È stata recentemente pubblicata sul sito dell’ANAC la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015, che fornisce le prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui al nuovo art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, in particolare in relazione ai rapporti tra gli istituti della centrale unica di committenza (CUC) e la stazione unica appaltante (SUA).
La disposizione impone ai Comuni non capoluogo di Provincia di centralizzare i procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori, secondo precise modalità: in particolare, i Comuni possono accorpare i procedimenti presso un’unica struttura nell’ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti, oppure attraverso la costituzione di un accordo consortile, oppure attraverso gli uffici, anche delle Province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore. La ratio della norma, specifica l’ANAC, è quella di ridurre il numero dei soggetti che generano domanda di lavori, beni e servizi.
Il principale dubbio che l’Autorità ha voluto chiarire riguarda la possibilità che l’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, sia correttamente adempiuto qualora i comuni affidino, convenzionandosi tra loro, le funzioni di centrali di committenza alla stazione unica appaltante già individuata nel provveditorato alle opere pubbliche, soddisfacendo, così, contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis.
A tal proposito, l’ANAC ha ricordato che il d.p.c.m. del 30 giugno 2011, all’art. 2, comma 2, ha espressamente riconosciuto alla SUA la natura di centrale di committenza. Da ciò ne discende che SUA e soggetti aggregatori godono di un comune denominatore – l’essere, appunto, centrali di committenza – con l’unica differenza che, come chiarito dall’Autorità, il soggetto aggregatore è una centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (ex lege o tramite valutazione dell’ANAC) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgano.
Ora, dal momento che l’art. 33, comma 3, del D.lgs. 163/2006, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano affidare le funzioni di stazione appaltante per l’acquisizione di lavori o ad una centrale di committenza o ai provveditorati, ne consegue che l’obbligo previsto al comma 3-bis possa intendersi validamente adempiuto nel caso in cui un’unione di comuni o un accordo consortile tra comuni conferisca le funzioni di stazione appaltante al provveditorato, eventualmente già individuato anche come soggetto che svolge le funzioni di SUA.