. A sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l’unico possessore dell’appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all’ordinaria manutenzione.

Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

Atto giudiziario di diritto penale 2013

All’esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria – presente in casa solamente Tizio – procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro, custodite in un cassetto dell’armadio; e un’agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all’interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia era ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell’interrogatorio all’udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all’esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto più opportuno evidenziandone le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2013

Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto Beta. Con istanza tempestivamente presentata le imprese Delta e Kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società Kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse.
Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n. 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo Kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società Omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gara datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra pa. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’ati, costituita tra Delta e Kappa.

Il candidato assunte le vesti del legale della società Omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.


Tracce pareri anno 2012

Tracce pareri diritto civile anno 2012

1) Caio, cliente da anni della banca X, riferisce di aver versato alla stessa dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente con essa intrattenuti dal 1994 e il 2008, un importo comprensivo di interessi computati ad un tasso extra-legale, e capitalizzati trimestralmente per parte della durata dei suddetti rapporti e successivamente capitalizzati annualmente.

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga motivato parere sugli istituti e su problematiche sottese alla fattispecie in particolare sulle prescrizioni dell’eventuale ripetizione di indebito, sull’anatocismo e sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivo.

2) Alla morte di Mevia in Roma si apre la successione fra i coeredi Tizio, Caio e Sempronio, figli della stessa. Tizio e Caio ritengono che l’eredità della madre debba dividersi secondo legge stante l’assenza di volontà testamentaria. Sempronio per contro, rivela l’esistenza di un testamento olografo in suo possesso redatto dalla madre, con il quale la stessa destina alcuni beni indivisamente ai tre figli, assegnandone altri ai singoli coeredi prevedendo altresì un prelegato a favore di sempronio avente ad oggetto l’acquisto di un apparamento nella zona di Roma che “Sempronio preferisce” e l’acquisto di un servizio di posate in argento.

Gli altri figli di Mevia avanzano dubbi sulla autenticità del testamento. Assunte le vesti del difensore di Tizio e Caio il candidato formuli motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie soffermandosi in particolare sulla validità del prelegato per come previsto dalla testatrice e sulle relazione fra l’istituto del prelegato l’eventuale azione di riduzione per lesione.

Tracce pareri diritto penale anno 2012

1) Nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l’agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra Tizio e Caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell’utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l’agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell’appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un’apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.

A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell’antefatto e post-fatto non punibili.

2) Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell’imposta di registro per gli atti rogati. L’illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato l’omesso pagamento dell’imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l’Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2012

Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all’opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento.

Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2012

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio decidono di commettere una rapina ai danni di un negozio di generi alimentari preventivamente individuato come obiettivo del delitto. Si portavano sul posto nella citta Gamma a bordo di due ciclomotori: il primo condotto da Tizio con a bordo Caio, il secondo condotto da Sempronio con a bordo Mevio. Caio e Mevio entravano all’interno del negozio mentre Tizio e Sempronio restavano all’esterno sul piazzale con funzione di pali. Mentre Caio intima al cassiere di consegnargli il denaro presente in cassa minacciandolo con una pistola, Mevio si avvia verso l’uscita intimando ai presenti di non muoversi. Raggiunto il piazzale con il bottino, i rapinatori subiscono una improvvisa reazione del proprietario del negozio il quale insegue Caio e Mevio brandendo un bastone, mentre costoro si accingono a salire in sella ai rispettivi motocicli. A questo punto Caio estrae una pistola e, puntata l’arma verso il proprietario del negozio, esplode tre colpi di pistola che colpiscono mortalmente l’uomo. Una testimone presente sul piazzale ode distintamente Tizio che nella concitazione esorta Caio a sparare per guadagnare la fuga. I quattro riescono a fuggire. Le indagini successive, anche grazie alle telecamere a circuito chiuso e alle disposizioni dei presenti, consentono di pervenire all’individuazione dei quattro soggetti i quali avevano agito a volto scoperto. Sottoposti a processo vengono tutti condannati per reati di rapina e omicidio volontario.

Assunte le vesti del legale di Sempronio, redigere atto di appello.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2012

Con avviso indicativo, pubblicato il 18 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 37 bis legge 109/94 il comune di Alfa ricercava soggetti privati promotori di proposte per la finanza di progetto (project financing) per la realizzazione di un parcheggio interrato al di sotto di un’area di mercato. Con delibera n. 103 del 10 novembre 2007 la giunta comunale di Alfa dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili 5 proposte, collocando al primo posto quello della società W e al secondo posto quella della società Y.
Il progetto della prima classicata società W era pertanto posto a base di gara.
Tale delibera era impugnata dalla seconda classificata, società Y (che pure non partecipava alla gara indetta sulla base del progetto del promotore prescelto), con ricorso al Tar del luogo, affidato a due motivi di censura.
Con il primo motivo si sosteneva che, siccome al paragrafo “Caratteristiche generali degli interventi” dell’avviso indicativo il Comune prescriveva che la costruzione della struttura dovesse prevedere un numero di posti auto a rotazione minimo pari a 457, in conformità al Programma urbano parcheggi, l’offerta della società W non fosse accoglibile in quanto offriva un numero di posti auto pari a 427.
Con il secondo motivo si lamentava come, nell’esaminare l’elemento “Valore economico del finanziamento per la riqualificazione della Piazza (5 punti massimi)” nonostante la società Y avesse tempestivamente chiarito che l’ammontare complessivo degli oneri per la riqualificazione risultava pari ad euro 2.150.636,66, la Commissione considerava soltanto l’importo di euro 1.810.000 (scomputanto gli oneri fiscali e tecnici pari ad euro 340.636,66), e per l’effetto, la proposta migliore risultava quella presentata dal promotore, pari a euro 2.100.000; alla società W, che offriva euro 1.623.000 venivano attribuiti 3,86 punti, mentre alla società Y, considerando solo il parziale importo di euro 1.810.000, venivano attribuiti soltanto 4,31 punti sufficienti a permettere di collocarsi al primo posto in graduatoria, tenuto conto degli altri attribuibili in relazione alle altre voci di progetto.
Si costituiva la controinteressa società W che contestava nel merito la censure sollevate dal ricorrente, e, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse dalla controparte per non aver partecipato alla gara indetta sulla base del progetto selezionato dal Comune.

Il candidato, assunte le vesti del legale della società Y, rediga memoria difensiva nell’interesse dalla propria assistita illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.


Tracce pareri anno 2011

Tracce pareri diritto civile anno 2011

1) L’agenzia immobiliare Beta, aveva ricevuto da Mevia, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà. L’incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno.
Alla scadenza, non avendo l’ agenzia immobiliare reperito un acquirente per detto immobile, Mevia aveva revocato per iscritto il mandato.
Mevia concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell’intervento di altra agenzia immobiliare, l’agenzia Delta, alla quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia Beta. Il candidato assunta la veste di difensore della agenzia Beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l’ eventuale riconoscimento parziale della provvigione.

2) Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta Gamma che fornisce il combustibile utilizzato nell’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell’intera fornitura di gasolio.
Il candidato assunta la veste di legale di Caio rediga parere, illustrando gli istituti sottesi alla fattispecie, e soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio.


Tracce pareri diritto penale anno 2011

1) Sempronio, Maresciallo della stazione dei Carabinieri del Comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica non certificata, con dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato, mediante password, invia all’Ufficio dell’Anagrafe del Comune una e-mail, da lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un’indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica.
Di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il Comandante della stazione, il quale intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento.
Si accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare di un’autoscuola, sicché l’acquisizione dei nominativi dei residenti nel comune che da poco ha compiuto o si accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida.
Di tanto il Maresciallo Sempronio rende un’ampia confessione mediante memoria scritta indirizzata al Pubblico Ministero.
In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente configurabili redigendo motivato parere.

2) Il 20 gennaio del 2011 Tizio riceve da Caio della merce in conto vendita.
I contraenti convengono che tizio debba esporre la merce nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi.
L’accordo negoziale prevede che, alla scadenza stabilita, Tizio debba corrispondere a Caio il prezzo concordato, ovvero restituire la merce rimasta invenduta.
Nel corso dei 4 mesi Tizio e Caio continuano ad intrattenere regolarmente rapporti commerciali, nonché di personale frequentazione sicché, alla scadenza del termine pattuito per la eventuale restituzione della merce rimasta invenduta, Caio non domanda nulla in merito alla esecuzione del primitivo contratto, ne’ Tizio lo rende edotto del fatto che la merce e’ rimasta totalmente invenduta.
Soltanto agli inizi del mese di luglio, a seguito di una discussione per divergenze di opinione in merito ad altri affari, Caio chiede conto della avvenuta esecuzione del contratto, ricevendo da Tizio risposte evasive.
Alla fine del mese di luglio i rapporti tra i due si rompono definitivamente. Al rientro dalle vacanze estive Caio fa un ulteriore tentativo di contattare Tizio per la restituzione della merce ovvero del corrispettivo e apprende dalla segretaria di Tizio che la merce e’ rimasta invenduta.
Decide quindi di tutelare le proprie ragioni in sede penale.
Il candidato assunte le vesti di legale di Caio rediga motivato parere analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto. Soffermandosi in particolare sulle problematiche correlate alla procedibilità dell’azione penale.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2011

Tizia e Sempronio citano in giudizio l’impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000.
Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L’impresa edile Gamma sostiene, per contro, l’esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell’impresa edile Gamma rediga l’atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2011

Caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell’ufficio naviga in Internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione.
Viene denunciato e sottoposto a procedimento penale.
Il computer viene sottoposto a sequestro.
Nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protratta per circa un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila.
Rinviato a giudizio Caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato.
Il candidato, assunta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l’altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l’ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato “tutto incluso”.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2011

L’università degli studi di Alfa acquistava la totalità delle quote della società privata Zeta, proprietaria dell’immobile Zeta, per destinarlo a sede universitaria.

Modificato l’oggetto sociale di Zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l’università deliberava di procedere alla scissione della società Zeta in due distinti enti: la società Gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società Delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società Zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società Delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l’altro, la decisione del ricorso ai sensi dell’art 119 c.p.a., lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.

