Nell’era contraddistinta dal crescente diffondersi degli strumenti di comunicazione di massa, quali modalità veicolative della libertà di espressione, si registra un interessante intervento del massimo consesso della giustizia amministrativa. Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n° 769 del 12 febbraio 2015, si è per la prima volta espresso in merito alla qualificazione giuridica di un tweet ministeriale.
Il caso
Tutto scaturisce da un progetto di riqualificazione urbanistica di Piazza Verdi, situata nel Comune di La Spezia, il quale prevedeva anche l’abbattimento di un filare di alberi. A seguito della sua approvazione si sono susseguite veementi polemiche che vedevano contrapporsi il Comune e svariate associazioni ambientaliste.
In tale scenario, è intervenuto l’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Massimo Bray, che, facendo proprie le doglianze delle associazioni ambientaliste, preannunciò con un “tweet” la richiesta di sospensione dei lavori al Comune.
Un siffatto proclama è stato poi affiancato da una serie di provvedimenti adottati dagli organi periferici del Ministero, prontamente impugnati dal Comune dinanzi al Tar Liguria.
Il Consiglio di Stato, pur risolvendo la questione in senso positivo per il Comune, ha rigettato il motivo di ricorso fondato su una ricostruzione del “tweet” alla stregua di un atto amministrativo.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, i più moderni strumenti di comunicazione di massa non possono essere ritenuti equipollenti rispetto alle modalità ordinarie di esplicazione dell’attività amministrativa.
Del resto, diversamente opinando il principio di legalità dell’azione amministrativa, verrebbe svuotato di contenuto. Risulterebbe, quindi, necessario ribadire che la volontà ministeriale debba essere espressa mediante atti tipici.
Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato, se pur non può non tenersi conto dell’influenza che un “cinguettìo” ministeriale possa avere sull’esercizio successivo dell’attività amministrativa, quale spia dell’eccesso di potere in cui è incorsa la pubblica amministrazione qualora l’attività successiva della stessa, illegittima, rinvenga il proprio fondamento giustificativo nel tweet, va precisato che lo stesso è da qualificarsi come un mero atto interno, non idoneo ad esprimere all’esterno la volontà dell’organo di indirizzo politico.