L’Anci Lazio ed una serie di comuni hanno presentato ricorso al Tar Lazio chiedendo l’annullamento dei provvedimenti inerenti l’esenzione dal versamento dell’imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. h) decreto legislativo n. 504/92.
I ricorrenti contestano l’elenco Istat in quanto molti Comuni risulterebbero classificati in maniera assolutamente non aderente alla realtà.
Con l’ordinanza n. 3770/2015 depositata il 5 marzo, il Tar Lazio, sezione seconda, ha ritenuto opportuno, ai fini del decidere, acquisire dall’Istat una dettagliata relazione, corredata da eventuale documentazione, sui fatti di causa e per tali motivi ha disposto che l’Istat depositi la documentazione di cui in motivazione presso la Segreteria della Sezione entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.
Il Tar ha altresì fissato l’udienza pubblica del 17 giugno 2015 per la trattazione del merito della controversia.
Di seguito il testo dell’ordinanza
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N. 03770/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01968/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2015, proposto da:
Comune di Moricone, Anci Lazio, Comune di Bagno Regio, Comune di Ischia di Castro, Comune di Genazzano, Comune di Rignano Flaminio, Comune di Magliano Romano, Comune di Torrice, Comune di Carbognano, Comune di Sgurgola, Comune di Arpino, Comune di Roccapriora, Comune di Cori, Comune di Bassano Romano, Comune di Lariano, Comune di Fondi, Comune di Paliano, Comune di Aquino, Comune di Piedimonte Sangermano, Comune di Montelibretti, Comune di Capranica, Comune di San Lorenzo Nuovo, Comune di Tessennano, Comune di Tuscania, Comune di Gavignano, Comune di Anguillara Sabazia, Comune di Casalvieri, Comune di Nazzano, Comune di Rocca di Papa, Comune di San Vito Romano, Comune di Posta Fibreno, Comune di Morlupo, Comune di Castelliri, Comune di Anci Lazio, Comune di Olevano Romano, Comune di Priverno, Comune di Castelnuovo Cilento, Comune di Sezze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istat – Istituto Nazionale di Statistica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Anagni ed altri, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29;
Comune di Bellegra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Riccardi, con domicilio eletto presso Emanuele Riccardi in Roma, Via G. Nicotera, 29; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
per l’annullamento
– dei provvedimenti inerenti l’esenzione dal versamento dell’imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. h) decreto legislativo n. 504/92;
– di ogni altro atto comunque connesso o coordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero dell’Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Istat – Istituto Nazionale di Statistica;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto opportuno, ai fini del decidere, acquisire dall’Istat una dettagliata relazione, corredata da eventuale documentazione, sui fatti di causa;
Ritenuto di fissare, in ragione della connessione con altre controversie in discussione alla stessa udienza, l’udienza pubblica del 17 giugno 2015 per la trattazione del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, dispone che l’Istat depositi la documentazione di cui in motivazione presso la Segreteria della Sezione entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.
Fissa l’udienza pubblica del 17 giugno 2015 per la trattazione del merito della controversia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Filoreto D’Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)