Esclusione delle imprese senza protocolli di legalità in CGUE

Esclusione per mancata sottoscrizione delle clausole dei protocolli di legalità. Rimessa la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in un giudizio avente ad oggetto la possibilità, per le stazioni appaltanti, di escludere dalle procedure concorsuali le imprese partecipanti che non abbiano accettato, o non abbiano dimostrato di aver accettato, gli impegni contenuti nei protocolli di legalità, ha disposto, il 9 luglio 2014, la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiedendo, in particolare:

  1. se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE osti a una disposizione, come l’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, che consenta alle stazioni appaltanti di prevedere come legittima causa di esclusione delle imprese partecipanti a una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico di appalto, la mancata accettazione, o la mancata prova documentale dell’avvenuta accettazione, da parte delle suddette imprese, degli impegni contenuti nei c.d. “protocolli di legalità” e, più in generale, in accordi, tra le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti, volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici”;
  2. se, ai sensi dell’art. 45 della Direttiva 2004/45/CE, l’eventuale previsione da parte dell’ordinamento di uno Stato membro della potestà di esclusione, descritta nel precedente quesito, possa essere considerata una deroga al principio della tassatività delle cause di esclusione giustificata dall’esigenza imperativa di contrastare il fenomeno dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”.

Si attende la pronuncia della Corte di giustizia, attesa la rilevanza dei protocolli di legalità, le cui clausole impongono alle imprese obblighi di comunicazione e di cooperazione, nella fase di esecuzione del contratto, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti delle Forze di polizia, al fine di contrastare le infiltrazioni mafiose e tutelare la concorrenza tra le imprese.

Redazione

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