Ecco una possibile e veloce soluzione al parere di diritto penale in tema di truffa redatta dalla nostra redazione.
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Tizio – di professione autotrasportatore- effettuava trenta transiti sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio, per il totale di euro 350,00. In particolare, in alcuni casi, dopo aver ritirato alla guida dell’autocarro di sua proprietà, il tagliando di ingresso del casello autostradale, una volta aggiunto alle varie stazioni di uscita si immetteva nella corsia riservata ai possessori di di tessera via card o di telepass e si accodava al veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare, sulla scia di questo, prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata.
Tizio non veniva mai fermato dalle forze dell’ordine o dall’addetto al casello, ma il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade. In altri casi,ometteva il pagamento dichiarando all’addetto al casello di uscita di aver smarrito il tagliando di ingresso e di essere sprovvisto di denaro.
Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte prescritte.
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La traccia chiede di analizzare la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso sottoposto al nostro esame.
Tizio è stato sottoposto a procedimento penale per aver eluso più volte il pagamento del pedaggio autostradale.
Orbene dobbiamo esaminare le conseguenze penali della condotta di Tizio.
Indubbiamente Tizio eludendo il pagamento del pedaggio autostradale ha commesso un delitto patrimoniale. I reati che potrebbero essere ipotizzati sono quelli della truffa e della insolvenza fraudolenta. Riguardo il primo reato l’art. 640 del codice penale stabilisce che chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Riguardo il secondo reato l’art. 641 stabilisce che chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.
Varie sentenze della Cassazione hanno configurato in caso di elusione del pagamento autostradale il reato di insolvenza o truffa in base alla condotta tenuta dall’imputato.
Va esaminato quale dei due reati potrebbe essere imputato a Tizio.
La condotta di Tizio che ha imboccato la corsia che conduce alle porte riservate a chi è dotato di Telepass, che si è posto sulla scia dell’autovettura che lo precedeva – regolarmente munito di telepass – riuscendo ad uscire dal casello prima che la sbarra si abbassasse, integrerebbe gli artifici e raggiri previsti dal reato di truffa, così come l’uscita dalla sede autostradale senza aver pagato il pedaggio configura una disposizione patrimoniale pregiudizievole per la P.A.
E’ evidente che l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole sia in evidente relazione causale diretta con gli artifici e raggiri sopra delineati.
Riguardo l’insolvenza fraudolenta, un orientamento costante della cassazione penale ha stabilito che” l’insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perchè la frode non viene attuata mediante i mezzi insidiosi dello artificio o del raggiro ma con un inganno rappresentato dello stato di insolvenza del debitore e della dissimulazione della sua esistenza finalizzato all’inadempimento dell’obbligazione, in violazione di norme comportamentali” (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. – dep. 31/07/1997 – Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell’11/04/2012, dep. 20/06/2012).
A prova dell’insolvenza fraudolenza si evidenzia che Tizio ha più volte accettato, con il fatto stesso del ritiro del tagliando, la prestazione offertagli dall’ente gestore dell’autostrada, assumendo così l’obbligazione corrispettiva che ha più volte eluso mediante artefici e raggiri. La dissimulazione di cui all’art. 641 c.p. ad avviso della Giurisprudenza penale può realizzarsi con comportamenti diversi, positivi o negativi, tra i quali ultimi rientrano la reticenza o il silenzio; in particolare, la Cassazione Penale con sentenza, 04/07/2000, n. 43730., ha precisato che, trattandosi dell’utilizzazione dell’autostrada, che la società concessionaria fornisce prima del pagamento del pedaggio, il contratto si stipula per facta concludentia ed il mancato pagamento è riconducile ad un elemento soggettivo, non caratterizzato dall’induzione in errore, ma da un mero atteggiamento negativo dell’autore nei confronti dell’errore sulla solvibilità in cui versa la parte offesa, alla contrattazione . Al riguardo l’atteggiamento psicologico – vale a dire il dolo generico, è rappresentato dalla consapevolezza dello stato di insolvenza e dall’elemento volitivo, costituito dal preordinato proposito di non adempiere.
Va osservato tuttavia che una recentissima sentenza della Corte di Cassazione in merito all’elusione del pedaggio autostradale ha configurato il solo reato di truffa escludendo quello di insolvenza fraudolenta “Quanto alla qualificazione giuridica, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all’art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-04-2014) 13-05-2014, n. 19643.).
Nel nostro caso la condotta di Tizio sembrerebbe però configurare entrambi i reati, sia quello della truffa, per aver con raggiri e artefici eluso il pedaggio autostradale, sia quello dell’insolvenza fraudolenta per aver contratto un’obbligazione col proposito di non adempierla dissimulando la propria insolvenza per ben 30 volte.
Al riguardo una sentenza della Cassazione ha affermato che In riferimento alla condotta dell’imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l’intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta “per facta concludentia” . (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140).
Inoltre va detto che la condotta di Tizio configura un illecito amministrativo per violazione dell’art. 176 co 17 del Codice della Strada.
Al riguardo la sentenza della Cassazione su richiamata ha statuito che il rapporto tra la norma del codice della strada rispetto alle fattispecie penali concorrenti è di sussidiarietà “Il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia fatto corretta” applicazione di principi consolidati (cfr. SS.UU. 9 luglio 1997, n. 7738 sopra citati), secondo cui l’art. 176 C.d.S., comma 17, che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, si pone in rapporto di sussidiarietà e non già di specialità rispetto ad altre fattispecie penali eventualmente concorrenti. In particolare il reato di insolvenza fraudolenta – in ipotesi di mancato adempimento, da parte dell’automobilista, dell’obbligazione di pagamento del pedaggio autostradale, inerente al negozio di utilizzo della relativa rete – non è escluso nè dalla coesistenza di una figura integrante un illecito amministrativo, stante la sua funzione sussidiaria della norma penale, nè dalla natura del pedaggio, che ha funzione di corrispettivo e non di tassa.” (Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n° 44140).
Pertanto Tizio potrebbe essere imputato e condannato per truffa ed insolvenza fraudolenza continuati ex art. 81 co. 2 cp. Tuttavia in base al secondo comma dell’art.641 secondo cui l’adempimento dell’obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato, Tizio potrebbe evitare l’eventuale condanna per insolvenza fraudolenta corrispondendo quanto dovuto.
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