Le ONG già riconosciute “idonee”, ai sensi della legge n. 49 del 1987, alla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2014 (29 agosto 2014) – qualora vogliano mantenere la qualifica di ONLUS (attribuita ex lege dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460) – devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, tenuta presso le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate
Ci si chiede ora se, per effetto delle nuove disposizioni contenute nella legge n. 125 del 2014, le ONG, già riconosciute “idonee” alla date del 29 agosto 2014, debbano o meno adeguare gli statuti o atti costitutivi, ai fini del riconoscimento come ONLUS, a tutti i requisiti previsti dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito adesso, con la risoluzione n. 22 del 24 febbraio 2015, che le ONG devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, senza però dover adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Esse dunque, con la richiesta di iscrizione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, della legge n. 125 del 2014, costituiscono, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle ONLUS, una particolare categoria “ad esaurimento” e mantengono le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, nonché la possibilità di accedere al beneficio del “cinque per mille” dell’IRPEF e di ricevere erogazioni liberali deducibili e/o detraibili in capo ai soggetti eroganti senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi.