Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 febbraio 2015, ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sulla questione relativa all’irregolarità del DURC, affermando il principio secondo il quale, dopo il D.L. n. 69 del 2013, è illegittima l’emissione del DURC negativo senza previamente invitare la ditta interessata a regolarizzare la sua situazione contributiva entro un termine non superiore a 15 giorni.
Infatti, il D.L. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 98 del 2013, all’art. 31, comma 8, stabilisce che “Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.
Pertanto, si mettono gli interessati in condizione di conoscere la posizione di irregolarità contributiva in cui versano e di rimediarvi; qualora non lo facciano, si assumono la consapevole responsabilità delle conseguenze che una tale scelta potrebbe comportare. Si tratta di una scelta condivisibile, che, però, lascia il dubbio su una questione: prima del D.L. 69/2013, poteva essere considerata irregolare, in maniera definitiva, la posizione dell’impresa che, non essendo messa in condizione di conoscere e – quindi – di poter rimediare alla propria posizione di irregolarità contributiva o assistenziale, avesse impugnato il DURC negativo?
Sulla questione è intervenuta una sentenza del TAR Palermo del 19 dicembre 2013, in un giudizio nel quale lo studio legale Giurdanella&Partners è intervenuto in rappresentanza dell’impugnante. In particolare, il TAR si è pronunciato nel senso che “non può essere considerata irregolare la posizione dell’impresa qualora sia pendente il termine per la proposizione dell’impugnazione o non sia, comunque, stato definito con sentenza passata in giudicato il contenzioso instaurato”.
Dunque, anche in questo caso, ciò che si vuole garantire è che l’interessato, al momento in cui venga a conoscenza di un DURC negativo a lui riferito, possa rimediare allo stesso – in questo caso, in sede giudiziale – senza che esso divenga definitivo.
Pertanto, il principio che sembra potersi ricavare dalle due pronunce – una anteriore, l’altra successiva al D.L. n. 69/2013 – è che debba essere consentito agli interessati, una volta che ne abbiano conoscenza ed entro i termini previsti dalla legge, di disporre degli strumenti idonei ad evitare il consolidarsi definitivo di un accertamento negativo della loro posizione contributiva e/o assistenziale nel DURC.