Riforma istituzionale in vista per la Regione Sicilia. I deputati regionali sono infatti al lavoro sulla nuova ipotesi di riforma dell’architettura costituzionale. L’elemento di maggiore novità è la coincidenza dei territori delle città metropolitane e dei Liberi consorzi con quelli delle vecchie province regionali.
Recependo una scelta fatta dalla legge Delrio, in Sicilia si arriverebbe ad avere tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina) e sei Liberi consorzi.
Una scelta che rende più semplice la fase di transizione ma che non tiene conto che si tratti di territori connaturati da discontinuità geomorfologiche, diversità culturali, scarsità d’interrelazioni socio-economiche (in provincia di Messina, ad esempio, larghe fette di popolazione hanno maggiori interrelazioni con Palermo, anziché con la città dello Stretto).
Un’inversione che coinvolge i referendum svoltisi in diversi Comuni.
Dopo un costoso percorso di consultazione popolare Gela, Niscemi e Piazza Armerina avevano aderito al libero consorzio di Catania; Licodia Eubea aveva aderito al libero consorzio di Ragusa, lasciando quello di Catania. Molti altri consigli comunali avevano deliberato di cambiare, ma poi non hanno svolto i referendum.
La nuova normativa dovrà chiarire cosa succederà rispetto alla volontà di trasferimento già manifestata.
Non appare convincente la scelta prospettata nella proposta all’esame delle Commissioni parlamentari che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, per rientrare nel libero Consorzio di provenienza, debbano eventualmente attivare il procedimento di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5 della L.R. n. 8/2014.
La volontà di cambiare istituzione di appartenenza si era formata su un’ipotesi legislativa completamente diversa e, pertanto, ormai, senza valore.
Il nuovo progetto di riforma istituzionale, però, non recepisce del tutto la legge Delrio, ma riproduce molto della L. n. 56/2014.
La legge regionale siciliana sulle città metropolitane e sui liberi consorzi comunali (l.r. n. 8/2014) è stata approvata il 24 marzo 2014, quella nazionale (che tratta anche delle province, delle unioni e fusioni dei comuni) il 7 aprile dello stesso anno.
Mentre la legge Delrio, per quanto criticabile e criticata, ha portato alle elezioni degli organi delle province, in Sicilia si è bloccato tutto e si va avanti prorogando gli incarichi ai Commissari straordinari delle vecchie province, rinominate liberi consorzi di comuni.
I Liberi consorzi e Città metropolitane, dotati di autonomia statutaria, dovrebbero avere funzioni di coordinamento ma anche compiti di gestione e potranno acquisire ulteriori funzioni dalla Regione.
La nuova ipotesi legislativa, però, non ha corretto uno degli errori contenuti nella legge Delrio: l’abolizione del voto a suffragio universale, anche per i vertici delle nuove istituzioni, ed il ricorso ad elezioni di secondo livello per tutti gli organi.
Anche in Sicilia si determinerà una carenza rappresentativa e di responsabilità politica.
La scelta di attribuire le funzioni di vertice ad un sindaco già impegnatissimo a governare il suo comune, potrà essere inefficace ed inefficiente.
Le nuove istituzioni non sembra che saranno trasformate in enti privi di valenza politica e destinati a svolgere unicamente una funzione meramente tecnica o di semplice assistenza e coordinamento dei comuni. Sembra che si voglia conservare in capo agli enti di area vasta dedicati compiti di pianificazione, programmazione e controllo.
Per assicurare la giusta rappresentatività politica sarebbe preferibile, almeno, limitare l’elezione di secondo grado solo all’organo assembleare, prevedendo la scelta dell’organo monocratico a suffragio universale.
Il ddl stabilisce, invece, che presidenti dei liberi consorzi e sindaci metropolitani siano scelti con votazioni di secondo livello, con elettorato passivo riservato a primi cittadini e consiglieri dei comuni che costituiscono l’istituzione di area vasta.
La normativa regionale tende, in questo caso, a non recepire la legge Delrio (il sindaco metropolitano che coincide con il sindaco del comune capoluogo, salvo complicate alternative) ma non si spinge verso una scelta decisamente più democratica.
Una novità del ddl regionale è l’esclusione dall’elettorato attivo e passivo degli amministratori locali che hanno riportato una condanna anche non definitiva.
I sindaci metropolitani ed i presidenti dei liberi consorzi saranno scelti tra i primi cittadini in carica nei comuni ricompresi nel territorio della nuova istituzione, ad esclusione di quelli che hanno riportato condanne penali. La logica porta a ritenere che quello che costituisce causa d’ineleggibilità lo debba essere anche di decadenza.
L’elezione dei vertici delle istituzioni di area vasta avverrà a maggioranza assoluta, con eventuale ballottaggio tra i due più votati che non hanno superato la metà dei voti.
Mentre la legge Delrio prevede due organi assembleari di controllo e vigilanza e non prevede un organo esecutivo, il ddl regionale insiste correttamente sulla presenza di una Giunta in entrambe le istituzioni. Questo semplificherà anche le astruse procedure che la L. 56/2014 prevede per l’approvazione dei bilanci.
Ovviamente anche in Sicilia le cariche nei nuovi organismi saranno a titolo gratuito.
Liberi consorzi e città metropolitane si dovranno occupare anche di organizzazione e gestione del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti e del servizio idrico integrato.
Si tratta di un’attribuzione che prelude all’ennesima riorganizzazione della normativa regionale in materia di rifiuti e di servizio idrico, con il possibile assorbimento, da una parte, delle funzioni e delle competenze delle Società di Regolamentazione (S.r.r.) e, dall’altra, di quelle dell’Ato idrico.
In analogia a quanto previsto dalla legge Delrio, anche la normativa regionale prevede che gli enti di area vasta, d’intesa con i Comuni, si occupino dell’esercizio delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione unica appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
Ad oggi, i Comuni siciliani non capoluogo di Provincia, non possono avvalersi di tali possibilità e sono costretti a ricorrere, come alternativa al Mepa e Consip, unicamente alla Centrali Uniche di Committenza.
Sarebbe, pertanto, opportuno che l’applicazione dell’obbligatorietà delle Cuc in Sicilia fosse differita ad un momento successivo alla completa riforma dell’architettura istituzionale.
La previsione del ddl approvato in Commissione dovrebbe, secondo logica, portare all’abolizione degli Uffici regionali per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA), già istituiti con l’art. 7 ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7 (ora abrogato) e regolati dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e del trasferimento delle loro funzioni a Città metropolitane e Liberi consorzi.