Il candidato, assunte le vesti di legale dell’università, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all’interesse ad agire.


Tracce pareri anno 2010

Tracce pareri diritto civile anno 2010

1) La società Beta conferisce a tizio dottore commercialista incarico professionale di difendere innanzi alla competente commissione tributaria provinciale in un contenzioso tributario particolarmente complesso relativo a taluni contestati avvisi di rettifica in forza di suddetto incarico, Tizio svolge per un lungo periodo di tempo l’attività professionale difensiva. nel corso di tale attività il professionista tizio riceve una missiva proveniente dalla società Beta con la quale gli si comunica l’intenzione di affiancargli nel compimento dell’attività difensiva l’avvocato Caio specializzato nella materia fiscale a seguito del procedimento.
Al ricevimento della missiva tizio comunica alla società Beta la propria volontà di recedere dal contratto. Nel contesto della medesima missiva lo stesso formula richiesta di rimborso delle spese effettuate e di corresponsione del compenso oltreché il risarcimento del danno subitoI il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta rediga parer motivato in ordine alla fondatezza della pretesa del professionista Tizio.

2) Il comune di Gamma interessato all’adempimento di oneri testamentari relativi all’eredità di Tizio da parte dell’ente Alfa, sottoponeva la questione all’esame dell’avvocato Sempronio richiedendo allo stesso un parere sulla possibilità di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere la condanna dell’ente all’esecuzione di detti oneri. Sulla scorta del parere favorevole espresso dall’avvocato Sempronio circa la sussitenza dei presupposti legali della domanda, il comune di Gamma aveva quindi promosso giudizio tramite il medesimo legale.
Il giudizio aveva avuto, però esito sfavorevole in quanto l’adìto tribunale aveva rigettato la domanda avendo accolto l’eccezione di prescrizione dell’azionato del diritto sollevata dall’ente convenuto.
Successivamente l’avvocato Sempronio formulava richiesta di pagamento dell’importo di 12.000 euro a titolo di compenso per le prestazioni commissionate rese in favore del comune.
Dinnanzi a tale pretesa il comune contestava a mezzo di lettera raccomandata la pretesa in particolava evidenziava che la prescrizione del diritto avrebbe dovuto essere rilevata dal professionista in quanto intervenuta anteriormente all’introduzione della domanda.
L’avvocato Sempronio allora, ribadiva con una nuova missiva la propria pretesa ed evidenziava:
a) che nel corso del giudizio lo stesso giudice aveva rilevato con propria ordinanza la probabile infondatezza dell’eccezione di prescrizione;
b) che il discutibile diverso avviso in sede di decisione finale lo aveva indotto a consigliare la proposizione dell’appello che,tuttavia, non era stato proposto per volontà del comune, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza;
c) che l’omesso rilievo in sede di parere del decorso del termine prescrizionale non stava a indicare che egli avesse colposamente ignorato il problema;
d) infine, che l’incarico professionale di promuovere un’azione a tutela del diritto del cliente non poteva implicare la lungimirante revisione di tutte le possibili avverse contestazioni specie di queste deducibili con eccezioni in senso proprio.
Il candidato,assunte le vesti di legale del comune di gamma rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Tracce pareri diritto penale anno 2010

1) Tizio fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla,iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.
Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione tra i due.
Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.
Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio; poi alla metà del mese di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro Tizio.
Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga motivato parere illustrando le fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato 

2) Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l’acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l’opposizione del padre, si scagliava cOntro quest’ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all’aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2010

Il socio Tizio di srl ha tenuto secondo l’amministratore della medesima società, un comportamento infedele che giustifica l’attivazione della procedura di esclusione del socio per giusta causa prevista dalle norme statutarie inoltre, proprio in considerazione della suddetta situazione la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, perviene alla determinazione di opporre il proprio rifiuto alla richiesta del socio Tizio formulata a mezzo lettera raccomandata, di accedere ad alcuni documenti sociali.
La società Alfa, pertanto, tenuto conto delle circostanze sopra precisate, introduce dinanzi al Tribunale di Zeta una domanda cautelare, ai sensi dell’art 700 cpc, con la quale chiede:
a) una pronuncia in via d’urgenza dell’esclusione del socio tizio dalla società
b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l’accesso ai documenti sociali.
Nel contesto del ricorso la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, precisa che la domanda di merito avrà ad oggetto un’azione di cognizione diretta ad una pronuncia costitutiva dichiarativa che escluda per giusta causa il socio Tizio dalla suddetta società, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall’amministratore alla consegna dei documenti.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga una memoria di costituzione nell’instaurato procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Zeta nella quale vengano specificamente analizzati i profili di ammissibilità della domanda cautelare proposta.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2010

Tizio e Caio vengono tratti in arresto perché sorpresi, con 2 pistole all’interno di un’automobile parcheggiata a cento metri dall’ingresso della banca alfa. Le pistole, armi comune da sparo, con le relative munizioni, non sono pronte per lo sparo. Nell’auto viene altresì rinvenuto e sequestrato un cappello di lana astrattamente idoneo al nascondimento del volto.
All’esito del giudizio immediato Tizio e Caio vengono condannati per il reato di tentata rapina ai danni della banca alfa, con le circostanze aggravanti dall’uso di armi e della riunione di più persone.
Assunta la veste di difensore di tizio il candidato rediga motivato atto di appello.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2010

Caio, proprietario di un appartamento sito in uno stabile nel comune di Gamma, presenta in data 30 ottobre 1986 domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria in relazione all’avvenuto cambio di destinazione di uso, da lavatoio ad abitazione, dei locali posti al soprastante il IV piano del fabbricato, affermando di esserne comproprietario.
Il comune di Gamma, con determinazione dirigenziale n° 10/2004, fondata sul presupposto della intervenuta formazione sulla domanda di condono, del silenzio-assenzo a norma dell’art. 35 della legge n° 47/85, rilasciava provvedimento di concessione in sanatoria.
Con successiva determinazione dirigenziale n° 11/2004 irrogava altresì a Caio una sanzione pecuniaria di euro 516,00 per i lavori eseguiti comunque abusivamente nei locali sopra citati.
I condomini del fabbricato in questione Tizio e Sempronio, lamentando la violazione del loro diritto di comproprietari del locale lavanderia, impugnavano i citati provvedimenti, notificando il ricorso a Caio quale contro interessato.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.


Tracce pareri anno 2009

Tracce pareri diritto civile anno 2009

1) La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società Beta per la vendita in ambito locale. In considerazione della contingente situazione di difficoltà economica, soprattutto in relazione alla generale contrazione degli acquisti degli automobili, la casa automobilistica società Beta rappresenta con ripetute missive alla società concessionaria la necessità di modificare in senso a se più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto, in particolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti. Poiché la società Alfa dichiara , mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società automobilistica Beta si avvale del diritto di recesso ad nutum previsto in suo favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti. Il candidato, assunte le vesti di difensore della società concessionaria Alfa rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, analizzi il candidato la questione sotto il profilo dell’applicabilità alla fattispecie dell’istituto dell’abuso del diritto.

2) Con testamento olografo, Tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei due figli, Caio e Sempronia. In particolare, con suddetto testamento olografo, il de cuius manifestava la volontà di attribuire a titolo di prelegato al figlio Caio un appartamento in Roma Via delle Rose ed alla figlia Sempronia un appartamento in Roma Via dei Garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali. Nell’atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la seguente condizione: “qualora al momento dell’apertura della mia successione mio figlio Caio non si sarà risposato, ad esso lascio in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l’usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di Via delle Rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di Via dei Garofani, come sopra attribuita a mia figlia Sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa è madre di due figli”. Caio si rivolge allora ad un legale per valutare se sussistano i presupposti per contestare la validità della suddetta clausola testamentaria, ritenendo che, sebbene lo stesso aveva incorso il procedimento di separazione giudiziale con il proprio coniuge al tempo della redazione del testamento, la clausola testamentaria di cui sopra costituisca una coercizione alla sua libertà di contrarre nuovo matrimonio. Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, premessi brevi cenni sulla libertà testamentaria e sui limiti di apponibilità di una condizione nell’atto testamentario, analizzi la questione della validità della clausola in oggetto, precisando le previsioni normative di riferimento e gli effetti sul testamento.

Tracce pareri diritto penale anno 2009

1) Il 10 febbraio 2000 due amici, Tizio e Caio si accordavano per acquistare eroina da assumere insieme. Tizio, raccolto il denaro, si recava nel vicino comune di Beta rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già rifornito in passato. Acquistate due dosi, ritornava dall’amico Caio ed insieme assumevano la droga. Caio assumeva anche alcool. Subito dopo Caio accusava un malore al quale seguiva il suo decesso. Il medico legale attribuiva la morte al narcotismo esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcool etilico, anch’esso depressivo del sistema nervoso centrale. Sulla base delle indicazioni fornite da Tizio ai carabinieri, lo spacciatore veniva identificato in Sempronio. Veniva anche perquisita la sua abitazione, ove venivano rinvenuti e sequestrati mg 800 di eroina, suddivisa in due distinti involucri e frammista a sostanza da taglio, nonché un bilancino di precisione. Sempronio decideva di rivolgersi ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti di avv di sempronio rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.

