Regolamento elettorale forense: l’ordinanza del Tar Lazio

Di recente il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da Anai (Associazione Nazionale Avvocati Italiani) avverso l’ordinanza n. 151/2015 del Tar Lazio sul regolamento elettorale forense.

Con tale ordinanza il  Tar del Lazio, sezione prima, aveva respinto la domanda incidentale di sospensione del regolamento elettorale forense approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170.

I Giudici di primo grado romani non avevo ritenuto sussistenti i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare con la quale i ricorrenti chiedevano la sospensione del decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170, in G.U. n. 273 del 24.11.2014.

Ad avviso del Tar Lazio i motivi di ricorso “non apparivano assistiti da sufficiente fumus alla luce di una corretta lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 28, l. 31 dicembre 2012, n. 247, dei quali il Ministro, nell’impugnato Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi di cui al decreto 10 novembre 2014, ad avviso dei giudici, ha dato corretta attuazione.”

Il merito della questione riguardava per l’appunto il rapporto tra il comma 2 e il comma 3 del citato art. 28. Ad avviso dei ricorrenti tali commi introducono disposizioni autonome tra loro, con la conseguenza che il Regolamento previsto dal comma 2 non può modificare la disciplina dettata ex lege dal successivo comma 3 perché non coperto da delega.

Ad avviso del Tar Lazio invece, il comma 2, nella parte in cui (quarto alinea) disciplina la manifestazione del voto al dichiarato fine di tutelare i generi, prevedendo la possibilità di esprimere “un numero maggiore di preferenze” se destinate ai due generi, introduce una deroga alla disciplina generale dettata dalla stessa legge sull’espressione di voto, e quindi una deroga al comma 3.

Per tale motivo, ad avviso dei Giudici,  il Regolamento , nelle disposizioni dettate dal combinato disposto degli artt. 7 e 9, non appare porsi in contrasto con la normativa primaria di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 nè tantomeno le disposizioni regolamentari appaiono inficiate dai profili di illegittimità.

Così statuendo, il Tar del Lazio, aveva  respinto la domanda incidentale di sospensione del Regolamento, ma a seguito della successiva ordinanza del Consiglio di Stato, dovrà ora fissare l’udienza di merito.

 

Qui il testo integrale dell’ordinanza

Redazione

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