Riposi giornalieri del padre in caso di madre casalinga

Può il coniuge di una casalinga usufruire al suo posto dei riposi giornalieri?

Sulla questione si è pronunciato il Tar Catania, Sez. III, con sentenza dell’8 gennaio 2015, n. 3. Il Tar ha accolto un ricorso per l’annullamento di un provvedimento col quale veniva negata, al ricorrente, dipendente dell’Amministrazione, la fruizione dei riposi giornalieri del padre/madre di cui all’art. 40 e all’art. 41 del D. L.vo 151/2001 e la richiesta di esonero per servizi continuativi articolati sulle ventiquattro ore.

È vero, hanno detto i giudici, che le norme richiamate riconoscono al padre il diritto di godere dei permessi in esse previste, tra le altre ipotesi, nel caso in cui la moglie sia una lavoratrice non dipendente, nulla dicendo in merito all’ipotesi in cui essa sia una casalinga.

Ma costante giurisprudenza afferma che chi svolge attività domestica nell’ambito del proprio nucleo familiare, benché non percepisca reddito monetizzato, svolge, tuttavia, un’attività suscettibile di valutazione economica, e, quindi, può giungersi alla conclusione della sostanziale equiparabilità della figura della casalinga a quella di tutte le lavoratrici non dipendenti.

In tale prospettiva – ha affermato, dunque, il Tar – l’art. 40, lettera c), può ben essere interpretato nel senso che anche il padre ha diritto di assistere i figli in tutte le ipotesi in cui l’altro genitore sia impegnato in attività lavorative (anche domestiche) che lo distolgano dall’assolvimento di tali compiti, posto che lo stesso art. 3 della Costituzione impone tale interpretazione della nozione di “lavoratrice non dipendente” proprio al fine di non ingenerare evidenti disparità di trattamento dei soggetti destinatari”.

Redazione

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