L’incarico attribuito ad un professionista con delibera di Giunta, non seguito da un regolare contratto tra le parti, non genera l’assunzione dell’obbligazione da parte del Comune di corrispondere il relativo compenso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 24654 del 19 novembre 2014) decidendo in merito ad un ricorso avverso una sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva riformato la pronuncia del giudice di primo grado e revocato un decreto ingiuntivo a favore di due professionisti per le prestazioni professionali rese quali componenti di una commissione di valutazione delle offerte in una gara di appalto.
Secondo gli ermellini, la fase della deliberazione a contrarre (ravvisabile, a loro giudizio, nella delibera dell’organo esecutivo) costituisce una mera attività interna alla stessa amministrazione, meramente preparatoria al conferimento dell’incarico.
La sola deliberazione della Giunta, quindi, non è giudicata idonea a dar luogo all’incontro di consensi e sarebbe irrilevante ai fini dell’individuazione della disciplina negoziale.
La Cassazione, quindi, non ritiene che l’incontro di consensi sia avvenuto con la conoscenza della deliberazione da parte di chi è stato individuato per l’espletamento dell’incarico e con la sua accettazione, di fatto, per comportamento concludente (lo svolgimento dell’attività richiesta).
Secondo la suprema Corte è necessaria la materiale stipulazione documentale del contratto – che nel caso era di opera professionale – secondo le normali disposizioni degli art. 1325 e 1350 del codice civile.
Tale contratto, a detta della Corte, potrebbe essere susseguente ad un’attività negoziale esterna dell’ente pubblico.
L’altra censura che i giudici avanzano rispetto alle procedure seguite nel caso in esame, è quella che la Giunta svolgerebbe un’attività di contrattazione che non le è propria.
La Cassazione, individua, nel sindaco (legale rappresentante dell’Ente) il soggetto che dovrebbe stipulare il contratto con i professionisti incaricati.
In effetti, però, non è stato dato rilievo al fatto che, con la separazione delle funzioni politiche da quelle gestionali, spetta solo ai dirigenti la stipulazione dei contratti.
Secondo la sentenza in esame, il momento che genera, ex art. 1372 cod. civ., l’insorgere dei diritti e delle obbligazioni di ciascuna delle parti è costituito dalle peculiari pattuizioni del sindaco (molto meglio sarebbe stato fare riferimento ai dirigenti o a chi svolge funzioni di tipo dirigenziale).
Lo specifico contenuto negoziale (che potrebbe anche non coincidere con il contenuto della delibera della giunta) dovrà essere trasfuso nel contratto e solo questo sarà oggetto dei controlli dell’autorità tutoria.
Le argomentazioni dei giudici di piazza Cavour, possono, evidentemente, essere applicate anche ad altri tipi d’incarichi professionali, assegnati con mera delibera dell’esecutivo.
L’esempio più comune continuano a restare gli incarichi affidati agli avvocati o quelli a consulenti tecnici di parte.
E’ di tutta evidenza, invece, che esulano dal ragionamento degli ermellini tutti gli incarichi conferiti dal dirigente, sulla base del codice dei contratti.
La Giunta, quindi, dovrebbe limitarsi ad assegnare le somme al dirigente (o titolare di posizione organizzativa), il quale procederà ad espletare l’attività negoziale con il professionista ed a riportarne il contenuto nel contratto.