Novità in arrivo con il recepimento delle direttive appalti. È iniziato l’8 gennaio l’ esame, in prima lettura ed in sede referente, in 8a Commissione Lavori pubblici del Senato, del disegno di legge recante la delega al Governo per l’attuazione di tre direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici e concessioni.
Si tratta delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
La prima, 2014/23/UE, stabilisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori. Si tratta di un settore finora solo parzialmente regolato a livello UE. L’aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici, infatti, è stata soggetta sinora alle norme di base della direttiva 2004/18/CE, mentre l’aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero scontava un vero e proprio vuoto giuridico al quale era possibile sopperire solo mediante l’applicazione dei principi contenuti nei Trattati (libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza). La direttiva in particolare riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione.
La seconda, 2014/24/UE, stabilisce le norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione.
La terza, 2014/25/UE, stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.
Queste ultime due modificano e sostituiscono, rispettivamente, la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE, allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore flessibilità delle procedure, nonché avvicinare la disciplina dei settori “speciali” a quella dei settori classici.
Il disegno di legge al comma 1 pone i principi e i criteri direttivi che il Governo deve rispettare nell’adottare il decreto legislativo, tra i quali:
- compilazione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e delle concessioni;
- razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni;
- semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni;
- trasparenza e pubblicità delle procedure di gara;
- riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;
- razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti;
- miglioramento delle condizioni dì accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- trasparenza nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni;
- previsione dell’espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Il comma 2 contiene norme sul procedimento ante preparatorio alla definizione dello schema di decreto legislativo, prevedendo una consultazione delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa. In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, previa definizione delle metodologie e delle modalità operative per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
Il comma 3 disciplina la definizione del decreto legislativo adottato, stabilendo che è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 31, della legge 234/2012, in base al quale in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; tale termine è il 18 aprile 2016, quindi, il termine per il recepimento è il 18 febbraio 2016.
Il comma 4 consente al Governo, entro un anno a partire dall’entrata in vigore del decreto delegato, di emanare disposizioni correttive, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al disegno di legge in esame.
Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria del disegno di legge in esame e dispone che le autorità interessate fanno fronte agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Precisa inoltre che qualora il decreto attuativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Per ulteriori approfondimenti puoi consultare il testo integrale del disegno di legge delega appalti discusso in Senato.