Il contributo unificato previsto in materia di appalti pubblici potrebbe essere dichiarato eccessivo ed in contrasto con le normative europee di accesso alla Giustizia. Si attende adesso l’11 febbraio 2015 data in cui è stata fissata l’udienza in Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la causa C-61/14, avente ad oggetto una questione pregiudiziale relativa alla conformità al diritto europeo, degli importi del contributo unificato in materia di appalti pubblici.
La questione, quanto mai attuale e rilevante, vede coinvolte l’Associazione degli avvocati amministrativisti della Sicilia e Amministrativisti.it – Associazione Avvocati Amministrativisi Sicilia Orientale, presiedute rispettivamente dal professore Salvatore Raimondi e dall’avvocato Carmelo Giurdanella, le quali sono intervenute nel giudizio nell’interesse dell’associazione di consumatori Cittadini Europei.
La questione pregiudiziale è stata sollevata, nel gennaio scorso, dal Tar Trento, (qui maggiori dettagli) che con l’ordinanza n. 23 del 29/01/2014, si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea, ritenendo l’imposizione del pagamento di un contributo unificato d’importo particolarmente elevato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di appalti confliggente con i principi di diritto comunitario in materia di accesso alla giustizia.
Le associazioni rilevano che la normativa nazionale italiana in materia di “contributo unificato” nel settore degli appalti pubblici e, in particolare, gli articoli 13, commi 1 bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si ponga in netto contrasto con il diritto comunitario e con i principi di accessibilità delle procedure di ricorso; un livello di tassazione abnorme per l’avvio di un procedimento giurisdizionale in materia di appalti rischia infatti di escludere un’ampia fascia di appalti pubblici (specie quelli di modesto o medio valore) da possibili contestazioni giudiziarie.
In particolare, ad avviso delle associazioni, vengono violati i principi fissati dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.
Infatti, l’esborso anticipato di cifre così elevate (per il solo ricorso introduttivo il contributo da versare va dai 2000 € ai 6000 €), che in molti casi sono perfino superiori allo stesso utile d’impresa (determinabile nella misura presuntiva del dieci per cento del valore della gara), rende in concreto inaccessibile il ricorso amministrativo in tema di appalti.
Ed inoltre, l’entità dell’esborso, da versare anche per i successivi atti processuali (quali i motivi aggiunti o i ricorsi incidentali), rischia di generare atteggiamenti di autorinuncia, da parte del difensore, a tutti gli strumenti processuali che potrebbero essere fatti valere in giudizio, in palese violazione dei fondamentali principi in tema di accesso alla giustizia e di diritto alla difesa.
Viste le premesse e la rilevanza che la questione può avere nel diritto amministrativo, c’è grandissima attesa per tutte le novità che potrebbero arrivare dalle aule della Corte di Giustizia Europea il prossimo 11 Febbraio.
Lo staff di Giurdanella.it vi aggiornerà in anteprima direttamente da Bruxelles con tutti i dettagli e con ulteriori approfondimenti sulla questione. Tutte le novità saranno pubblicate all’interno di questo articolo.