2) Tizio, legale rappresentante della società Gamma S.r.l. partecipava alla licitazione privata per l’appalto di lavori di costruzione per la nuova sede dell’istituto polivalente di Beta e, come richiesta dal bando, aveva allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale aveva attestato che la società era iscritta all’albo nazione costruttori sin da data anteriore al 24.11.1999, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, in quanto detta iscrizione doveva preesistere alla gara stessa. Stante la convenienza della proposta della società Gamma, l’aggiudicazione dell’appalto era avvenuta in suo favore e i conseguenti atti deliberativi e dispositivi della procedura erano stati redatti sul presupposto, attestato dai pubblici ufficiali, redigenti sulla base dell’anzidetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà facente fede di quanto dichiarato, e limitandosi a prendere atto dell’attestazione del privato. Successivamente si accertava che la società Gamma S.r.l. aveva affermato il falso perché in realtà l’iscrizione era stata conseguita solo il 14.12.1999. Tizio, preoccupato delle conseguenze penali del suo comportamento, decide di rivolgersi ad un legale.
Il candidato assunte le vesti di avvocato di Tizio, rediga motivato parere illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2009

Tizio e Caia stipulano un contratto di soggiorno per 2 persone presso l’Hotel Delle Rose in località Bellavista dal 20 settembre al 29 settembre 2009, con immediato versamento dell’intero importo pattuito. Il giorno precedente l’inizio del soggiorno, tuttavia, Tizio decede improvvisamente. Caia, allora, si rivolge ad un legale volendo ottenere la restituzione dell’importo interamente corrisposto a titolo di pagamento. A seguito di richiesta fatta dal legale di Caia, di restituzione della somma di cui sopra, il legale rappresentante dell’Hotel Delle Rose, pur rammaricandosi dell’evento infausto, dichiara la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, atteso che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caia, rediga atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2009

Nevia veniva sottoposta dal dott. Caio, nell’ospedale della città Beta, ad un intervento di laparoscopia operativa e, senza soluzione di continuità a salpingectomia che determina l’asportazione della tuba sinistra. Nevia, lamentando di essere stata informata solo della laparoscopia, denunciava i fatti. Tratto in giudizio dinnanzi al tribunale di Beta, il dott. Caio veniva condannato per il delitto di violenza privata. I giudici accertavano che l’intervento di asportazione della tuba era stata una scelta corretta ed obbligata, eseguita nel rispetto delle regole e con buona competenza. Tuttavia, il non avere preventivamente informato Nevia anche della possibile asportazione della salpinge, secondo intervento assolutamente prevedibile già al momento della programmazione della laparoscopia, andava ascritto ad una scelta consapevole e volontaria dell’imputato, che aveva dolosamente leso la libertà di autodeterminazione della persona circa le decisioni mediche che la riguardavano.
Assunte le vesti dell’avvocato di Caio, rediga il candidato l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2009

Il comune indice una gara per l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione e gestione degli impianti di illuminazione nel territorio comunale, provvedendo alla pubblicazione del bando. A seguito della valutazione delle successive offerte presentate dai concorrenti, il comune aggiudica provvisoriamente l’appalto alla ditta Tizia S.r.l., e successivamente comunica l’aggiudicazione definitiva. Prima, tuttavia, di procedere alla stipula del contratto il comune verifica che non sussisteva la disponibilità di fondi già da prima dell’aggiudicazione provvisoria, sicchè ritenendo che non avrebbe dovuto procedere alla indizione della gara, agendo in autotutela, con delibera n. 10 del 30/10/2009 annulla gli atti della gara con comunicazione all’aggiudicataria di non potersi addivenire alla stipula del contratto. La ditta Tizia S.r.l., pertanto si reca da un legale il quale, ricevuto mandato, notifica ricorso con conseguente deposito dinnanzi al Tar di X con il quale impugna l’atto di annullamento della gara ed il diniego di stipula del contratto, di cui alla delibera comunale del 30/10/2009 e proponendo altresì domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune, rediga memoria di costituzione in giudizio approntando gli istituti processuali e sostanziali coinvolti.


Tracce pareri anno 2008

Tracce pareri diritto civile anno 2008

1) Tizio, in data 10 gennaio 2008, conclude un contratto preliminare di vendita a Caio – con previsione della stipula del contratto definitivo in data 10 marzo 2009 – avente ad oggetto un terreno che Caio, ingenuamente, ritiene sia di proprieta’ di Tizio per aver osservato quest ultimo, da una dozzina di anni, esercitare di fatto su di esso, pacificamente, i diritti del proprietario. Nell occasione Caio corrisponde a Tizio la somma di denaro stabilità a titolo di acconto. Nel novembre 2008 Caio, scopre che il diritto di proprietà sull immobile spetta a Sempronio, fratello di Tizio. Il terreno, in effetti, si trova tra due fondi, l’uno di proprietà di Tizio e l’altro di proprietà di Sempronio , e quest ultimo non aveva contrastato Tizio allor quando questi aveva allargato la sfera del possesso, ricomprendendo in esso il terreno intermedio di Sempronio. Caio decide di agire prontamente in giudizio chiedendo, in via principale, l’annullamento del contratto per vizio del consenso costituito da errore e, in via subordinata la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, e chiedendo , altresi’ la restituzione della somma versata ed il risarcimento del danno subito, avendo egli rinunciato ad acquistare un altro terreno di valore equivalente, sito nella stesa zona, di proprietà di Mevio , che frattanto lo ha venduto ad altri. Tizio si reca dal proprio avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere , illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

2) In un piccolo palazzo nella zona residenziale della città sono siti soltanto due appartamenti, l’uno al primo piano, l’altro al secondo piano, entrambi di proprietà di Tizio, che abita al primo ed ha fin ora tenuto libero il secondo. Tizio decide di vendere l’appartamento sito al secondo piano a Caia che ne diventa proprietaria. Tizio ha sempre trascurato di curare l’androne del fabbricato e tutt’ora continua a manifestare disinteresse al riguardo quando Caia gliene parla. Per la migliore conservazione del locale, in effetti , appare necessario provvedere alla tinteggiatura della parete e alla risistemazione della pavimentazione in alcuni punti. Caia decide di fare eseguire i lavori durante le ferie estive, quando Tizio è in montagna, senza interpellarlo. Al ritorno di Tizio, Caia richiede una somma di ammontare pari alla metà delle spese che ha sostenuto, delle quali ribadisce la necessità. Tizio nega il rimborso affermando che nessuna somma era dovuta in mancanza del suo previo consenso. Caia minaccia, pertanto, un’azione giudiziaria per il recupero della somma, e, anzi, assume che richiedera’ anche i danni, per essere stata costretta alla spesa dall’incuria di Tizio. Tizio si reca dall’avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Tracce pareri diritto penale anno 2008

1) Da giorni nel liceo della citta’ Alfa e’ in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo.
Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al micorofono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo.
In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest’ultimo – asserisce il preside nella querela – aveva l’obbligo di impedire l’evento diffamatorio e, comunque, e’ responsabile a norma dell’art. 57 c.p.
Il direttore del telegiornale e l’autore del servizio giornalistico si recano insieme dall’Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale e’ la situazione in cui versano. Il candidato- assunte le vesti del legale- rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

2) L’ispettore Tizio tiene a bada ammanettato il pericoloso bandito Caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mevio. Costoro, intanto, frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio , sicuro di sé, libera Caio, dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sottocontrollo.
Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l’equilibrio ed impossesandosi della sua pistola, quindi spara all’indirizzo di Sempronio e Mevio.
Quest’ultimo, pur ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco.
Purtroppo, un proiettile sparato da Mevio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo un giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a bussare alla porta. Tizio si reca dall’avvocato penalista e chiede di conoscere qual’e’ la situazione in cui versa. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2008

Tizio promuove un’azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di Caio. La notifica dell’atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall’ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di Sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di Caio e unica persona che si trovava a casa al momento della presentazione dell’ufficiale giudiziario. Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli e’ stata imposta l’assistenza, non consegna l’atto giudiziario al genitore ne ne fa parola alcuna a nessuno. All’inizio del 2007 Sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell’abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto. Nel frattempo il giudizio promosso da tizio prosegue nella contumacia di caio e si conclude con la condanna di quest’ultimo nel novembre 2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullita’ della notifica dell’atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell’atto stesso da parte sua e del curatore. Assunte le vesti del difensore di tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più’ opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2008

Nell’ottobre 2007 si disputa la prima giornata del torneo di calcio intersociale Pochi minuti dopo l’inizio della partita tra le squadre degli azzurri e dei bianchi, Tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell’attaccante avversario Caio, interviene violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra e interrompendo in tal modo una pericolosa azione d’attacco. Caio si rialza e ed insieme con il compagno di squadra Sempronio si avventa minacciosamente su Tizio. Accorre pero’ immediatamente l’arbitro, che si interpone tra Tizio e i due calciatori della squadra bianca e impedisce che la situazione degeneri.
Pochi minuti dopo, Sempronio interviene duramente su Tizio, il quale, col pallone tra i piedi, gli volge le spalle, colpendolo ad una gamba con un calcio e gli procura la frattura del perone.
Mentre Tizio è a terra dolorante, Sempronio l’apostrofa più volte. Tizio presenta denuncia di querela nei confronti di Sempronio. Tizio si ristabilisce soltanto dopo alcuni mesi.
Si costituisce successivamente parte civile nel processo penale in cui Sempronio è imputato di lesione personale aggravata, a norma degli articoli 582, 583 comma 1 n.1, 585, 587 comma 1 n.4, 61 n.4 del codice penale. Nel novembre 2008, all’esito del giudizio di primo grado, il tribunale assolve Sempronio. Nella sentenza il giudice rileva che il fatto, poiché avvenuto nell’ambito di una competizione sportiva, implicante l’uso della forza fisica e del contrasto puro tra avversari, costituisce oggetto di rischio consentito da parte dei partecipanti, sempre immanente nelle gare di calcio.
Assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2008

Nel gennaio 2006 l’Amministrazione Comunale di Alfa affida alla societa’ Beta il servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali. L’esecuzione del contratto e’ prevista per 4 anni con delibera n. … del 20.10.2008.
L’Amministrazione comunale annulla la precedente delibera di affidamento del servizio.
La delibera di annullamento e’ motivata con riferimento sia ad un vizio di procedimento consistente nella illegittima esclusione dalla gara per difetti di requisiti della societa’ Gamma, la quale era invece in possesso dei requisiti richiesti (la societa’ Gamma non ebbe a presentare ricorsi in merito) sia l’opportunita’ che l’annullamento offre all’Amministrazione di riorganizzare il servizio gestendolo personalmente con l’impiego del personale comunale sovrabbondante per realizzare un risparmio di spesa. in data 15.11.2008 il Consiglio Comunale delibera l’organizzazione del servizio mediante personale comunale.
La societa’ Beta si rivolge al proprio avvocato intendendo proseguire il rapporto con l’ente locale e ottenere il risarcimento dei danni. Assunte le vesti dell’avvocato , il candidato rediga l’atto giudiziario che ritiene piu’ opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.


