Il Tar Catania con sentenza n. 625/2015 ha il rigettato il ricorso avverso il concorso indetto dall’Autorità Portuale di Messina per il reclutamento, tra le altre figure professionali, di due “addetti attività amministrative – area demanio/autorizzazioni (profilo G)”.
Il ricorso era stato proposto da un candidato che lamentava: a) omessa individuazione e verbalizzazione dei criteri e delle modalità di correzione delle prove; b) omessa determinazione preventiva dei quesiti orali da porre ai candidati; c) omessa estrazione a sorte dei quesiti orali; d) omesso espletamento di un vero e proprio concorso pubblico in quanto la procedura di selezione era stata affidata ad un soggetto privato.
Nel ricorso si sono costituiti anche primo e secondo classificato della graduatoria del profilo G chiedendo il rigetto del ricorso. I controinteressati con difese analoghe hanno sostenuto che a) i criteri di selezione dei candidati, come da nota dell’agenzia incaricata della procedura concorsuale, fossero stati puntualmente stabiliti prima dell’espletamento della selezione; b) la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione non inficiava necessariamente la procedura concorsuale; c) la selezione non prevedeva una vera e propria prova orale, ma un semplice colloquio. Hanno sostenuto inoltre che il ricorso fosse inammissibile per difetto di interesse in quanto l’Amministrazione, in caso di accoglimento del gravame, non sarebbe costretta ad indire una nuova procedura. Lamentavano altresì la tardività dell’impugnazione del bando e il difetto di giurisdizione in quanto alle Autorità Portuali non si applica il dlgs. 165/2001.
Il TAR Catania in primo luogo ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, atteso che, come
affermato dall’art. 1, comma 993, legge n. 896/2006 le Autorità Portuali sono enti pubblici non economici.
Riguardo il merito, i giudici amministrativi catanesi hanno rilevato che la procedura presenta le caratteristiche obiettive del concorso pubblico, a nulla rilevando, sotto tale profilo, che il suo espletamento sia stato delegato ad un soggetto privato. Inoltre a differenza di quanto affermato da parte ricorrente, è puntualmente intervenuta la preventiva determinazione dei criteri di valutazione delle prove. Riguardo la prova orale, consistendo in un semplice colloquio, non vi era alcuna necessità di una determinazione preventiva dei quesiti orali da porre ai candidati, né vi era, conseguentemente, necessità di procedere all’estrazione a sorte dei relativi quesiti.
Per tali motivi il Tar Catania ha rigettato il ricorso. Sono stati ritenuti inammissibili gli interventi ad opponendum dei vincitori delle selezioni relative ai differenti profili professionali “D” e “B”, in quanto il ricorso mirava espressamente al travolgimento della procedura selettiva con esclusivo riferimento al profilo professionale “G”.