Può il segretario comunale autenticare la procura ad litem?

E’ valida la procura ad litem conferita mediate firma autenticata dal segretario comunale? Cerchiamo di rispondere a tale quesito partendo dai riferimenti normativi.

Riguardo le funzioni del segretario comunale l’articolo 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al comma 4, lett. c) così come modificato dal D.L.24 giugno 2014, n. 90  recita: ‘roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali  nell’interesse dell’ente’.

Dal tenore della norma vanno esclusi pertanto dal novero degli atti autenticabili tutti quelli che non producono, per l’Ente, alcuna utilità o vantaggio: quindi, quelli, per esempio, attinenti ad atti negoziali tra soggetti privati.

Sulla questione si è espressa anche  la Corte di Cassazione civile, sezione terza, con sentenza n.19966 del 30/08/2013, ribadendo che l’autentica è di competenza del notaio al quale spetta, ex art.2703 cc, certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento della identità personale delle parti.

Si legge nella sentenza che: “La Corte ha avuto modo di occuparsi della procura alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal segretario comunale e ne ha escluso l’idoneità. In particolare, ha escluso che il potere di autenticazione, della scrittura privata contenente la procura, da parte del segretario comunale, potesse trovare fondamento: – nell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), concernente solo I’autenticazione di istanze da produrre ad organi amministrativi; nell’art. 89 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), concernente la possibilità per i segretari comunali di rogare, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, gli atti e i contratti «riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere». Ai fini della Idoneità della procura rilasciata con separata scrittura privata, avente natura negoziale, ha affermato che deve essere autenticata dal notaio, ai quale spetta, ai sensi dell’art. 2703 cod, civ., certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento della identità personale delle parti, non limitato al controllo dei documenti identificativi (Cass. 15 marzo 2001, n. 3757, Cass. 3 aprile 1998, n. 3426).

Paola Zarzaca

Laureatasi in Giurisprudenza, nel 2011, presso l'Università degli Studi di Messina, diventa parte del team di <a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a> nel maggio 2012. Si occupa prevalentemente di contratti e appalti pubblici e cura le procedure di partecipazione a gare pubbliche.