Tracce pareri anno 2007

Tracce pareri diritto civile anno 2007

1) Tizio, vedovo, il 10.01.1996, muore lasciando testamento olografo, pubblicato il 20.03.1997, nel quale dispone dell’intero suo patrimonio in favore della badante Venia, in segno di riconoscenza per averlo accudito con affetto e premura durante gli ultimi anni della propria vita, evitando volontariamente di istituire eredi i suoi tre figli, Caio, Sempronio e Filano. Venia, che precedentemente alla pubblicazione del testamento, era tornata nel suo paese di origine, al ritorno in Italia, a tre anni dalla morte di Tizio e, venuta a conoscenza del lascito in suo favore, accetta l’eredità devolutale.
Il 20.06.2007, Caio, che sta affrontando delle difficoltà finanziarie, decide di promuovere azione di riduzione nei confronti di Venia. I suoi fratelli, invece, nel rispetto della memoria del genitore deceduto, decidono di non seguire il suo esempio, e rinunciano all’azione di riduzione.
Successivamente Venia viene pertanto convocata, con atto notificato il 20.09.2007, di fronte al tribunale competente con la richiesta di Caio di procedere a riduzione della disposizione in suo favore, con attribuzione della quota di legittima pari ai 2/3 dell’asse ereditario, per accrescimento della quota ex art. 522 c.c. o in via subordinata alla metà dell’eredità, ai sensi e per l’effetto dell’art. 537 comma 1 c.c.. Venia dunque si rivolge a un legale di fiducia per conoscere di quali mezzi dispone, per tutelare le proprie spettanze. Premessi brevi cenni sull’azione di riduzione, il candidato, assunte le vesti del legale di Venia, rediga motivato parere evidenziando le problematiche relative alle conseguenze della rinunzia all’azione di riduzione e alla prescrizione dei termini per proporre suddetta azione. 

2) Tizio nel giugno del 2000 vendeva a Caio un appartamento di cospicuo valore sito all’interno del condominio Beta, omettendo all’acquirente che l’appartamento in questione necessitava di diversi, sia pur modesti, lavori di ristrutturazione, soprattutto in relazione ad un muro dell’appartamento per il quale 5 anni addietro il condominio confinante aveva proposto azione di danno temuto ottenendo, altresì, la condanna del condomino Beta, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza. Caio, nel marzo 2007scopre tale evenienza e, rivoltosi al suo legale di fiducia gli espone la questione nei termini di cui sopra, chiedendogli un parere in ordine alla possibilità di proporre ancora azione di annullamento del contratto di acquisto dell’appartamento per dolo del venditore. Caio, infatti, afferma che se Tizio non gli avesse taciuto le circostanze di cui sopra di certo non avrebbe acquistato l’appartamento. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sul dolo contrattuale quale vizio del consenso, rediga motivato parere in ordine alla proponibilità di un eventuale azione di annullamento.

Tracce pareri diritto penale anno 2007

1) Il signor Tizio, che attraversa un periodo di difficoltà economica, riesce ad acquistare da uno sconosciuto dieci banconote da 100 euro contraffatte al fine di saldare il pagamento di tre canoni di locazione arretrati. dopo aver preso appuntamento telefonico con il signor Mevio, suo locatore ed artigiano in pensione, si reca presso il domicilio di quest’ultimo per il saldo dei canoni, ma contrariamente a quanto concordato, trova ad attenderlo il signor Caio, figlio di Mevio, cassiere presso una grossa struttura di vendita.
Nonostante ciò, Tizio decide comunque di consegnare in pagamento le banconote a Caio. Ricevute le banconote, Caio nota che le stesse sono contraffatte perchè sprovviste di filigrana e, di conseguenza, decide di recarsi immediatamente presso la vicina Stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto.
Da par suo Tizio, pur supponendo di non poter essere punito, in considerazione della grossolana contraffazione delle banconote, immediatamente rilevata da Caio, decide comunque di rivolgersi ad un legale per avere chiarimenti in merito alla questione.
Il candidato, premessi brevi cenni sul reato di falso nummario, rediga motivato parere circa le conseguenze applicabili alla condotta di Tizio specificando, tra l’altro, se a Tizio è contestabile anche il reato di ricettazione.

2) Mevio entrava in un supermercato e, dopo aver riposto nel carrello merce per il valore di euro 600, pagava l’importo regolarmente alla cassa. Uscito fuori con il carrello, Mevio posava la merce nell’auto di proprietà parcheggiata lungo la strada laterale adiacente al supermercato.
A questo punto Mevio si affrettava a rientrare nel supermercato, riponendo nel carrello merce identica a quella acquistata in precedenza.
Portatosi ad una cassa diversa, in gergo denominata “veloce”, Mevio mostrava lo scontrino relativo alla prima spesa effettuata, giustificando il doppio passaggio con la necessità di comperare una bottiglia di champagne dimenticata nella lista degli acquisti.
Pagata la sola bevanda, Mevio usciva dal supermercato speingendo il carrello ancora pieno allorquando incrociava la prima cassiera, recatasi fuori per svuotare un cestino di rifiuiti. Quest’ultima, insospettita, avvisava i vigilantes i quali, effettuato un controllo, provvedevano a fermare Mevio.
Il canidato, individuato l’elemento differenziale tra il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento ed il reato di truffa, rediga motivato parere evidenziando le conseguenze applicabili alla condotta di Mevio.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2007

In data 15.01.1983, Tizio concede in comodato quinquennale al proprietario confinante Caio un terreno sito in Roma alla via Mareluna distinto in catasto al foglio x, particella Y.
Con atto pubblico del 15.06.1986, Tizio dona il fondo di cui sopra all’associazione culturale Beta della quale è membro membro da svariati anni.
Caio appresa tale notizia del mese del luglio dello stesso anno 1986, recinta con paletti di ferro e cancello il fondo fin li condotto quale comodatario e lo occupa mediante la costruzione di immobile che adibisce a propria residenza principale.
In data 15.11.2007, l’associazione culturale Beta notifica a Caio atto di citazione innanzia al Tribunale di Roma con il quale, dopo aver premesso:
– di essere proprietario del fondo sito in Roma alla via Mareluna identificato al foglio x, particella y del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del 15.06.1986, reso da notaio Z.
– che, il contratto di comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in data 15.01.1983, aveva durata quinquennale, e, pertanto, era da considerarsi ormai scaduto.
– che, a partire dal gennaio del 1988, Caio occupa senza titolo il fondo di proprietà dell’associazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso;
chiedeva l’estromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale condanna al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento del bene.
Caio, ritenendo di aver ormai usucapito, si rivolge al proprio legale di fiducia conferendogli mandato alle liti per resistere in giudizio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2007

Con ordinanza del 28.10.2003, il Tribunale di Roma respingeva l’istanza di riabilitazione presentata da Tizio in relazione a due decreti penali di condanna per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in rilievo che, essendo il predetto stato successivamente denunziato nel 1998 e nel 2000, per ulteriori violazioni delle citate norme, non poteva considerarsi realizzata la condizione stabilita dall’art. 179 c.1 c.p., secondo il quale il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Presa conoscenza della pronunzia di rigetto, Tizio si rivolge immediatamente ad un legale esponendo che i procedimenti a seguito delle denunce subite si erano risolti con l’archiviazione e che l’adito tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto delle favorevoli informative circa la condotta assunta successivamente ai decreti di condanna.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, proponga gravame avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2007

In data 01.12.2002 il comune di Gamma rilasciava in favore della società Beta permesso di costruire n. 40 per la realizzazione di due complessi unifamiliari.
In data 20.01.2003 la società Beta provvedeva a comunicare l’avvio dei lavori.
In data 01.2.2005 il signor Sempronio – proprietario confinante – depositava presso i competenti uffici del comune di Gamma istanza di riesame del permesso di costruire n. 40 del 2002, denunciando una presunta difformità edilizia relativa all’unità immobiliare sita sul lato ovest. Ricevuta l’istanza di riesame, il comune di Gamma comunicava alla società l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’accertamento di quanto esposto dal signor Sempronio, invitando la società Beta a consentire l’accesso al sito di proprietà agli operatori tecnici comunali per lo svolgimento, in contraddittorio tra gli interessati, delle opportune indagini istruttorie.
Con nota n. 36 del 31.03.2005, comunicata a tutte le parti del procedimento, il comune di Gamma, esaminate le risultanze delle indagini istruttorie, confermava la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di cui al titolo edilizio e, per l’effetto, ne autorizzava la ripresa.
Sennonchè, in data 15.03.2006, il signor Sempronio reiterava l’istanza di riesame del permesso di costruire, sollevando identiche censure, questa volta supportate da una perizia di parte. Recepita la nuova richiesta di riesame, il comune di Gamma con nota n. 55 del 10.04.2006, comunicava alla società Beta l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’annullamento d’ufficio parziale del permesso di costruire n. 40 del 2002, ordinando nuovamente la sospensione cautelativa dei lavori. Contestualmente invitava la società interessata al deposito di osservazioni difensive suffragate da una relazione tecnica di parte. Ricevuta la predetta comunicazione la società Beta inoltrava al responsabile del procedimento quanto richiesto, evidenziando che:
1. l’istanza di riesame era inammissibile in quanto meramente ripetitiva di censure già ritenute infondate dalla stessa amministrazione l’anno precedente;
2. che i lavori assentiti erano ormai completati;
3. che il titolo edilizio era stato rilasciato molto tempo addietro.
Si allegava inoltre la perizia tecnica richiesta attestante la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni del titolo edilizio.
Concluso il procedimento, con determina dirigenziale prot. n. 100 del 10.5.2006, il comune di Gamma disponeva il parziale annullamento del permesso di costruire n. 40/2002, limitatamente all’unità immobiliare sita in angolo ovest, ritenendo fondata la denuncia del signor Sempronio, così come comprovata dalla perizia allegata all’istanza di riesame. Nel corredo motivazionale del provvedimento di annullamento nessuna ragione di interesse pubblico diversa dal mero ripristino della legalità violata veniva evidenziata, nè, tantomeno, si dava prova di un offettivo riscontro delle deduzioni presentate dalla società Beta in sede procedimentale.
Il candidato, assunte le vesti di legale dlla società Beta, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo a salvaguardarne gli interessi evidenziando i diversi profili di illegittimità del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione.


