Il Ministero delle Economie e Finanze ha emanato la circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 sul Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica.
Nella circolare viene chiarito quali sono le amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, ossia:
- Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165: – tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.
- Soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: – i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogm anno, e le Autorità indipendenti.
- Soggetti di cui all’articolo 1, comma 209. della legge 24 dicembre 2007, n. 244: – le amministrazioni autonome.
Riguardo il termine di decorrenza dell’obbligo di fatturazione, il decreto individuava 3 momenti
- 6 dicembre 2013, per l’avvio volontario previo accordo con i fornitori;
- 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco ISTAT ;
- 6 giugno 2015, per tutte le altre amministrazioni, ad eccezione di quelle indicate all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La circolare precisa che le amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono le amministrazioni locali. Veniva dunque individuata la data del 6 giugno 2015 per le tutte le rimanenti amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, tranne quelle locali per le quali si rimandava a successivo decreto ministeriale.
Tale termine del 6 giugno è stato successivamente anticipato al 31 marzo 2015 dall’articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 6. Lo stesso articolo ha fissato al 31 marzo 2015 anche la data di decorrenza per le amministrazioni locali.
Pertanto alla luce dei chiarimenti, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica sono le seguenti:
- Tutte le amministrazioni, su base volontaria e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori: 6 dicembre 2013
- Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco ISTAT: 6 giugno 2014
- Tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell’elenco ISTAT: 31 marzo 2015.
Il termine amministrazioni intende la totalità delle amministrazioni sopra richiamate.
Si allega il testo integrale della circolare