Abuso informazioni privilegiate: si pronuncia la Curia Europea

Per prevenire qualsiasi abuso di informazioni privilegiate, un’informazione deve essere comunicata al pubblico anche se il suo detentore non sa quale influenza precisa essa avrà sui prezzi degli strumenti finanziari. In caso contrario, il detentore dell’informazione potrebbe allegare l’esistenza di un’incertezza per trarne profitto a discapito degli altri soggetti intervenienti sul mercato.

E’ quanto ha statuito la Corte di Giustizia Europea nella sentenza dell’11 marzo 2015, causa C-628/13.

La causa riguardava l’interpretazione di due direttive dell’Unione. Una che vieta l’abuso di informazioni privilegiate e obbliga gli emittenti di strumenti finanziari a rendere pubblica qualsiasi informazione privilegiata che li riguardi direttamente, vale a dire qualsiasi informazione avente carattere preciso che possa influire in maniera sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari. L’altra direttiva chiarisce che un’informazione si reputa precisa allorché consente di valutare se le circostanze o l’evento costituenti il suo oggetto possano avere un effetto sui prezzi degli strumenti finanziari.

In particolare, il caso di specie da cui è scaturita la questione,  riguardava l’esposizione economica di cui godeva una società di investimenti su una società edile. La società di investimenti aveva deciso di trasformare l’esposizione economica sulla società edile in detenzione fisica di titoli, cosa che l’ha indotta ad acquistare più di 66 milioni di azioni della detta società.

Nell’ambito di un’indagine, l’Autorité des marchés financiers (AMF) francese ha concluso che la società di investimenti aveva, sin dall’origine, la volontà di acquisire una partecipazione significativa nel capitale della società edile e  per tali motivi, l’AMF ha addebitato alla società di investimenti di non aver comunicato al pubblico né le principali caratteristiche dell’operazione finanziaria destinata all’acquisizione della partecipazione, né l’informazione privilegiata costituita dalla realizzazione dell’operazione finanziaria, infliggendo al consiglio direttivo e al presidente della società un’ammenda di EUR 1,5 milioni ciascuno.

Il presidente si è difeso in giudizio affermando che l’informazione sull’operazione finanziaria non era stata resa pubblica in quanto non era sufficientemente precisa per poter trarre da essa conclusioni circa il suo possibile effetto, al rialzo o al ribasso, sui prezzi delle azioni della società. L’AMF replicava che è indifferente, ai fini della qualificazione del carattere preciso dell’informazione, sapere se un’operazione finanziaria eserciti un’influenza in un senso determinato (ossia al rialzo o al ribasso), dato che l’aspetto più importante è che ci si attendano degli effetti sui prezzi delle azioni.

La Cour de cassation francese, investita della controversia in ultima istanza, ha chiesto quindi alla Corte di giustizia alcune precisazioni su tale questione.

Con sentenza su citata, la Corte dichiara che dal tenore letterale delle direttive non risulta che le informazioni a carattere preciso siano unicamente quelle che permettono di stabilire in quale senso può variare il prezzo degli strumenti finanziari. Soltanto le informazioni vaghe o generiche, che non consentono di trarre alcuna conclusione riguardo al loro possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari possono essere considerate non precise. In proposito la Corte sottolinea che un investitore ragionevole può fondare la propria decisione di investimento su informazioni che non necessariamente gli consentono di prevedere in un senso determinato la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre, l’accresciuta complessità dei mercati finanziari rende particolarmente difficile una stima esatta del senso nel quale può realizzarsi la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Se un’informazione potesse essere considerata precisa soltanto a condizione che consenta di stabilire il senso in cui avrà luogo la variazione del prezzo degli strumenti finanziari, il detentore dell’informazione potrebbe allegare l’esistenza di un’incertezza al riguardo per astenersi dal rendere pubbliche talune informazioni e trarne così profitto a discapito degli altri soggetti che intervengono sul mercato.

In allegato il testo della sentenza

Redazione

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