Tracce pareri anno 2006

Tracce pareri diritto civile anno 2006

1) Tizio nel Maggio 2004 conclude con Caio un contratto avente ad oggetto la fornitura di scatole di cartone, che però, risultano difettosi per l’esistenza di vizi che le rendono inidonee all’uso al quale sono destinate.
Tizio decide pertanto di sospendere il pagamento, in quanto i vizi della merce, sebbene riconosciuti dal venditore, sono rimasti tali anche dopo che il venditore si era impegnato ad eliminarli.
Nel Luglio 2005 Caio propone un’azione nei confronti di Tizio per ottenere il pagamento, facendo presente che l’acquirente è decaduto dalla garanzia ex art. 1490 C.C., per tardiva denuncia dei vizi.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulla novazione, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al caso in esame.

2) I coniugi Tizio e Caia, noti professionisti, il 15.7.05 decidevano di partire, di notte, per le sospirate vacanze insieme ai due figli, Primo e Secondo di 16 e 17 anni.
A metà viaggio, sul tratto Roma – Firenze, Tizio finiva in una grossa voragine posizionata in piena curva, provocata da un violento temporale avvenuto nei giorni precedenti.
A seguito dell’incidente Tizio e Caia, riportavano ferite gravissime, e nonostante i ripetuti interventi chirurgici nel Maggio 2006 morivano, mentre Primo e Secondo se la cavavano con piccole fratture.
Divenuti maggiorenni Primo e Secondo si rivolgevano ad un legale per un parere, facendo presente che la voragine non era segnalata e che, ormai, sono caduti in difficoltà economiche tali da temere di non poter più continuare gli studi di giurisprudenza.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Primo e Secondo, premessi brevi cenni sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, rediga motivato parere sulla questione, evidenziando in particolare quali danni potranno essere fatti valere in giudizio.

Tracce pareri diritto penale anno 2006

1) Tizio il 5 gennaio 2005 si reca di notte nei pressi di un cavalcavia posto a protezione della sottostante sede stradale, e per puro divertimento, comincia a lanciare sassi di grande dimensione, sia pure senza avere l’intenzione di colpire gli automobilisti in transito sulla carreggiata.
Nel frattempo, un automobilista non riesce ad evitare un sasso e viene colpito riportando ferite gravi.
Successivamente, Tizio si allontana indisturbato, ma viene riconosciuto e tratto in arresto con l’accusa di lesioni personali.
Il candidato, premessi brevi cenni sul tentativo di reato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando la fattispecie criminosa imputabile allo stesso, tenendo presente che Tizio non conosceva la vittima né aveva del luogo del lancio una visuale sull’autostrada.

2) Tizio, pubblico dipendente della Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, veniva accusato di avere attestato falsamente la sua presenza al lavoro nell’Ufficio regionale presso il quale prestava servizio, allontanandosi senza formale permesso e sottoscrivendo fogli di presenza e timbrando il proprio cartellino presso l’apposito orologio marcatempo, facendo così risultare orari di entrata e di uscita non corrispondenti a quelli effettivi.
Il candidato, premessi brevi cenni sulla falsità materiale e la falsità ideologica in atti pubblici, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese al caso in questione, tenendo presente che Tizio era solito timbrare il cartellino all’inizio e alla fine della giornata, senza far risultare i propri allontanamenti dal luogo del lavoro, non dovuti a motivi di servizio.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2006

Tizio è proprietario di un immobile nel centro di Roma dove è domiciliato e nel marzo 2005 decide di concederlo in locazione a Caio, che intende aprirsi una gioielleria.
Il contratto regolarmente registrato, prevede il pagamento in contanti del canone di euro 1500 presso il domicilio di Tizio entro il giorno 2 di ogni mese.
Dopo i primi sei mesi di regolare detenzione, per i mesi di ottobre novembre e dicembre corrisponde a Tizio il canone pattuito mediante assegni circolari.
Tizio, insoddisfatto, si rivolge al suo legale recitando di non aver mai incassato gli assegni su menzionati, di averli restituiti al conduttore e di averlo più volte contattato con diverse raccomandate per invitarlo a rispettare l’obbligo assunto con il contratto.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio rediga l’atto ritenuto più opportuno.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2006

Tizia è proprietaria di un immobile acquistato in regime di separazione dei beni dell’anno 1992 a mezzo di compravendita con atto del notaio. Nello stesso anno con decreto di omologazione della separazione i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e la casa coniugale viene assegnata alla moglie ed ai figli.
Con decreto del 1996 il Tribunale di Roma – sezione misure di prevenzione, ordinava la confisca in danno del marito di Tizia, il signor Caio, per il cespite patrimoniale su indicato. I giudici infatti avevano provveduto a sequestrare e successivamente a confiscare il bene, essendo il marito di Tizia indagato per appartenenza ad associazione di tipo mafioso. L’immobile veniva successivamente acquisito al patrimonio comunale e Tizia veniva intimata al rilascio dello stesso.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, premessi brevi cenni sulla tutela dei terzi titolari di diritti sulla cosa confiscata rimasti estranei al provvedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna, proponga incidente di esecuzione innanzi al giudice competente.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2006

La sig.ra Alfa, proprietaria di terreni interessati alla realizzazione di un opera pubblica, dopo avere ottenuto l’annullamento da parte del Consiglio di Stato della dichiarazione di pubblica utilità e di tutti i provvedimenti inerenti alla procedura di espropriazione delle aree di sua proprietà, richiede all’amministrazione la restituzione delle stesse, previa riduzione in pristino, nonostante l’opera pubblica in questione sia stata ormai realizzata.
A fronte del silenzio serbato dal comune Gamma, la signora diffida l’amministrazione a dare esecuzione al predetto giudicato e, preso atto della perdurante inerzia, si rivolge ad un legale facendogli presente la situazione.
Il candidato, assunte le vesti del legale della signora Alfa, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni della propria assistita, e tratti le questioni sottese all’ ambito di operatività del giudizio di ottemperanza.


Tracce pareri anno 2005

Tracce pareri diritto civile anno 2005

1) Tizia si reca da un legale, al quale espone quanto segue. In sede di giudizio di separazione personale tra coniugi, con provvedimento presidenziale è stato a lei assegnato l’appartamento di proprietà di Sempronio e da questi concesso in comodato al figlio Caio, marito di Tizia.
Tizia, nel rappresentare al legale il proprio timore che il suocero possa agire per ottenere la restituzione dell’immobile, precisa che al comodato non fu apposta una scadenza e che l’appartamento destinato a casa familiare fu concesso per soddisfare, appunto, esigenze abitative della famiglia, composta, oltre che dai coniugi, anche da due figli minorenni, affidati entrambi, in sede di separazione, alla madre.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul comodato, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

2) Tizio, quale titolare del camping «Mare Azzurro» si reca da un legale, al quale espone quanto segue. Nel giugno del 2004 era stato stipulato con Caio, assessore al Comune di Zeta, un contratto in virtù del quale egli si impegnava a dare, per il tempo di due mesi, presso un bungalow facente parte della struttura turistica del camping, un alloggio a Sempronio ed alla sua famiglia, sfrattati.
Decorso il termine stabilito, Sempronio e la sua famiglia continuavano a detenere il bungalow, senza che nessun pagamento fosse mai stato effettuato a favore di Tizio, a nulla essendo approdate le reiterate richieste di rilascio del bene e di pagamento del prezzo pattuito.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi sommari cenni sul contratto a favore di terzo e sul contratto atipico o misto, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla questione sottoposta al suo esame.

Tracce pareri diritto penale anno 2005

1) Tizio veniva tratto a giudizio per rispondere, in concorso con Caio e Mevia — il primo nella qualità di medico ginecologico, il secondo di medico anestetico, la terza di ostetrica — di plurimi omicidi premeditati, commessi al fine di percepire indebiti compensi, su feti in avanzato grado di gestazione (comunque superiore ai 90 giorni), provocando l’induzione al parto tramite somministrazione di idonei farmaci e rottura manuale della membrana, con successiva fuoriuscita del feto, soppresso mediante consapevole condotta omissiva idonea a determinarne la morte.
Risultava accertato, all’esito della complessa attività istruttoria effettuata nel corso delle indagini preliminari, ed in particolare delle dichiarazioni delle donne alle quali erano stati praticati gli interventi, dalle testimonianze assunte e dalle consulenze tecniche effettuate su alcuni feti riesumati, che questi ultimi erano vivi e vitali al momento del parto e che la pretesa «sofferenza derivata dalla rottura silente della membrana», patologia surrettiziamente documentata nei referti quale causa della morte dei feti, anche ad ammetterne la sussistenza, non avrebbe mai potuto causare la morte di questi ultimi.
Risultava, altresì, accertato che, pur non essendo provata la commissione di azioni dirette alla soppressione dei neonati, il decesso doveva attribuirsi alla volontaria omissione delle cure necessarie per mantenerli in vita.
Il candidato, assunte le vesti del legale degli imputati, rediga motivato parere sulle fattispecie configurabili nel caso in esame, soffermandosi sulla individuazione degli elementi costitutivi e distintivi dei delitti di omicidio, infanticidio ed aborto.

