L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 19 del 18 febbraio scorso a firma del Presidente f.f. Francesco Merloni, ha rilevato che il professionista che redige un progetto non può essere ripagato con un semplice rimborso spese.
La questione riguardava un incarico di progettazione preliminare affidato dalla giunta comunale di un ente locale marchigiano a 3 professionisti per l’importo forfettario lordo totale di € 2.000,00, comprensivo di I.V.A. e c.n.a.p.i.a.. Nella delibera di giunta si specificava che «al finanziamento degli onorari di competenza del professionista si farà fronte per l’importo effettivo progettuale con il finanziamento specifico qualora il progetto venga approvato e finanziato, dando atto che in caso contrario verrà riconosciuto al professionista un rimborso spese di euro 2.000,00». Inoltre evidenziava che «l’incarico può essere affidato intuitu personae» in quanto inferiore «al limite di 100.000,00 € di cui all’art. 17 comma 12 l. 109/94 e s.m.»
L’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici Regione Marche ha segnalato la delibera all’ANAC la quale ha sottolineato come più volte si sia ampiamente espressa sulla illegittimità di clausole che subordinano il pagamento di una prestazione all’ottenimento del relativo finanziamento.
Ad avviso dell’Anac, non risulta coerente con le disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la corresponsione di un semplice rimborso spese, pari ad € 2.000,00 a fronte dell’espletamento di servizi di ingegneria (progettazione preliminare).
L’Autorità esaminando la delibera ha rilevato numerose illegittimità:
- che la mancata indicazione della motivazione del ricorso a professionisti esterni, previo accertamento e certificazione del responsabile del procedimento, risulta in contrasto con l’art. 90, comma 6, del d.lgs.163/2006,
- che non sono state indicate dalla S.A. le modalità di selezione dei professionisti affidatari e le motivazioni di scelta dei professionisti stessi, in contrasto coi principi generali di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e pubblicità di cui all’art. 2 del Codice dei Contratti;
- che il frazionamento dell’unitarietà dell’incarico, con il conseguente ricorso all’affidamento diretto di servizi di ingegneria per una somma complessiva superiore al limite di € 100.000,00, appare violare quanto disposto dall’art. 91, comma 1, del d.lgs 163/2006;
- che risulta la non rispondenza delle nuove statuizioni introdotte nel regolamento di ripartizione dell’incentivo per la progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo a criteri di trasparenza ed economicità oltre alla non coerenza con quanto previsto dall’art. 92, comma 5, del Codice dei Contratti.
Qui il testo della delibera n. 19/2015 dell’ANAC