Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai familiari dei disabili avverso il nuovo Indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ), entrato in vigore a gennaio 2015. I ricorrenti hanno contestato la previsione in base alla quale anche i contributi ricevuti a fine assistenziale vengono conteggiati con i redditi da lavoro. Si tratta dei contributi erogati dall’Inps, come le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento, aiuti indispensabili per le famiglie con disabile.
L’ISEE ricordiamo che è uno strumento indispensabile per l’accesso a prestazioni sociali agevolate e aiuti per le situazioni di bisogno, ma con le nuove caratteristiche, pensate per eliminare elusioni e abusi, rischia di sfavorire i disabili più gravi.
Altra contestazione avanzata ai giudici amministrativi romani, è il tetto da 5mila euro per le spese che si possono detrarre nel calcolo dell’Isee, come quelle mediche o per l’acquisto di cani guida. Tale previsione, ad avviso dei familiari dei disabili, è illegittima visto che una persona disabile di solito è costretta dalle sue condizioni a cure particolari e costose.
Infine considerata discriminatoria, nei confronti dei disabili minorenni ed anziani, la possibilità che il nuovo Isee dà ai disabili maggiorenni, senza coniuge e senza figli conviventi con i genitori, di indicare, per la richiesta di prestazioni sociosanitarie, un nucleo famigliare ristretto, composto dalla sola persona con disabilità senza i genitori. Vantaggio che non hanno per l’appunto invece i disabili minorenni nè i disabili anziani, che nel calcolo del loro reddito devono considerare anche quello di coniugi e figli non conviventi.
Si attende il deposito della sentenza in segreteria per la lettura delle motivazioni.