2) Tizio, maggiore di età, veniva tratto a giudizio per rispondere dei delitti commessi in concorso con i minori Caio, Sempronio e Mevio, di omicidio pluriaggravato (dal nesso teleologico e dai motivi abbietti e futili), di violenza sessuale di gruppo e di sequestro di persona in danno della minore Caia.
Dalle risultanze delle indagini preliminari tecniche, dagli accertamenti medicolegali e dalle dichiarazioni confessorie rese da tutti gli imputati, risultava accertato che in occasione e contemporaneamente agli atti di violenza sessuale erano stati posti in essere altresì atti diretti all’uccisione della vittima al fine di evitare che la giovane potesse dare l’allarme e denunciare i gravi delitti fino a quel momento commessi.
Tanto premesso in linea di fatto, il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere sulle seguenti problematiche sottese alla fattispecie in esame:

1) se la circostanza aggravante prevista dall’art. 576, comma 1, n. 5 codice penale per il reato di omicidio, quando lo stesso sia stato eseguito «nell’atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 519, 520 e 521 codice penale » sia tuttora configurabile, nonostante l’abrogazione di queste ultime disposizioni ad opera dell’articolo 1 legge 66/1996, con riferimento ai delitti di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e ss. codice penale, inseriti dalla stessa legge tra i delitti contro la libertà personale e in particolare con riferimento alla fattispecie della violenza sessuale di gruppo prevista dall’art. 609octies codice penale;
2) in caso di soluzione positiva al quesito di cui al punto n. 1, se sia compatibile il concorso della circostanza aggravante della violenza sessuale di gruppo, riconducibile all’articolo 576, comma 1, n. 5 codice penale, con quella della connessione teleologica fra l’omicidio e la violenza sessuale, prevista dall’articolo 61, numero 2 codice penale, richiamato dall’articolo 576 comma 1, numero 2 del codice penale.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2005

La società Alfa S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Gamma S.p.A., per sentire dichiarare risolto, per l’inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2-3-2000 e per ottenere il risarcimento dei danni.
Assumeva che nell’anno 2000, appunto, contestualmente all’acquisto da parte sua di uno stabilimento della società Gamma, quest’ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei sui confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di «ferritina», principio attivo impiegato nella produzione di specialità medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa società istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto.
Lamentava che nel dicembre del 2001, la società Gamma S.p.A. aveva comunicato l’intenzione di rinunciare, entro l’anno successivo, all’utilizzazione della «ferritina » di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica. L’Amministratore delegato della Gamma S.p.A. si reca da un legale al quale — ad integrazione di quanto esposto nella citazione — rappresenta le ulteriori seguenti circostanze.
Il venir meno di fabbisogno di «ferritina» era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanità che aveva stabilito di revocare l’autorizzazione al commercio della specialità medicinale, se, per la sua produzione, l’impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ciò a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2005

Tizio, addetto alla vigilanza presso il comune Alfa, veniva avvistato dai CC in servizio, alla guida dell’auto del Comune, con a bordo due minori di età il giorno 22 settembre 2001, alle ore 18,30 circa.
I CC, che conoscevano Tizio, non fermavano l’autovettura di servizio, ma segnalavano il fatto alla locale Procura della Repubblica.
Tizio veniva, quindi, rinviato a giudizio e, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano escussi soltanto i verbalizzanti che avevano proceduto all’accertamento, veniva condannato per il reato di peculato d’uso.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2005

A Tizio, agente della Polizia di Stato, viene contestato, da parte dell’amministrazione di appartenenza, di far parte di un sodalizio criminoso, composto da soggetti con precedenti penali specifici, al cui interno avrebbe svolto il compito di movimentare autovetture rubate approfittando della sua qualità di agente da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.
Viene ipotizzata la violazione disciplinare di cui all’art. 7 n. 1 del D.P.R. 25-10- 1981 n. 737, passibile della sanzione della destituzione.
Nel corso del giudizio disciplinare, a seguito di un supplemento istruttorio, emergevano fatti specifici in parte diversi da quelli posti a base dell’originario atto i contestazione degli addebiti, quali la compravendita di autovetture da persone pregiudicate, l’accesso ad un distributore di benzina gestito da un pluripregiudicato per reati in materia di armi, droga e pubblica sicurezza, con cui l’agente si intratteneva in conversazione, e la titolarità negli anni precedenti all’inchiesta di un alto numero di targhe, autovetture e motocicli.
Nel frattempo il procedimento penale aperto nei confronti di Tizio si chiudeva con decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto, del G.I.P. su conforme richiesta del P.M.
Successivamente, l’organo di disciplina dell’amministrazione di appartenenza, senza procedere alla modificazione dell’originaria contestazione, proponeva al Capo della Polizia la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, in forza del combinato disposto degli artt. 6 n. 1 e 4 n.3 del citato D.P.R., nella parte in cui puniscono l’abituale mantenimento, al di fuori delle esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica considerazione. Seguiva il conforme decreto del Capo della Polizia. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni dell’assistito.

Tracce pareri anno 2004

Tracce pareri diritto civile anno 2004

1) Tizio, Caio e Sempronio hanno con distinti contratti datati 10-1-2002 comprato da Mevio, venditore, tre distinti appartamenti situati a Roma, senza le necessarie licenze di abitabilità, con l’impegno nell’accordo di ottenere la relativa documentazione entro il 31-7-2002. Decorso inutilmente tale termine e dato che gli accordi contrattuali non sono stati adempiuti, dopo la messa in mora di Mevio avvenuta il 31-7-2002, Tizio, Caio e Sempronio decidono di rivolgersi ad un avvocato cui raccontano i fatti, come sopra descritti per sapere se hanno la possibilità di svolgere domanda giudiziale che abbia per oggetto sia il risarcimento in forma specifica dell’adempimento delle prestazioni contrattuali sia il riconoscimento di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per perfezionare le pratiche amministrative per ottenere le relative licenze di abitabilità.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, Caio e Sempronio, rediga parere motivato sulle questioni suggerite in traccia, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.

2) Tizio si reca da un legale al quale espone quanto segue.
Egli è detentore, nelle vesti di conduttore di un appartamento ad uso abitativo, il quale confina con il fondo di Caio.
Caio incaricava Sempronio mediante contratto di appalto dei lavori di escavazione per una profondità di 3 m sotto il livello del suolo del terreno e nella parte di terreno confinante con la casa in cui Caio abitava.
In conseguenza dei lavori di escavazione una parete dell’appartamento abitato da Tizio crollava e venivano distrutti i mobili che ivi si trovavano determinando danni complessivi di € 8.000.
Tizio chiede un parere motivato circa la proponibilità di un’azione giudiziaria diretta nei confronti di Caio per il risarcimento dei danni.
Voglia il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, redigere parere motivato sulle questioni suggerite in traccia, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.


Tracce pareri diritto penale anno 2004

1) Tizio partecipava ad una rapina in una gioielleria in concorso con Caio e Sempronio questi ultimi entrambi armati Nel corso della rapina di fronte alla reazione armata del marito della titolare, in quel momento addetto alla gioielleria, Caio esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco che attingevano mortalmente l’uomo.
A seguito delle indagini effettuate nell’immediatezza del fatto veniva tratto in arresto Caio il quale rendeva dichiarazioni pienamente confessorie e rivelava i nomi dei compiici. In particolare Caio riferiva che essi, anche se avevano accertato, mediante sopralluoghi, che all’interno della gioielleria si sarebbe dovuta trovare, come sempre, una donna, che non avrebbe opposto resistenza, poco prima della rapina avevano constatato che all’interno del negozio vi era i, invece, un uomo;
precisava poi che, dopo essersi riuniti, avevano deciso di eseguire ugualmente il colpo secondo i piani prestabiliti e che tutti erano a conoscenza del fatto che la rapina sarebbe stata commessa con utilizzo di due armi da sparo.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessa la trattazione della tematica sul rapporto tra concorso diretto e concorso anomalo, rediga parere motivato soffermandosi sulle problematiche sottese al caso in esame.

2) Tizio viene ricoverato presso il reparto di chirurgia d’urgenza dell’Ospedale Alfa per forti dolori addominali. Viene operato il giorno dopo per infezione, ma rimaneva incerta la causa della patologia venivano disposti quindi esami ematologici e consulenza internistica.
Veniva trasportato nel reparto di chirurgia diretto dal Dottor Caio il quale continuava la terapia antibiotica e disponeva un nuovo emocromo senza sottoporre Tizio alla consulenza internistica.
Caio dimetteva Tizio dopo due giorni perché in via di guarigione chirurgica «senza alcuna prescrizione».
Tizio due giorni dopo accusava dolori addominali; si recava presso il nosocomio dove veniva operato d’urgenza. All’esito dell’intervento Tizio moriva per grave infezione addominale. Secondo il medico legale incaricato dall’autorità giudiziaria Caio non aveva compiuto una corretta diagnosi omettendo di valutare il risultato degli esami e di sollecitare la consulenza internistica.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio premessi brevi cenni sul rapporto di causalità omissiva ed evento nel reato colposo omissivo improprio, rediga parere motivato soffermandosi sulle problematiche sottese al caso in esame.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2004

Con atto di citazione del 14/9/2003 la società sportiva Gamma proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma con il quale su ricorso di Tizio veniva ingiunto il pagamento di Euro 10.000,00 pretesi per forniture di materiale da volley assumendo che il materiale ricevuto non era conforme a quello ordinato, non era stato possibile utilizzarlo e, di conseguenza, gli sponsors avevano ridotto i contributi.
Nel costituirsi in giudizio Tizio assumeva la piena conformità del materiale ed eccepiva comunque la mancata tempestività della denuncia del vizio con decadenza, quindi, dalla garanzia.
Veniva disposta la CTU dalla quale risultava il basso livello di vestibilità delle divise in quanto le magliette erano per bambini dai 2 ai 7 anni mentre i pantaloni erano per bimbi dagli 8 ai 10 anni.
Il Tribunale con sentenza n. 920/2004 rigettava l’opposizione ritenendo redibitorio il vizio del materiale e, quindi, non esperibile l’azione in difetto di prova della tempestività della denuncia.
Caio quale legale rappresentante della società Gamma si reca da un legale per decidere il da farsi.
Il candidato assunte le vesti del legale di Gamma rediga l’atto più opportuno soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2004

Tizio tratto a giudizio veniva condannato dal Tribunale di Roma territorialmente competente per il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento di una lampada a basso consumo preventivamente occultata all’interno di una confezione vuota di un prodotto dal costo più basso.
Risultava accertato che l’imputato aveva sottratto la mercé presso un grande magazzino corrispondendo un prezzo più basso.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l’atto ritenuto più opportuno soffermandosi sugli istituti sottesi alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2004

Tizio, docente di ruolo della scuola media superiore, veniva sospeso cautelarmente dal servizio con D.M. 20/11/1987 – emanato ai sensi dell’art. 91, 1° comma del D.P.R. n. 3 del 10/01/1957 – in quanto sottoposto a procedimento penale, fino alla conclusione del medesimo procedimento.
Intervenuta la sentenza definitiva che condannava Tizio alla pena della reclusione di 1 anno e 4 mesi, con D. M. in data 8/3/1993, veniva revocata la sospensione cautelare dal servizio, a partire della data del medesimo decreto. Con lo stesso atto veniva, altresì, disposto che il provveditore curasse «il seguito che consegue a carico del docente ai fini disciplinari». Tuttavia, nessun procedimento disciplinare veniva instaurato nei confronti di Tizio. Successivamente, il provveditorato agli studi procedeva alla ricostruzione del trattamento economico e giuridico ed alla redazione del progetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita in favore dell’insegnante non computando il periodo di sospensione cautelare facoltativa dal servizio.
Tizio si rivolge quindi ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito.


