Contributo unificato appalti: cosa succede se si propongono motivi aggiunti?

Tra le varie censure mosse contro la disciplina italiana del contributo unificato in tema di appalti pubblici (ricordiamo che mercoledì 11 si svolgerà l’udienza presso la Corte di Giustizia UE), vi è sicuramente la spinosa questione della “moltiplicazione” del contributo nel caso in cui sia necessario procedere alla formulazione di motivi aggiunti all’interno dello stesso procedimento.

Secondo la normativa italiana, infatti, oltre al contributo dovuto per la proposizione del ricorso,l’impresa deve corrispondere un ulteriore contributo unificato, di importo pari a quanto già versato, per ogni singolo ricorso per motivi aggiunti; al versamento è peraltro tenuta anche l’impresa controinteressata nel caso, assai frequente, in cui venga presentato ricorso incidentale.

Tale situazione è resa ancora più grave dal fatto che spesso la proposizione di motivi aggiunti contro i provvedimenti successivi a quello impugnato è resa necessaria al fine di non pregiudicare l’impugnazione già proposta; inoltre, può accadere che nel corso del procedimento, l’Amministrazione ponga in essere una serie di atti che vengono comunicati all’interessato solo in un momento successivo e che pertanto lo “costringono” inizialmente a presentare un ricorso “al buio” per evitare la decorrenza del termine di impugnazione e successivamente a presentare motivi aggiunti e a corrispondere integralmente un nuovo contributo.

Appare dunque chiaro come sulla successione delle varie iniziative giudiziarie dell’impresa interessata può influire in misura rilevante la condotta delle stazione appaltante, la quale ha il potere di far aumentare unilateralmente i costi dell’azione a carico del ricorrente.

Per fare un esempio, l’impresa che dovesse essere illegittimamente esclusa da una gara di medio valore deve versare subito un contributo unificato di € 4.000 per poter impugnare il provvedimento di esclusione. Intervenuta poi  l’aggiudicazione, l’impresa dovrà presentare motivi aggiunti con un costo aggiuntivo di € 4.000. Se, poi, dovesse essere impugnato, con motivi aggiunti, anche ildiniego dell’amministrazione sul preavviso di ricorsoex art. 243 bis del d.1gs. 163/2006, vi sarà un nuovo esborso di € 4.000, cheporta il totale della spesa a € 12.000. E tale cifra raddoppia in appello!

Da ciò si evince chiaramente come le previsioni normative sul contributo unificato in materia di appalti incidano in modo intollerabile tanto sul diritto di agire in giudizio, quanto sulle strategie processuali dei difensori. Inoltre, in tal modo si crea un’indebita disparità tra operatori economici “ricchi”, per i quali resta conveniente accettare il rischio della tassazione elevata a fronte della prospettiva di ottenere un rilevante beneficio, ed operatori economici modesti, per i quali potrebbe rivelarsi non affatto conveniente anticipare le anzidette somme così sproporzionate al valore effettivo dell’appalto.

Pertanto, in ossequio ai fondamentali principi garantiti dal diritto comunitario e dalla Costituzione, il contributo unificato dovrebbe essere inteso com econtributo unico, ossia dovuto una sola volta in relazione al giudizio concernente una determinata procedura di gara, senza alcuna possibilità di moltiplicazioni.

 

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it