Diritto di accesso alla posta elettronica: la pronuncia del CdS

Ancora una volta la giurisprudenza amministrativa è intervenuta per far luce sui contorni del diritto di accesso agli atti amministrativi, ed in particolare sul diritto di accesso alla posta elettronica.

In particolare, una interessante ed innovativa problematica è stata posta all’attenzione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che ha definito il caso con sentenza n. 1113 del 5 marzo 2015.

La vicenda processuale riguardava la legittimità del rifiuto di accesso al contenuto di una mail, originariamente attinente ad un rapporto epistolare tra un organo pubblico ed un terzo, e successivamente inserita, parzialmente, nell’ambito della documentazione fornita dalla pubblica amministrazione all’istante.

Il Consiglio di Stato ha, pertanto, dovuto statuire se una mail possa essere considerata un documento amministrativo o se, piuttosto, debba essere reputata alla stregua di un atto meramente privatistico e, quindi, perciò solo, sottratto all’accesso dell’istante.

Si rammenta che la definizione di “documento amministrativo” è sancita dall’art. 22, comma 1, lett d) della L. 241/90 che testualmente recita: “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Da un’interpretazione letterale della norma emerge che, perché un atto sia considerato quale documento amministrativo, bisogna considerare il procedimento in seno al quale esso si inserisce, o meglio ancora, il pubblico interesse che lo connota, purché il documento sia comunque detenuto da una pubblica amministrazione.

Ragionando in questi termini, il Consiglio di Stato ha precisato che la mail in oggetto non possa ritenersi corrispondenza privata, in quanto l’organo pubblico, destinatario originario della stessa, aveva provveduto a comunicarne l’esistenza agli uffici dell’amministrazione, dando così rilevanza pubblica alla mail.

In definitiva, quindi, i giudici di Palazzo Spada, sulla base dell’assunto per cui la mail, nel caso specifico, vada considerata quale un documento detenuto dalla pubblica amministrazione, ha ritenuto illegittimo l’atto di diniego dell’accesso.

Redazione

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