Tracce pareri anno 2003

Tracce pareri diritto civile anno 2003

1) I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quanto segue: il giorno 10 maggio 2001 Caio di anni nove, figlio dei predetti coniugi, veniva investito da un’autovettura condotta da Sempronio. Nel sinistro il minore riportava lesioni che ne cagionavano il decesso. Il sinistro si verificava in una strada provinciale, subito dopo che il minore era disceso nel luogo indicato dai genitori, peraltro in quel momento assenti, da un automezzo guidato dalla guardia comunale Filano e adibito dal comune di Campagnano Romano al trasporto gratuito degli alunni della scuola materna ed elementare.
Con sentenza irrevocabile del Trib di Roma emessa nel procedim penale, Sempronio era ssolto dal reato di omicidio colposo perchè il fatto non costituisce reato. Ad avviso dei coniugi Tizio e Mevia è ravvisabile nell’occorso la responsabilità del comune, potendosi considerare la morte del figlio come effetto dell’omissione da parte del dipendente comunale della doverosa cautela idonea ad assicurare l’incolumita’ del minore a lui affidato. Di conseguenza, sempre ad avviso dei suddetti coniugi, il comune è tenuto al risarcimento dei danni.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

2) I coniugi Tizio e Mevia si recano da un legale al quale espongono quanto segue:
Caio, con quattro testamenti olografi redatti nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1998 aveva istituito i predetti coniugi legatari, assegnando a Tizio la proprietà di un terreno e di una casa con giardino ed a Mevia la somma di cinque milioni di vecchie lire e il denaro depositato presso l’ufficio postale di p.zza bologna in roma. Con due testamenti di data più recente, redatti fra il 2000 ed il 2002 lo stesso caio aveva nominato suo erede universale sempronio. I predetti coniugi chiedono al legale se ed a quali condizioni le disposizioni testamentarie a loro favore sono da considerare valide ed efficaci. il candidato assunte le vesti del legale rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie al suo esame.

Tracce pareri diritto penale anno 2003

1) Caia privata cittadina rilasciava un intervista a Tizio giornalista intervistatore nella quale costei definitva Sempronio all’epoca direttore generale dell’Azienda sanitaria di Genova un “faccendiere” ed un “opportunista che cerca soltanto intrallazzi” Tizo pubblicava su un quotidiano a rilevanza nazionale l’intervista senza effettuare alcun controllo in ordine alla veridicità delle circostanze addebitate dall’intervistata ed alla continenza delle espressioni riferite, ma riportando le affermazioni di Caia tra le virgolette. Tizio si reca da un legale per conoscere le conseguenze della sua condotta. Il candidato assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sulla rilevanza della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, rediga motivato parere soffermandosi sul reato ipotizzato, con particolare riferimento a quello psicologico.

2) Tizio veniva avvicinato da Caio maresciallo della Guardia di Finanza che gli riferiva dell’arrivo di un esposto anonimo in merito a delle irregolarità connesse dall’azienda ALFA e BETA per le quali tizio svolgeva la propria prestazione professionale in qualità di dottore commercialista , facendogli intendere che avrebbe potuto occultare l’esposto, evitando in tal modo conseguenze negative a tizio stesso ed alle società in questione.
Tizio e Caio si incontravano tre volte presso l’abitazione del dott. commercialista: nel corso della prima riunione si parlava del possibile intervento del maresciallo per definire la vicenda; nel corso della seconda era quantificata la somma pretesa dal sottoufficiale; durante la terza vi era la consegna di una parte della somma. Caio si reca da un legale per conoscere quali possono essere le conseguenze della sua condotta. Il candidato assunte le vesti del legale premessi brevi cenni sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione regida motivato parere soffermandosi sulle problematiche sottese al caso in esame. 

Atto giudiziario di diritto civile anno 2003

Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Caio con il quale aveva concluso un contratto preliminare di compravendita avente come oggetto un appartamento e deducendo che il convenuto, immesso nel bene dopo il pagamento di un acconto, si era rifiutato di stipulare l’atto definitivo e di corrispondere il prezzo residuo, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento e condannarsi il conveuto al rilascio del bene e al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio Caio asseriva che l’immobile si era rilevato affetto da gravi vizi costruttivi e spiegava domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna dell’attore all’esatto adempimento del contratto, previa eliminazione dei difetti.
Espletata CTU che accertava la presenza di gravi difetti costruttivi, il Tribunale accoglieva la domanda proposta da Tizio, condannando Caio al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Osservava il Tribunale che la condanna del promittente venditore all’eliminazione dei difetti dell’immobile può essere dichiarata unitamente alla statuizione che dispone il trasferimento ex art. 2932 c.c. solo nel caso in cui il promittente venditore abbia assunto l’obbligo specifico di costruire la cosa o di conformarla a determinate caratteristiche.
Nella fattispecie tale obbligo non risultava assunto. Nello schema causale del contratto preliminare, rilevava infine il Giudice di prima istanza, v’è solo l’obbligo, da parte del promittente venditore, di prestare il consenso per il trasferimento del bene. Non potendo l’eliminazione dei vizi essere richiesta neppure a titolo di risarcimento danni, il convenuto Caio avrebbe potuto ricorrere ad altri rimedi per far valere le proprie ragioni (risoluzione e riduzione del prezzo). Caio si reca da un legale, al quale illustra le questioni nei termini di cui sopra e gli conferisce mandato alle liti. Il candidato, assuntene le vesti, rediga l’atto ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2003

Tizio veniva tratto a giudizio per avere detenuto all’interno del proprio negozio di milano 200 barattoli di pomodoro contenenti del prodotto scaduto, sulla cui dicitura relativa al c.d. “termine minimo di conservazione” era stata applicata un’etichetta recante una data successiva a quella originariamente indicata dal produttore. Nel corso del dibattimento emergeva che i prodotti alimentari scaduti:
1) non erano stati esposti per la vendita sui banchi, nè offerti al pubblico 2) erano custoditi all’interno del magazzino dell’esercizio. Tizio, all’esito del giudizio, veniva condannato alla pena della multa di € 500,00, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p., per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai potenziali acquirenti alimenti per qualità diversi da quelli dichiarati.
ll candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’attopiù opportuno evidenziando la problematica sottesa.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2003

Una P.A. bandisce una gara di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, e all’esito del suo espletamento, il Presidente della Commissione di gara procede all’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione emette un provvedimento di diniego di approvazione per l’accertata sopravvenuta carenza di copertura finanziaria verificatasi tra la data del bando di gara e l’espletamento di essa.
L’Impresa Alfa si rivolge, quindi, ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell’Impresa Alfa rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardarele ragioni della propria assistita.


Tracce pareri anno 2002

Tracce pareri diritto civile anno 2002

1) La ditta Alfa, a mezzo del proprio legale, richiede alla ditta Beta il pagamento di euro 10.000 quale prezzo di una fornitura di materiale destinato ad essere utilizzato nel ciclo di lavorazione della ditta acquirente esercente attività siderurgica.
Il titolare della ditta Beta si reca dal proprio legale, al quale espone i fatti come segue. La merce oggetto del rapporto aveva evidenziato vizi a causa dei quali si era dovuto scartare parte del materiale e si erano registrate lamentele da parte dei diretti destinatari del prodotto finito.
Inoltre, fa presente al legale di aver inviato alla società venditrice — dopo la consegna del materiale e dopo aver rilevato i vizi in parola — una lettera con la quale aveva dichiarato di essere disposto a pagare, riservandosi di addebitarle il danno subìto.
Conclude manifestando la sua intenzione di chiedere la risoluzione del contratto — o in subordine la riduzione del prezzo — e la condanna della società venditrice al risarcimento del danno.
Il candidato, assunte le vesti del legale — premessi brevi cenni sull’azione di risoluzione del contratto e sull’azione di riduzione del prezzo ( quanti minoris) — rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

2) Tizio si reca da un legale esponendo quanto segue. In data 20 agosto 2001 egli si trovava sulla seggiovia denominata «Alfa» in località «Beta», quando giunto a destinazione, dopo la fine della corsa, sganciava la barra di protezione e, non essendosi avvicinato nessun addetto all’impianto che lo aiutasse a scendere, perdeva l’equilibrio, cadeva in terra e riportava gravissime lesioni personali.
Precisava che, nello scendere, non aveva richiamato, a differenza di quanto avevano fatto altri trasportati, l’attenzione dell’addetto alla stazione.
Il candidato, assunte le vesti del legale — premessi sommari cenni sul contratto di trasporto di persone — rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

Tracce pareri diritto penale anno 2002

1) Caio presenta al comune Alfa domanda di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato adiacente alla propria casa di abitazione. Il Comune, acquisiti i pareri negativi del competente Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia, nega a Caio il provvedimento richiesto motivando in ordine alla contrarietà dei requisiti del fabbricato con le prescrizioni del Piano Regolatore Generale, che vietava aumenti di cubatura nella zona.
Tizio, Sindaco dello stesso Comune, emette qualche tempo dopo nei confronti di Caio, suo amico di lunga data, un’ordinanza che prescriveva, per motivi di igiene, la realizzazione dello stesso fabbricato oggetto della richiesta di concessione edilizia.
L’opera veniva quindi realizzata in osservanza dell’ordinanza comunale. Tizio e Caio, preoccupati per le conseguenze penali della loro condotta, si rivolgono quindi ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale dei due, premessa la trattazione del concorso dell’ extraneus nel reato proprio, rediga motivato parere, soffermandosi sulle problematiche sottese alla fattispecie in esame.

2) Tizio si propone, per vendetta, di ferire Caio.
Si arma quindi di pistola, lo attende nei pressi della di lui abitazione e, al suo arrivo, spara al suo indirizzo un colpo, ferendolo al dito mignolo della mano destra.
Sempronio, casualmente presente sul luogo, viene colpito dal proiettile, che, di rimbalzo, lo ferisce all’addome, cagionandone poco dopo la morte. Tizio si rivolge quindi ad un legale per conoscere le conseguenze penali della sua azione.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessa la trattazione della tematica dell’ aberratio, rediga motivato parere, soffermandosi sulle problematiche sottese alla fattispecie in esame.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2002

Tizio citava in giudizio i fratelli Caio e Sempronio.
Premetteva che i fratelli Caio, Sempronio, Mevio e Filano si erano obbligati a vendergli un lotto di terreno edificabile sito in Roma, di proprietà della società Gamma, il cui capitale sociale apparteneva per intero ai quattro predetti fratelli; che il contratto preliminare relativo, avente ad oggetto il bene nella sua interezza, era stato sottoscritto solo da Caio e Sempronio; che la stipula del rogito non era intervenuta per il rifiuto opposto da Caio e Sempronio, mentre egli aveva provveduto a versare quanto pattuito a titolo di caparra confirmatoria; che dalla mancata disponibilità del bene erano a lui derivati danni che quantificava.
Concludeva chiedendo qualificarsi il contratto come preliminare di vendita di cosa altrui; dichiararsi la risoluzione dello stesso per inadempimento; condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Caio e Sempronio si recano da un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più opportuno.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2002

Tizio, dipendente della ditta Alfa, nel timore che vengano scoperti i numerosi ammanchi di denaro da lui sottratto dai conti della stessa Alfa, appicca nottetempo il fuoco al capannone dell’ufficio contabilità dell’azienda.
Si sviluppa un incendio di notevoli proporzioni, che causa la morte di Mevio, ladruncolo introdottosi clandestinamente nell’immobile prima dell’azione di Tizio.
In primo grado Tizio viene ritenuto responsabile per i reati di incendio e di omicidio volontario.
Tizio chiede al proprio legale di presentare atto di appello avverso la sentenza, ribadendogli che la sua azione era determinata dal solo intento di distruggere la documentazione giacente presso l’ufficio, che egli reputava deserto.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto richiesto, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2002

La società Alfa, dopo avere ottenuto l’annullamento da parte del Consiglio di Stato di un diniego di concessione edilizia per la realizzazione di due villette destinate ad essere vendute a terzi, richiede all’amministrazione comunale il rilascio del titolo a costruire.
A fronte del silenzio serbato dal Comune, la società Alfa diffida l’amministrazione a dare esecuzione al predetto giudicato e, preso atto della perdurante inerzia, si rivolge ad un legale facendogli presente che il ritardo nell’inizio dell’attività edilizia è causa per essa di un grave pregiudizio patrimoniale.
Il candidato, assunte le vesti del legale della società Alfa, rediga l’atto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito, tenendo presente che il Consiglio di Stato aveva accertato la compatibilità con il piano regolatore del progetto presentato dalla società interessata, e tratti le questioni sottese alla fattispecie in esame.

Tracce pareri anno 2001

Tracce pareri diritto civile anno 2001

1) Un magazzino di proprietà di Tizio sito in uno stabile condominiale viene allagato dalle acque provenienti dalla conduttura fognaria di proprietà comune ostruita – così come accertato attraverso un’indagine tecnica – dal materiale scaricatovi da uno dei sovrastanti appartamenti non individuato con esattezza.
Il condominio, richiesto da Tizio del risarcimento dei danni provocati al locale ed alla merce che vi era depositata, in quanto cagionati da cosa in custodia, rifiuta – con regolare delibera assembleare – il relativo pagamento declinando la propria responsabilità in ordine alla produzione dell’evento dannoso.
Tizio si rivolge ad un legale per la tutela delle proprie ragioni. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi cenni generali sulla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, rediga un motivato parere.

2) Tizio, celibe, proprietario di un appartamento, convive in esso more uxorio con la vedova Caia. Tra i due viene sottoscritta una scrittura privata, con la quale l’uomo concede in comodato gratuito l’appartamento alla donna, fino a quando questa non porrà eventualmente di propria iniziativa termine alla convivenza.
Qualche tempo dopo, Tizio, invaghitosi di un’altra donna, va ad abitare con questa, chiedendo subito dopo alla convivente abbandonata la restituzione dell’appartamento. Tizio sostiene a tal fine che il contratto di comodato, afferendo ad una convivenza fuori dal matrimonio, era contrario all’ordine pubblico e quindi nullo. Sostiene inoltre che il negozio era da ritenersi sciolto con la cessazione della precedente convivenza in quanto funzionale al mantenimento di un rapporto familiare di fatto.
Caia, intendendo opporsi alla richiesta di rilascio dell’appartamento, si rivolge ad un legale per un parere.
Il candidato, assunta la veste del legale, rediga motivato parere, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.


Tracce pareri diritto penale anno 2001

1) Tizio, associato alla mafia, partecipa ad un conflitto a fuoco, con gli esponenti di un cosca rivale, riportando ferite da arma da fuoco ad un piede. Per le necessarie cure viene approntato, in luogo isolato e difficilmente raggiungibile un ambulatorio di fortuna, nel quale viene chiamato a prestare la sua opera, nottetempo, Caio, medico chirurgo, con l’ausilio di un anestesista e due infermieri.
Caio, consapevole dell’appartenenza di Tizio ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso, presta la propria opera di soccorso ed omette di trasmettere il referto all’Autorità giudiziaria, tornando più volte anche nei giorni successivi a trovare il paziente per verificarne le condizioni di salute.
Temendo conseguenze per la sua condotta, Caio si reca successivamente da un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi cenni sulla differenza tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed il reato di favoreggiamento, delinei la problematica sottesa alla fattispecie in esame e rediga motivato parere.

2) Tizio e Caio, entrambi allievi nella disciplina del karate, il primo in qualità di cintura nera ed il secondo di cintura bianca, si impegnano in un incontro di allenamento ad esito del quale Caio riporta lesioni personali dichiarate guaribili in un periodo di tempo superiore ai 50 giorni.
L’incontro si era svolto secondo le regole dello sport praticato senza tuttavia l’utilizzazione di mezzi di protezione imposti per le competizioni agonistiche di tale tipo.
Tizio, nel timore di subire conseguenze in sede penale, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, premessa la trattazione della problematica relativa alle cause di giustificazione non codificate ed in particolare di quella configurabile nell’esercizio di un’attività sportiva, rediga motivato parere, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie proposta.

Atto giudiziario di diritto civile anno 2001

La compagnia di Assicurazioni “Zeta”, avente la Sede legale a Roma, dopo aver risarcito un proprio assicurato per il furto di un’autovettura avvenuto ad opera di ignoti in un parcheggio a pagamento installato, nei pressi dello svincolo di Caserta dell’autostrada Roma-Napoli, in un’area interamente recintata e protetta con un sistema di ingresso e di uscita automatizzato gestito dalla società “Alfa”, con sede a Napoli, conviene quest’ultima davanti al Tribunale di Roma per sentirla condannare alla rifusione della somma corrisposta al proprietario del veicolo.
La compagnia attrice, a sostegno della domanda, deduce che al rapporto di parcheggio in questione sia applicabile la disciplina del deposito a titolo oneroso di cui agli articoli 1766 e seguenti del Codice Civile e che la responsabilità per la sottrazione del veicolo sia da attribuire alla società convenuta per la mancata predisposizione del servizio di vigilanza dell’area con apposito personale.
La società “Alfa” decide di opporsi alla domanda, anche perché citata in giudizio davanti al giudice di luogo diverso da quello della propria sede e da quello dove trovavasi il parcheggio in cui era avvenuto il furto.
Il legale rappresentante della suddetta società si rivolge perciò ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga la comparsa di risposta evidenziando le problematiche di ordine processuale e di ordine sostanziale sottese al caso in esame.

Atto giudiziario di diritto penale anno 2001

Tizio e Caio, armati di pistola e con passamontagna, tendevano un agguato in località isolata a Mevia e Sempronio. Al passaggio di questi ultimi li fermavano con la minaccia delle pistole, legavano Sempronio lasciandolo immobilizzato sul posto, narcotizzavano Mevia e si allontanavano portandola con loro su di un’ auto fino a raggiungere un appartamento di proprietà di Caio, dove tenevano segregata la donna, chiedendo ai familiari il pagamento di una somma di denaro in cambio della sua liberazione.
Nel corso delle indagini venivano attivate intercettazioni telefoniche, che consentivano, durante una conversazione tra Caio ed il marito di Mevia, di individuare la cabina telefonica dalla quale il primo parlava, per cui questi veniva arrestato sul posto. Immediatamente Caio indicava il luogo in cui si trovava sequestrata Mevia, e gli investigatori riuscivano a fare irruzione nell’appartamento, a liberare l’ostaggio e ad arrestare Tizio.
Tratti a giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale per rispondere dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mevia, di sequestro di persona in danno di Sempronio e di porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo, ad esito di giudizio abbreviato, Tizio e Caio venivano condannati rispettivamente alla pena di anni sedici ed anni quattordici di reclusione. Venivano inoltre dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena ed assoggettati alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.
In particolare il Tribunale escludeva l’applicazione a Caio dell’art. 630, quarto e quinto comma, c.p., non ritenendo che ne ricorressero i presupposti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto di appello con particolare riguardo alle cause di attenuazione della pena previste dalle suddette disposizioni di cui all’art. 630 c.p.

Atto giudiziario di diritto amministrativo anno 2001

La società “Alfa” partecipa ad una gara d’appalto, indetta dallo Stato, per la costruzione di un edificio giudiziario. L’appalto, di importo superiore alla soglia comunitaria, viene aggiudicato alla società “Beta” in seguito all’esclusione dalla società “Alfa” per anomalia dell’offerta.
La società “Alfa”, ritenendo illegittima l’esclusione in quanto non preceduta dalla richiesta di chiarimenti ed assumendo che, previe idonee giustificazioni sull’effettiva remuneratività dell’offerta, si sarebbe aggiudicata la gara, avendo indicato il prezzo più basso, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto più idoneo a salvaguardare la posizione della società “Alfa”, tenendo conto della circostanza che il contratto tra l’aggiudicataria e la stazione appaltante è già stato stipulato, e tratti le questioni sottese alla fattispecie in esame.


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Redazione

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